Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6338 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato BARLETTELLI PATRIZIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIGLIO LEONARDO,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SICURTRANSPORT S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 27824-2006 proposto da:

SICURTRANSPORT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 4,

presso lo studio dell’avvocato COSTANZO ANDREA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO GARILLI, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 927/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/09/2005 r.g.n. 1363/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in cancelleria il 30 settembre 2005, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 28 marzo 2003, con la quale il Tribunale di Palermo aveva respinto le domande L. n. 300 del 1970, ex art. 18, della guardia giurata C.G. di impugnazione del licenziamento comunicatogli dalla Sicurtransport s.p.a. in data 27 gennaio 1997 (dopo averlo sospeso dal servizio con lettera dell’11 aprile 1996), ai sensi dell’art. 74 del C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata e dell’art. 1463 cod. civ., in relazione al protrarsi, per un periodo n. 291 giorni, della sospensione della licenzia di porto d’armi disposta dal Prefetto di Palermo.

Avverso tale sentenza, C.G. propone ora ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi.

Resiste alle domande la Sicurtransport s.p.a. con controricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentale e illustrando infine le proprie difese con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – I ricorsi principale e incidentale vanno riuniti a sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto una unica sentenza.

2 – Col primo motivo del ricorso principale, C.G. deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 1418 e 1464 c.c., nonchè art. 2103 cod. civ., in relazione all’art. 74 del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro.

In proposito, il ricorrente ribadisce la deduzione, già svolta in sede di giudizio di merito, di nullità di tale norma collettiva, la quale prevederebbe la possibilità, per le imprese di settore, di licenziare il dipendente decorsi 180 giorni dalla sospensione o dal mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata.

Il relativo motivo di appello sarebbe stato erroneamente disatteso dalla Corte territoriale, la quale avrebbe attribuito alla norma contrattuale valenza integrativa della disposizione di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3, relativa al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, attraverso l’individuazione di una ipotesi particolare di questo.

Viceversa tale valenza integrativa andrebbe censurata, in quanto la norma collettiva non escluderebbe il possibile uso arbitrario e discriminatorio della disposizione da parte del datore di lavoro e si risolverebbe in una sorta di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, collegata al semplice decorso del termine, senza prevedere a carico del datore di lavoro alcuna ulteriore attività.

Tutto ciò “in apparente dispregio della tutela speciale dettata dalla L. n. 604, art. 3, in difesa del lavoratore”, alla stregua della quale il controllo sulla legittimità del licenziamento comporterebbe la verifica della impossibilità della prestazione e, prima ancora, la determinazione della stessa nozione di A prestazione del lavoratore nel contratto di lavoro subordinato, tenendo conto di tutte le norme legali e contrattuali che la riguardano e in rapporto agli obblighi di cooperazione del datore di lavoro.

Segue la formulazione, ex art. 366 bis c.p.c., di un quesito di diritto, non necessario nel caso in esame, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27, comma 2, essendo stata la sentenza dei cui il ricorso per cassazione chiede l’annullamento depositata in data 30 settembre 2005, antecedentemente a quella del 2 marzo 2006, rilevante ai fini della decorrenza della disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c..

3 – Col secondo motivo di ricorso, viene denunciato il vizio di motivazione della sentenza e la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Citando una sentenza di questa Corte, riguardante una ipotesi diversa, la Corte d’appello avrebbe implicitamente ritenuto che la sospensione a tempo indeterminato dell’abilitazione amministrativa al porto d’armi del C. da parte dell’autorità di P.S. avesse valore sostanziale di revoca.

Ma una tale valutazione presenterebbe il vizio della estrapetizione e violerebbe l’art. 112 c.p.c. e l’art. 2697 c.c., in difetto di prova al riguardo da parte del datore di lavoro.

Insomma la sospensione – che non equivale a ritiro – dell’autorizzazione avrebbe dovuto essere valutata “nel coordinamento degli artt. 1463 e 1464 c.c., con la L. n. 604” e quindi sulla base della dimostrazione da parte del datore di lavoro del fatto che la prestazione era diventata del tutto impossibile, tenendo anche conto del fatto che all’epoca l’impresa occupava anche dipendenti svolgenti mansioni diverse da quelle di guardia particolare giurata e valutando, in termini di apprezzabilità, l’interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro alla luce delle ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.

Segue la formulazione di un non necessario quesito di diritto.

3 – Col terzo motivo di ricorso, il C. censura la sentenza per violazione dell’art. 2967 c.c. (recte, art. 2697 c.c.), per avere posto a carico del ricorrente l’onere di allegazione e deduzione della possibilità di un diverso impiego del lavoratore all’interno dell’impresa, laddove viceversa l’onere della prova sulla impossibilità di repechage in mansioni equivalenti grava sul datore di lavoro.

4 – Infine, col quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili le deduzioni del ricorrente formulate solo in appello in ordine alla possibilità di essere impiegato in mansioni diverse da quelle di guardia giurata, pur in regime di sospensione dell’autorizzazione amministrativa al porto d’armi.

5 – Col ricorso incidentale, la società lamenta la violazione dell’art. 437 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe ammesso in appello la richiesta, mai formulata dal lavoratore in precedenza, di dichiarazione di nullità dell’art. 74 del C.C.N.L. 6 – Il ricorso principale, i cui quattro motivi conviene trattare congiuntamente, è infondato.

La Corte d’appello non ha in realtà affermato nella sentenza impugnata che il ricorrere delle condizioni indicate dal citato art. 78 del C.C.N.L. applicato al rapporto (più di 180 giorni in regime di sospensione della licenza di porto d’armi – regime equivalente ad una vera e propria revoca ove la sua durata diventi molto più consistente, come indicato nella sentenza di questa Corte citata in sentenza) legittimasse automaticamente il licenziamento, precisando che è comunque necessario “applicare il cd. obbligo di repechage anche nella fattispecie contemplata dall’art. 74 del C.C.N.L. dei dipendenti dell’istituto di vigilanza “, anche se ha precisato che i normali connotati di tale tipo di imprese, che impiegano quasi esclusivamente guardie particolari giurate, se da un lato rende realistica la previsione contrattuale di un limite massimo alla sospensione del porto d’armi, dall’altro rende problematica la possibilità di un repechage del dipendente sospeso.

Tali ultimi rilievi giustificano poi pienamente nel caso in esame il richiamo effettuato dalla sentenza all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr. ad es. Cass. 2 luglio 2009 n. 15500, 19 febbraio 2008 n. 4068 e 15 novembre 2002 n. 16141), secondo cui l’adempimento da parte del datore di lavoro del cd. onere di repechage richiede, a monte, la manifestazione di un interesse da parte del lavoratore ad un diverso impiego all’atto della impugnazione giudiziale del licenziamento, necessario nella situazione considerata, anche per definire l’esatto perimetro della controversia.

Deduzione che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non può essere svolta per la prima volta in appello, introducendo in giudizio un nuovo tema di indagine implicante ulteriori accertamenti in fatto (in proposito, cfr., per tutte Cass. 27 luglio 2009 n. 17457).

Le argomentazioni svolte comportano l’infondatezza di tutti i motivi del ricorso principale, che va pertanto respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

Il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione segue il criterio della soccombenza sostanziale e i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale a rimborsare alla società resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 37,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA