Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6337 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27231/2006 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T.

MONTICELLI 12, presso lo studio dell’avvocato FILEGGI Antonio, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

METRONOTTE S.R.L.;

– intimata –

sul ricorso 30248/2006 proposto da:

SECURITAS METRONOTTE S.P.A., (già METRONOTTE S.R.L.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO

ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CECCARELLI ENRICO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1223/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/09/2005 r.g.n. 903/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato RILEGGI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 30 settembre 2005, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della medesima città, adito quale giudice del lavoro, aveva respinto le domande svolte da G.A. con ricorso depositato il 2 maggio 2003, di impugnazione del licenziamento, per superamento del periodo di comporto e in subordine per scarso rendimento, comunicatogli dalla datrice di lavoro Metronotte s.r.l. con lettera del 6 giugno 2000.

A fronte della deduzione dell’appellane di non avere superato i 240 giorni, contrattualmente previsti dal C.C.N.L. per la conservazione del posto in caso di malattie reiterate, in quanto dei 285 giorni di assenza per malattia indicati nella lettera di licenziamento ben 91 erano stati successivamente (nel 2001) riconosciuti dall’INAIL come conseguenti ad infortunio (che nel contratto collettivo applicato al rapporto ricevono una separata considerazione), i giudici di merito avevano accertato, attraverso una consulenza medico-legale, che solo trenta di tali 91 giorni di assenza erano riconducibili all’infortunio, mentre gli ulteriori 61 sarebbero da riconnettere ad una malattia comune che da tempo affliggeva il G..

Conseguentemente, sia il giudice di primo grado che la Corte territoriale hanno comunque ritenuto superato il c.d. periodo di comporto per sommatoria.

Avverso tale sentenza G.A. ha notificato alla società a mezzo del servizio postale in data 2-6 ottobre 2006 ricorso per cassazione, affidandolo a due articolati motivi.

Resiste alle domande la s.p.a. Securitas Metronotte (già Metronotte s.r.l.) con rituale controricorso, proponendo altresì contestuale ricorso incidentale.

G.A. ha infine depositato una memoria illustrativa delle proprie difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., investendo la medesima sentenza di appello.

1 – Col primo motivo di ricorso, G.A. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 2110 cod. civ., in relazione alla L. n. 300 del 1970, artt. 3 e 18.

In proposito, il ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione della sentenza che, in difetto di qualsivoglia deduzione, anche implicita, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado della società, aveva accertato che l’assenza per malattia del dipendente di 91 giorni a seguito di infortunio sul lavoro fosse solo parzialmente attribuibile all’infortunio medesimo, mentre per i restanti 61 giorni fosse da imputare a malattia comune.

Un tale accertamento violerebbe altresì l’art. 2110 c.c. e la L. n. 604 del 1966, art. 3, per avere la Corte computato tra le assenze utili al fine del superamento del periodo di comporto giornate di assenza che il ricorrente non aveva mai giustificato come di malattia e che pertanto, se ritenute non collegabili all’infortunio denunciato e accertato, sia pur tardivamente, dall’INAIL, erano da considerarsi semmai di assenza ingiustificata.

2 – Col secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 2110 cod. civ., in relazione agli artt 78 e 79 C.C.N.L. nonchè la insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione con riferimento all’esame della C.T.U..

Partendo dall’esatta considerazione secondo la quale il rischio di una situazione di incertezza sulla qualificazione giuridica di una assenza del lavoratore grava sul datore di lavoro (che del resto nel caso in esame sarebbe stato ben consapevole dell’esistenza di una controversia tra il lavoratore e l’INAIL per il riconoscimento di giorni di assenza come conseguenza di un infortunio), la Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto inevitabilmente riconoscere l’invalidità del licenziamento per superamento del comporto, a seguito del riconoscimento da parte dell’INAIL che 91 dei 285 giorni indicati nella lettera di licenziamento erano di assenza conseguente ad un infortunio.

Viceversa i giudici, con iniziativa d’ufficio che aveva alterato il contraddittorio, avevano evitato l’inevitabile, disponendo una C.T.U. esplorativa per accertare la durata della malattia conseguente all’infortunio e la diversa causale delle assenze eventualmente eccedenti.

Inoltre, i giudici avrebbero motivato il loro convincimento col rinvio puro e semplice alla C.T.U., la quale viceversa presenterebbe gravi carenze in quanto non sarebbe fondata sulla valutazione tecnica della documentazione a disposizione ma sulla astratta e teorica valutazione probabilistica dell’ipotetica dinamica del sinistro e delle altrettanto ipotetiche ed astratte incidenze di un presunto pregresso stato depressivo del ricorrente sulla malattia conseguente all’infortunio”, quando viceversa i medici dell’INAIL avevano accertato la dipendenza della malattia dall’infortunio.

