Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6336 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14722-2018 proposto da:

COMUNE DI APRILIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso lo STUDIO

LEGALE E TRIBUTARIO LTPARTNERS, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO APICE;

– ricorrente –

contro

ISAGRO SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6400/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 10 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla Isagro S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Aprilia per omesso versamento ICI per l’anno 2006 in relazione ad un terreno adiacente ad un opificio industriale. Riteneva la CTR che il terreno in questione costituisse area pertinenziale dell’impianto industriale, in quanto tale non assoggettabile a tassazione.

Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 9 maggio 2018, il Comune di Aprilia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 817 c.c. Sostiene che i giudici di appello si erano limitati ad apprezzare elementi esteriori e non “durevoli” del terreno oggetto di accertamento, quali la circostanza che lo stesso fosse situato sul retro dell’impianto industriale, che fosse contiguo all’impianto di depurazione, che risultasse inserito nello stesso recinto del fabbricato principale, che fosse accessibile attraverso strade interne al perimetro complessivamente recintato e che contribuisse a migliorare la qualità ambientale.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato che nella perizia di parte allegata all’istanza di riesame a suo tempo presentata dalla società al Comune di Aprilia risultava che l’area in questione era stata acquistata per esigenze di futuro ampliamento dell’opificio esistente.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.

Secondo l’insegnamento dalle Sezioni Unite (sent. n. 8053 del 2014), “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta DAL D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”; “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 10, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 20, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Ciò posto, il ricorrente, pur evocando anche vizio di violazione di legge, prospetta una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito. Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).

La CTR ha rilevato che il terreno assoggettato a tassazione costituiva “area retrostante rispetto alla struttura produttiva strettamente intesa, contigua agli impianti di depurazione, e pertanto già sulla base di questa considerazione si comprende non suscettibile di alcuna destinazione autonoma differente da quella di fungere da mera area di supporto per l’impianto esistente, al fine di consentire il rispetto dei parametri e dei criteri di compatibilità ambientale e di certificazione di qualità richiesti. Inoltre, unico è l’ingresso sia all’impianto, sia al terreno in oggetto, raggiungibile con un’unica strada, unitariamente cinti da recinzione”. Sulla base di tali elementi, i giudici di appello hanno ritenuto, con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, sussistente nel caso di specie quel carattere di accessorietà che connota il rapporto pertinenziale, sì da non poter riconoscere all’area in questione alcuna autonoma possibilità di utilizzazione separatamente rispetto al bene principale.

La circostanza che nella perizia di parte allegata all’istanza di riesame a suo tempo presentata dalla società al Comune di Aprilia risultasse che l’area in questione era stata acquistata per esigenze di futuro ampliamento dell’opificio esistente, concernendo una mera possibilità di futura utilizzazione del terreno, non costituisce fatto decisivo tale da determinare un diverso esito del giudizio se preso in considerazione dal giudice di merito.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo la società contribuente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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