Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6337 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15593-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO MILIA;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 6 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, accoglieva l’appello incidentale proposto dalla SOGET S.p.A., respingendo l’appello principale concernente il regolamento delle spese processuali proposto da M.A., avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso dodici intimazioni di pagamento relative a tributi locali e diritti camerali. Rilevava la CTR che il contribuente, pur contestando nel merito la pretesa tributaria eccependo l’intervenuta prescrizione, aveva omesso di evocare in giudizio l’ente impositore, rispondendo l’agente della riscossione esclusivamente per vizi dei propri atti.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 21 maggio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La SOGET S.p.A. non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la CTR omesso di valutare le questioni prospettate in giudizio, relative alla eccepita prescrizione della pretesa tributaria ed al regolamento delle spese processuali, rilevando d’ufficio la omessa chiamata in causa dell’ente impositore, peraltro smentita dagli atti di causa.

La censura è fondata.

Va ribadito che:

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 2016; Cass. n. 4964 del 2017);

– “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014).

La motivazione della sentenza impugnata, che non affronta le questioni prospettate dalle parti in merito alla operatività della prescrizione della pretesa tributaria e addiviene all’accoglimento dell’appello incidentale proposto dell’agente della riscossione per non essere stato evocato in giudizio l’ente impositore, circostanza smentita dagli atti in riferimento alla posizione del Comune di Pescara, rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, ponendosi al di sotto del “minimo costituzionale”.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso e con assorbimento degli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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