Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6336 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28352/2015 proposto da:

P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA

6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANNETTI DEL

GRANDE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 28352/2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 32, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GIACCHI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA

6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7179/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.M.L. ha proposto ricorso avverso la sentenza 21 novembre 2014 n. 7179 resa dalla Corte d’Appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado n. 8052/2009 pronunciata dal Tribunale di Roma. Il giudizio ha avuto origine dalla domanda del Condominio (OMISSIS), volta alla riduzione in pristino delle opere realizzate dalla condomina P., proprietaria degli ultimi tre piani dell’edificio, in violazione dell’art. 3 del regolamento condominiale, nonchè alla tutela della servitù di passaggio in favore di parti comuni esercitata mediante una scala esterna corrente tra il quarto ed il quinto piano. Il Tribunale aveva accolto integralmente le domande del Condominio (OMISSIS). Sull’appello di P.M.L., la Corte d’Appello di Roma ha confermato che l’art. 3 del regolamento di condominio, vietando “qualsiasi opera che modifichi le facciate, i prospetti e l’estetica degli edifici”, preclude ogni modifica, indipendentemente dal limite del decoro architettonico. I giudici di secondo grado hanno altresì negato la legittimità dell’operato distacco della P. dall’impianto centrale di riscaldamento, in forza degli artt. 3 e 10 del medesimo regolamento. Invece la Corte di Roma accoglieva l’appello quanto al difetto di prova di un aggravamento della servitù conseguente allo spostamento all’interno dell’appartamento della scala di accesso al piano quinto.

Avverso la sentenza del 21 novembre 2014 n. 7179 della Corte d’Appello di Roma, P.M.L. ha proposto ricorso in due motivi, cui resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS). La condomina A.A. ha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi avverso i capi della sentenza in cui il Condominio è rimasto soccombente, ovvero quanto alla domanda di riduzione in pristino della scala esterna e la compensazione delle spese del gravame. P.M.L. si difende con controricorso dal ricorso incidentale.

Ritenuto che il ricorso principale potesse essere parzialmente accolto per manifesta fondatezza del suo secondo motivo, e che il ricorso incidentale potesse, invece, essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione Seconda Civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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