Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6336 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 08/03/2021), n.6336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17291/2019 proposto da:

I.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lara Petracci, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/01/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Ancona del 2 maggio 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente I.E. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 35 bis. Si lamenta che il Tribunale abbia fatto riferimento a fonti di informazione generiche e risalenti nel tempo, come tali da ritenersi non più attuali, e che il giudice di prime cure abbia mancato di svolgere alcuna indagine circa la capacità delle autorità pubbliche di far fronte a una situazione di violenza generalizzata.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale risulta essersi fatto carico dell’accertamento dell’esistenza o meno della situazione atta a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Ebbene, l’accertamento circa la violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, di cui all’art. 14, lett. c), cit. implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, per “motivazione apparente”, per “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e per “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (secondo quanto precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): nel caso in esame tali censure non sono state sollevate.

Nè può farsi questione di un mancato aggiornamento delle fonti attinte dal giudice del merito: infatti, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728).

2. – Il secondo motivo oppone violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, art. 35, comma 3 e art. 36, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10, 35 bis, art. 32 Cost. e art. 35 Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Deduce l’istante che il Tribunale non avrebbe dato alcun rilievo alla situazione personale del ricorrente e a quella del suo paese di origine in relazione alla compromissione dell’esercizio dei diritti umani, sicchè era stata omesso il compimento di un’adeguata indagine sulla condizione di vulnerabilità e di esposizione al pericolo del ricorrente in caso di rimpatrio.

Il motivo non è fondato.

Il ricorrente non spiega quale situazione di personale vulnerabilità abbia prospettato nel corso del giudizio di merito: è da rimarcare, al riguardo, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016). Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poi, la situazione di vulnerabilità del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del medesimo, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; cfr. pure la recente Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, sempre in motivazione). Inoltre, anche a non voler tenere in conto il principio, affermato da questa Corte, per cui non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459; Cass. 28 giugno 2018, n. 17072; Cass. 17 luglio 2020, n. 15319), occorre considerare che nella fattispecie il Tribunale ha escluso che il richiedente abbia intrapreso con successo un percorso di integrazione nel paese di accoglienza.

3. – Il ricorso è dunque rigettato.

4. – Non vi sono spese su cui provvedere.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA