Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6338 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 08/03/2021), n.6338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13642/2019 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica certificata avv.briganti.pec.iusreporter.it,

rappresentato e difeso dall’avv. G. Briganti, giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto da O.F. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il suo paese perchè il padre voleva costringerlo a far parte degli (OMISSIS) e siccome lui non voleva aderire lo avevano minacciato di morte.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non fossero credibili perchè non circostanziate e smentite dalle fonti sul reclutamento forzoso nella setta degli (OMISSIS), infatti, la partecipazione a tale setta è considerata un privilegio che assicura vantaggi sociali, anche se richiede obbedienza totale al gruppo. Il tribunale non ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nelle sue diverse forme; il medesimo tribunale ha, inoltre, reputato assenti anche qualunque situazione soggettiva legata a una condizione di particolare vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per nullità del decreto, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la motivazione del decreto impugnato è omessa o carente, in particolare, con riferimento alla credibilità; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame delle capacità delle istituzioni nigeriane di offrire idonea ed effettiva tutela al ricorrente dal cult degli (OMISSIS); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32 e dell’art. 16 della dir. n. 2013/32, nonchè degli artt. 2, 3 – anche in riferimento all’art. 115 c.p.c. – del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, per la ritenuta non credibilità del ricorrente, censurando, altresì, la mancanza di un ruolo attivo del giudice del merito; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione degli artt. 6 e 13 della convenzione EDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della dir. n. 2013/32, per mancato rispetto del principio di effettività del ricorso, in presenza della denunciata violazione de dovere di cooperazione istruttoria; (v) sotto un quinto profilo, per nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1 e art. 13 e artt. 737,135 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, ovvero, in subordine, per omesso esame di un fatto decisivo ovvero per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, anche in riferimento alla mancata motivazione sul percorso migratorio del ricorrente in Libia.

Il primo motivo è infondato, in quanto non vi è nessuna omessa o carente motivazione del provvedimento impugnato in quanto la motivazione si colloca ben al di sopra del “minimo costituzionale” mentre la richiesta di nuova audizione danti al tribunale è risultata generica (Cass. n. 21584/20).

Il secondo motivo è infondato, in quanto non sussiste nessun omesso esame del profilo dedotto, avendo il tribunale esaminato la questione posta in rubrica (punto 7.1) anche se l’ha risolta in senso difforme rispetto alle aspettative del richiedente.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito sul giudizio di non credibilità che è valutazione discrezionale (anche se non arbitraria) del giudice del merito, non censurabile in cassazione se adeguatamente motivato, come nella specie.

Il quarto motivo è inammissibile per genericità, in quanto richiamando il precedente motivo, non censura nessuna particolare statuizione del decreto impugnato.

Il quinto motivo è inammissibile, perchè generico, non spiegando quale rilievo abbia avuto il transito in Libia con la situazione individualizzata relativa alla vulnerabilità del richiedente (Cass. n. 31676/18).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera i collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,. comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

 

 

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