Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6337 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.10/03/2017), n. 6337
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28572/2015 proposto da:
S.A., M.A., G.A., P.G.,
D.B., C.F.G., MA.CA.,
MU.BR.SE., PA.DO., CA.AN., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA F.P. DE’ CALBOLI 5, presso lo studio
dell’avvocato EVA UTZERI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIAMPAOLO PISANO;
– ricorrenti –
contro
SO.GI., m.d., SE.AN.MA., rappresentati e
difesi dall’avvocato LERINA PATRIZIA LACAVA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 496/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 21/07/2015;
udita la relazione della causa svolta Nella camera di consiglio del
10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
P.G., G.A., Ma.Ca., M.A., D.B., C.F.G., Pa.Do., Mu.Br.Se., S.A. e Ca.An., tutti proprietari delle rispettive unità immobiliari comprese nel Condominio del complesso immobiliare (OMISSIS), hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza 21 luglio 2015, n. 496/2015, resa dalla Corte d’Appello di Cagliari. La Corte d’Appello di Cagliari aveva accolto l’appello proposto da Se.An.Ma., So.Gi. e m.d. nei confronti dell’amministratore del complesso immobiliare (OMISSIS), avverso la sentenza n. 2497/2010 del Tribunale di Cagliari. Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 18 gennaio 2004, contenente impugnazione della Delib. Assembleare 18 dicembre 2003 del Condominio (OMISSIS), proposta dai condomini So.Gi. e m.d. nei confronti dell’amministratore del complesso immobiliare. A seguito di rinnovazione della citazione, perchè nulla, il Tribunale aveva poi dichiarato il difetto di valida procura alle liti dell’avvocato Se.An.Ma.. Disattesa tale questione pregiudiziale, la Corte d’Appello di Cagliari annullava la Delib. Assembleare 18 dicembre 2003, relativa alla ripartizione delle spese per il servizio di autospurgo, affermando che la stessa doveva essere effettuata alla stregua del criterio di cui all’art. 1123 c.c., comma 1.
Resistono con controricorso Se.An.Ma., So.Gi. e m.d..
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 159, 164 c.p.c..
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c..
Il terzo motivo censura la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari per violazione o falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. e art. 149 c.p.c..
Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c., commi 1 e 2.
Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, sicchè la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017