Del resto, lo stesso C.T.U. incaricato dalla Corte d’appello, nel suo elaborato peritale avrebbe affermato che la documentazione disponibile era assai scarna, che mancava una certificazione controllabile di tutti i motivi di assenza precedenti il licenziamento; che la documentazione INAIL era di poco aiuto perchè mancavano i certificati medici alla base della decisione di indennizzo; che erano “quindi da assumere a fondamento della stima peritale i dati di fatto rilevati durante questa consulenza, quelli riportati nella consulenza per il procedimento di primo grado… e quelli risultanti dagli atti… Il periziando rimanda alla certificazione dei curanti (certificazione peraltro non disponibile per questa consulenza)… Per quanto riguarda le assenza dal lavoro sicuramente indipendenti dall’evento per cui è causa… esistono indicazioni indirette di motivazioni di indole psichica”.

La parte ricorrente conclude pertanto chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

3 – Nel controricorso, la società deduce preliminarmente la tardività e quindi l’inammissibilità del ricorso, notificato il 2-6 ottobre 2006, ergo oltre 60 giorni dalla notifica della sentenza al difensore indicato nella stessa, presso la cancelleria della Corte fiorentina, che sarebbe avvenuta il 6 maggio 2006 e oltre un anno dal deposito del 30 settembre 2005.

Nel merito e in via subordinata, la società sostiene l’infondatezza del ricorso.

Col ricorso incidentale, la Securitas Metronotte s.p.a. deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c..

In proposito, la società ricorda di avere, fin dall’inizio del processo, contestato che l’infortunio denunciato dal G. fosse realmente avvenuto e che comunque dovesse essere qualificato come infortunio in itinere, in quanto avvenuto in pausa pranzo e senza relazione con esigenze di lavoro od altre comunque connesse alla prestazione.

La Corte d’appello non avrebbe valutato le circostanze dedotte a sostegno della tesi difensiva della società, limitandosi a dichiarare la sussistenza dell’infortunio in itinere sulla base degli accertamenti INAIL, viceversa contestati dalla società, in ciò tra l’altro contraddicendo il giudice di primo grado che aveva espresso dubbi sull’effettivo verificarsi dell’infortunio.

Per tali ragioni, la ricorrente incidentale chiede l’annullamento della sentenza.

4 – Va esaminata preliminarmente la deduzione di tardività del ricorso per cassazione, che la parte intimata deduce essere avvenuto con consegna al servizio postale il 2 ottobre 2006 e quindi ricevuto dal destinatario il 6 ottobre successivo.

Tale notifica sarebbe comunque tardiva con riguardo al termine lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza, in ragione del fatto che questo è avvenuto in data 30 settembre 2005.

Ma prima ancora, sarebbe tardiva rispetto al termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, di 60 giorni dalla notifica della sentenza, che la società afferma essere avvenuta in data 6 maggio 2006, presso il difensore avv. Sergio Lalli, con elezione di domicilio presso la cancelleria civile della Corte d’appello di Firenze, come indicato nella sentenza impugnata.

La deduzione è infondata.

Risulta dagli atti, che questa Corte è tenuta ad esaminare dato il tipo di questione sollevata in questo giudizio, che in realtà l’atto di appello è stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 30 settembre 2006 e quindi nel rispetto del termine lungo stabilito per il ricorso per cassazione. Inoltre e comunque, consultando un qualunque calendario è dato rilevare che il giorno 30 settembre 2006 cadeva di sabato, per cui il termine in questione slittava, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5, introdotto, con effetto dal 1 marzo 2006, dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f) al 2 ottobre successivo, data indicata dalla stessa controricorrente come di consegna dell’atto all’ufficio postale per la notifica.

Con riguardo alla deduzione di mancato rispetto del termine breve, si rileva che, con l’atto di appello, il G. aveva eletto il proprio domicilio presso i difensori Antonio e Gianpiero Pileggi, in Firenze, Corso Italia n. 29.

Successivamente, nel corso del giudizio di appello, si era costituito in giudizio, con memoria l’avv. Sergio Lalli, in sostituzione del solo avv. Gianpiero Pileggi, giusta delega a margine della stessa che indicava l’elezione di domicilio, sottoscritta dal G., presso lo studio dell’avv. Lalli in Prato in piazza Mercatale 89 (ufficio vertenze C.G.I.L.) e quindi “tradotta”, nella memoria del difensore, come presso la cancelleria della Corte territoriale, a norma della legge processuale.

Il collegio ritiene al riguardo che il G., non revocando il mandato all’avv. Antonio Pileggi, abbia altresì inteso mantenere l’elezione di domicilio presso di lui, quantomeno ai fini della notifica della sentenza, essendo tale elezione quella che meglio gli assicurava la conoscenza degli atti fondamentali del processo.

