Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6338 del 14/03/2018
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, (ud. 05/10/2017, dep.14/03/2018), n. 6338
Fatto
Ritenuto che D.F.C. ricorre con un unico motivo avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1697 del 2013, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Parma, di rigetto dell’opposizione proposta da D.F. avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 80 C.d.S., comma 14, e di applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 159, e nei confronti del Comune di Parma;
che il Tribunale ha escluso, come già il primo giudicante, che i numerosi impegni di lavoro, addotti da D.F. a giustificazione del mancato assolvimento all’obbligo di legge di sottoporre l’autovettura alla revisione, non erano sussumibili nel caso fortuito o forza maggiore;
che con l’unico motivo di ricorso D.F.C. impugna la sentenza d’appello per “difetto di motivazione nonchè per violazione o/e falsa applicazione degli istituti della forza maggiore e del caso fortuito in combinato disposto con la L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 3 e 4”;
che il Comune di Parma resiste con controricorso;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;
che il ricorrente ha depositato memoria;
che la doglianza è manifestamente inammissibile in quanto, per un verso, il vizio di motivazione è denunciato al di fuori del paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (per tutte, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), e, per altro verso, la circostanza prospettata dal ricorrente, dei numerosi e pressanti impegni lavorativi, non è sussumibile nelle invocate scriminanti del caso fortuito e della forza maggiore, configurabili solo a fronte della impossibilità di adottare comportamenti diversi da quello in concreto tenuto e sanzionato (per tutte, Cass. 29/04/2010, n. 10343);
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonchè la condanna al pagamento di ulteriore importo a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;
che la proposizione di un ricorso per cassazione – come nella specie – basato su motivi manifestamente infondati, ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d’appello, costituisce abuso del diritto all’impugnazione, integrante colpa grave, giacchè provoca un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi dell’art. art. 96 c.p.c., comma 3, (per tutte, Cass. 29/09/2016, n. 19285);
che a tale titolo si liquida, in via equitativa, l’importo di Euro 1.500,00;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè al pagamento dell’importo di Euro 1.500,00 ex art. 96 c.p.c., comma 3.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018