Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6339 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17486-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

ENNIO CERIO, ANGELO WALTER CIMA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO, in legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32,

presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE NEBBIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 17 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso proposto da S.G. contro l’avviso di pagamento relativo a contributi consortili per l’anno 2014. Affermava, in particolare, la CTR che “il Consorzio di bonifica richiede il pagamento del contributo dovuto obbligatoriamente per il solo fatto di appartenere ad un comprensorio”, rilevando, altresì, che il tributo era dovuto “attesa l’obbligatorietà del contributo e le migliorie apportate al comprensorio consortile”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 7 giugno 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, posto che esso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere omesso la CTR di pronunciarsi sulle eccezioni formulate dal contribuente in merito alla contestata inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza per l’anno 2014 ed alla circostanza che gli stessi non ricevevano alcun beneficio.

Il motivo è infondato.

Va ribadito che:

– “Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi – anche con pronuncia implicita – rigettata perchè indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico giuridico, decisa e rigettata dal giudice” (Cass. n. 17580 del 2014);

– “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass. 29191 del 2017; in senso conforme, Cass. n. 16170 del 2019, in motivazione).

Nella specie, la CTR si è pronunciata sulla questione relativa alla contestata inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza per l’anno 2014, ritenendo il contributo “dovuto obbligatoriamente” per il solo fatto dell’appartenenza dei terreni al comprensorio consortile, implicitamente così disattendendo l’ulteriore censura concernente il concreto beneficio ricevuto dai fondi.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 10, 11,21 e 58, della L.R. n. 42 del 2005, artt. 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che la mera inclusione dei fondi nel comprensorio consortile comportava la legittimità della pretesa tributaria.

Il motivo è fondato.

La CTR, invero, nell’affermare la debenza del contributo per il solo fatto dell’appartenenza del fondo al comprensorio consortile, non si è uniformata all’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile è consentito al contribuente di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (tra le tante, Cass. n. 9511 del 2018).

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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