Una diversa intenzione sarebbe infatti da ritenere del tutto irragionevole, esponendo l’autore dell’atto all’inutile rischio di non avere tempestiva conoscenza dell’avvenuta notifica della sentenza, per cui appare maggiormente convincente l’ipotesi che l’elezione di domicilio in Prato effettuata nella memoria depositata in corso di appello, abbia al più rivestito un significato meramente interno al giudizio di tale grado, relativamente alle varie comunicazioni tra le parti e a quelle provenienti dall’ufficio.

Pertanto nell’un termine “breve” aveva iniziato a decorrere a partire dalla data della notifica della sentenza presso la cancelleria della Corte fiorentina.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, si rileva che la Corte Territoriale ha correttamente indicato le ragioni per cui ha ritenuto di interpretare la memoria di costituzione della società in primo grado nel senso che questa avesse altresì contestato che l’incidente stradale occorso al G. avesse potuto provocare conseguenze così gravi come quelle da lui denunciate, chiedendo pertanto al riguardo, ai fini del relativo accertamento, l’ammissione di una consulenza medico legale, trattandosi di accertamenti e valutazioni specialistiche, eccedenti le conoscenze delle parti e del giudice (sulla funzione della consulenza tecnica e sui poteri del giudice in proposito, cfr., ad es., recentemente, Cass. 13 marzo 2009 n. 6155).

Poichè inoltre la causa verteva proprio sul tema del superamento o meno del comporto per sommatoria contrattualmente stabilito in caso di malattia del dipendente, risulta quantomeno implicito ma evidente nelle argomentazioni della Corte territoriale la considerazione che, contestando il prodursi dall’incidente indicato di conseguenze per la salute del dipendente o quantomeno di conseguenze gravi come quelle denunciate (e ammesse infine dall’INAIL), la società intendesse necessariamente ricondurre ad una malattia comune la causa dell’assenza del G. successiva all’incidente automobilistico occorsogli.

Tali valutazioni implicite ed esplicite danno conto della ingiustificatezza delle accuse di violazione della legge processuale e di quella sostanziale formulate col motivo in esame, sostanzialmente ancorate ad una opposta interpretazione delle tesi difensive versate già nel giudizio di primo grado dalla società, interpretazione in qualche misura non rispettosa della regola (su cui cfr., recentemente, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09) della autosufficienza del ricorso per cassazione, (come quando da per pacifico di avere anche in appello sostenuto l’inammissibilità di un giudizio sulla effettiva natura dell’assenza successiva all’infortunio, che viceversa non risulta chiaramente nella sentenza impugnata) e comunque costituente questione attinente a valutazioni di pertinenza dei giudici di merito, incensurabile nei termini indicati in questa sede.

Quanto al secondo motivo del ricorso principale, esso, per la parte iniziale, ove lamenta che i giudici di merito abbiano illegittimamente ritenuto di disporre d’ufficio una C.T.U. esplorativa, con violazione del contraddittorio, presuppone sostanzialmente la fondatezza del primo motivo e quindi segue le sorti di questo.

Nella seconda parte, le censure si concentrano sulle valutazioni della consulenza tecnica che i giudici dell’appello avrebbero fatto proprie, così determinando il vizio di motivazione della stessa sentenza.

Anche tali censure non appaiono pienamente rispettose del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, essendo sostenute dalla riproduzione solo parziale di alcune frasi avulse dal contesto delle complete argomentazioni del C.T.U. e pertanto comunque prive di significato decisivo sul piano del dedotto conseguente vizio di motivazione della sentenza.

Ma anche in sè considerate, tali parziali riproduzioni delle argomentazioni del C.T.U., evidenziando il fatto che la consulenza avveniva a distanza di tempo dai fatti e sulla base di una documentazione medica scarsa o poco significativa nonchè dei precedenti medici riferibili al dipendente, non indicano affatto che il C.T.U. abbia formulato ipotesi astratte e teoriche, ma che, valutando i fatti direttamente rilevati nel corso della consulenza e la documentazione esistente (la consulenza di primo grado, la documentazione descrittiva della dinamica dell’incidente etc.), ha espresso il giudizio conclusivo ripreso dai giudici dell’appello sia quanto alle conseguenze dell’infortunio che quanto alla qualificazione degli ulteriori giorni di assenza, il cui contenuto non viene del resto specificatamente contestato in ricorso, ad es.

attraverso la riproduzione di significativi certificati medici o con l’evidenziazione di una dinamica dell’infortunio chiaramente orientata a produrre il danno denunciato.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso principale va respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale.

Il regolamento delle spese si uniforma al criterio della soccombenza sostanziale e la relativa liquidazione è operata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e rigetta quello principale, assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente principale a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 23,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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