Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6336 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. un., 14/03/2018, (ud. 27/02/2018, dep.14/03/2018),  n. 6336

Fatto

 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona ricorre – con atto notificato al difensore di controparte il 17/10/2016 – per la correzione dell’errore materiale da cui prospetta essere affetta la sentenza di queste Sezioni Unite, n. 16065 del 02/08/2016, consistente nell’omissione, nel dispositivo, della cifra del compenso oggetto della condanna alle spese di lite pronunciata in suo favore ed in danno dell’originaria ricorrente Deltafin 21 srl;

non espleta attività difensiva l’intimata;

il 18/10/2017 è stato nominato il relatore previsto dall’art. 380-bis cod. proc. civ., nella formulazione risultante in esito al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

è stata formulata proposta del seguente letterale tenore: “non ravvisata la fattispecie sulla questione rimessa alle SS.UU. con ord. inter. 21048/17 poichè trattasi di omissione della sola somma oggetto di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, pare applicabile per analogia Cass. ord. 12746/12 e quindi correggibile, senza espletare nuova attività di giudizio, il peculiare errore consistente nell’omissione di quel dato”;

il ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’art. 391-bis cod. proc. civ., comma 2 nel testo risultante in forza del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (a mente del quale “sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis, commi 1 e 2”), si applica anche alla presente fattispecie, visto che sul ricorso per correzione non si era ancora provveduto a fissare l’adunanza in camera di consiglio alla data di entrata in vigore del nuovo testo novellato (e trovando quindi applicazione la disciplina transitoria di cui al D.L. n. 168 del 2016, richiamato art. 1-bis, comma 2 conv. con modif. dalla citata L. n. 197 del 2016);

la peculiarità del rito della correzione, anche come disegnata dalla novella del 2016 con il richiamo ad una disciplina dettata per la sesta sezione nella sua relazione con le sole altre sezioni ordinarie e neppure del resto essendo previsto specificamente un meccanismo di interazione tra la sesta sezione e le sezioni unite della Corte, non esclude certo che, sulle sentenze ed ordinanze rese da queste ultime, possano validamente essere, per intuitive ragioni di opportunità e di celerità nel disbrigo dell’affare, chiamate a pronunziarsi appunto le medesime, sia pure col rito espressamente previsto per la correzione (di cui al novellato art. 380-bis cod. proc. civ.);

l’adeguamento del rito non comporta, del resto, particolari problemi, nulla ostando alla sostituzione – nella previsione del codice – alla sezione prevista dall’art. 376 cod. proc. civ., comma 1 delle stesse Sezioni Unite – che hanno pronunciato il provvedimento in tesi affetto da errore materiale – ed al relatore nominato dal Presidente della detta sezione sesta del Primo Presidente: ben potendo poi detto relatore formulare – come è avvenuto nella specie la sua proposta affinchè sia decisa dalla Corte nella stessa composizione in cui ha reso il provvedimento affetto da errore, vale a dire a Sezioni Unite;

pertanto, il detto rito può bene applicarsi con le qui seguite modalità e cioè, almeno con riferimento alle Sezioni Unite ed a causa della carenza di specifica previsione normativa sui rapporti tra queste e la Sesta sezione, davanti alla stessa articolazione della Corte che ha reso il provvedimento affetto da errore materiale, in applicazione del seguente principio di diritto: “la Corte di cassazione pronuncia a sezioni unite anche in caso di errore materiale in provvedimenti pronunciati da queste ultime, secondo il rito camerale non partecipato disciplinato dall’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1, lett. l), n. 2, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197”;

ciò posto, il prospettato errore materiale consiste nell’omissione, nel dispositivo della sentenza, della cifra intera dei compensi per avvocati pure indicati come liquidati e posti a carico della ricorrente soccombente Deltafin 21 srl (leggendovisi testualmente “e condanna la Deltafin 21 S.r.l. al pagamento, in favore dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge”;

la fattispecie si differenzia da quella resa oggetto di recente rimessione alle Sezioni Unite (Cass. ord. 11/09/2017, n. 21048), sulla questione del mezzo di reazione alla totale omissione o preterizione di una pronunzia sulle spese in un provvedimento giurisdizionale in cui essa era invece dovuta (avendo quell’ordinanza riscontrato un contrasto anche sincronico quanto all’ammissibilità della procedura di correzione);

si configura invero, nella specie, una peculiare ipotesi di errore materiale, di errore – cioè – nella formazione del documento, sotto il profilo della divergenza tra interno giudizio e manifestazione od esteriorizzazione della volontà, sicchè questa è correttamente formata, ma malamente espressa all’esterno (in una sorta di analogia con l’errore ostativo, del tutto diverso dall’errore vizio);

tanto integra a pieno titolo un errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 ss. cod. proc. civ., del resto dipendendo la liquidazione delle spese, soprattutto ove nessuna particolare peculiarità sia stata rilevata – nella motivazione del provvedimento da correggere – al momento dell’individuazione dei criteri da applicare al riguardo, dall’applicazione di parametri comunque predeterminati in base alla vigente normativa;

nella fattispecie, la sentenza n. 16065/16 di questa Corte reca, quale passaggio finale dell’ultimo capoverso dei “motivi della decisione”, la seguente motivazione: “con condanna della soccombente società Deltafin 21 s.r.l. al pagamento in favore dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Ancona, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo”;

può pertanto senz’altro correggersi quest’ultimo con l’inserzione della cifra con cui la liquidazione diventa effettiva, avuto riguardo al valore della controversia decisa con la sentenza qui esaminata ed all’attività svolta dalla parte vittoriosa: e tanto in applicazione del seguente principio di diritto: “integra un errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 ss. cod. proc. civ. anche dinanzi alla Corte di cassazione (e, in tal caso, ai sensi del novellato art. 391-bis cod. proc. civ.), l’omessa menzione, nel documento finale che contiene il provvedimento, del solo importo completo delle somme oggetto di condanna alle spese”;

in relazione ai richiamati parametri predeterminati, il compenso deve congruamente quantificarsi in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00): sicchè la correzione del dispositivo può disporsi mediante integrazione del dato per disguido ivi omesso, consistente nell’inserimento della detta cifra intera prima del separatore delle cifre decimali che ne è rimasto privo;

non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura del procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. (tra molte: Cass. 17/02/2010, n. 3761; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438).

P.Q.M.

dispone la correzione del dispositivo della sentenza di questa Corte n. 16065 del 02/08/2016, mediante inserimento della cifra “3.500” prima delle parole “,00 per compenso”, ivi contenute.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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