Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6339 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, (ud. 26/10/2017, dep.14/03/2018),  n. 6339

Fatto

Ritenuto che P.V. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata in data 28 gennaio 2016 e notificata in data 1 febbraio 2016, che ha accolto l’appello proposto da Po.Ma. e L.V. avverso la sentenza del Tribunale di Milano – sezione distaccata di Legnano n. 8003 del 2014;

che il Tribunale aveva accolto la domanda del sig. P., promissario acquirente dell’immobile di proprietà dei sigg. Po.- L., ritenendo legittimo il recesso di P. dal preliminare per mancato rilascio del certificato di abitabilità prima del rogito, ed aveva condannato i convenuti al pagamento dell’importo di Euro 35 mila a titolo di restituzione di quanto versato in esecuzione del preliminare e del doppio della caparra;

che la Corte d’appello ha ritenuto, invece, illegittimo il recesso del promissario acquirente ed accertato il diritto dei promittenti venditori a trattenere gli importi ricevuti;

che P.V. ricorre con quattro motivi, ai quali resistono con controricorso Po.Ma. e L.V.;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, effettuata con modalità telematica;

che il ricorrente ha depositato memoria con allegata la documentazione indicata;

che il ricorso è improcedibile;

che il ricorso risulta spedito per la notifica in data 31 marzo 2016, e quindi dopo che erano trascorsi oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (28 gennaio 2016), sicchè non può farsi applicazione del principio secondo cui, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (Cass., 10/07/2013, n. 17066);

che del pari non può trovare applicazione il principio sancito da Cass. Sez. U. 02/05/2017, n. 10648, secondo cui deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità nel caso in cui la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio;

che, nella specie, soltanto in sede di memoria ex art. 372 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato la copia cartacea della sentenza, della relata di notifica e del messaggio pec con relativa attestazione di conformità agli originali ricevuti in formato digitale tramite pec in data 1 febbraio 2016;

che il deposito suddetto è avvenuto oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e quindi non può valere ad evitare la sanzione della improcedibilità del ricorso (ex plurimis, Cass. Sez. U. 16/04/2009, n. 9005);

che non è rilevante in senso contrario la circostanza che la notifica è stata effettuata, come già detto, in forma telematica, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 3-bis conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012;

che in proposito si richiama l’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765 pronunciata dalla Sezione sesta nella composizione prevista dal par. 41.2. delle tabelle di questa Corte;

che la suddetta pronuncia, di valenza nomofilattica, si è soffermata sulla questione del deposito degli atti comprovanti l’avvenuta notifica in via telematica del provvedimento impugnato nel giudizio di cassazione, che si svolge tuttora in forma analogica – fatta eccezione per le comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili (D.M. giustizia 19 gennaio 2016) – ed ha ritenuto necessario il deposito delle copie cartacee degli atti digitali, con attestazione di conformità, confermando i numerosi precedenti arresti di questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 6657 del 2017);

che, all’esito della ricognizione del quadro normativo, l’ordinanza n. 30765 del 2017 ha evidenziato che, in forza del combinato disposto della L. n. 53 del 1994, artt. 9, commi 1-bis, 3 e 3-bis l’avvocato, in qualità di pubblico ufficiale, ha il potere di attestare la conformità agli originali digitali delle copie del messaggio di posta elettronica certificata inviato all’avvocato di controparte, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, nonchè degli atti allegati, comprensivi della relazione di notificazione;

che tale potere di attestazione è stato esteso, dal citato art. 9, comma 1-ter (comma aggiunto nel 2014), a tutti i casi in cui la parte deve offrire la prova della notificazione;

che, pertanto, l’avvocato che intende proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento che gli è stato notificato con modalità elettroniche è in grado di procedere agli adempimenti richiesti dall’art. 369 cod. proc. civ., che si risolvono nel deposito nella cancelleria della Corte della copia cartacea del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei relativi allegati, atto impugnato e relazione di notifica, e nell’attestazione della conformità dei documenti agli originali digitali;

che la stessa ordinanza n. 30765 del 2017 ha ribadito i principi fondamentali in tema di procedibilità del ricorso per cassazione (allegazione al ricorso per cassazione di copia autentica della sentenza e della relazione di notificazione; sanabilità della carenza originaria con il deposito successivo purchè entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso; rilevabilità d’ufficio del mancato deposito dell’uno o dell’altro atto; irrilevanza della eventuale non contestazione da parte del controricorrente; insussistenza della improcedibilità quando il ricorso risulta notificato nel rispetto del termine breve d’impugnazione decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata), espressamente ritenuti applicabili in caso di ricorso avverso provvedimento notificato in via telematica;

che, pertanto, si deve escludere in radice la denunciata aporia nel sistema normativo all’epoca della introduzione del presente ricorso (2016), con la conseguenza che non sussisteva per il ricorrente l’impossibilità di assolvere all’onere imposto dall’art. 369 cod. proc. civ. e che non ricorrono i presupposti per ritenere che il ricorrente sia incorso in errore scusabile;

che l’onere di deposito nei termini indicati palesemente non configura una restrizione “sproporzionata” al diritto di accesso al giudice di legittimità, incompatibile con l’art. 6 Cedu;

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con onere delle spese a carico del ricorrente;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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