Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6335 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27722/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA

27, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GRECO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO MIGNONE;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2859/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.A., proprietario di appartamento in (OMISSIS), ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso la sentenza 24 giugno 2015, n. 2859/2015, resa dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale, in accoglimento dell’impugnazione formulata da P.V., ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 22 gennaio 2009 per difetto di litisconsorzio necessario. Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 20 luglio 2006 con cui C.A. aveva convenuto davanti al Tribunale di Benevento P.V., per sentire condannare quest’ultimo ad eliminare le cause della caduta d’acqua dal balcone dell’unità immobiliare di sua proprietà sul sottostante balcone di proprietà Calabrese. Il Tribunale, accogliendo la domanda di C.A., aveva condannato P.V. ad eseguire le necessarie opere indicate dal CTU per eliminare il denunciato inconveniente. La Corte d’Appello di Napoli accertava, tuttavia, che i parapetti aggettanti dei balconi dell’edificio di (OMISSIS), Benevento, per loro forma, materiali e colore, avessero funzione di accrescere la gradevolezza estetica del fabbricato, e perciò rientrassero tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., di proprietà di tutti i condomini, con conseguente difetto del necessario contraddittorio e rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1.

P.V. si difende con controricorso.

L’unico motivo del ricorso di C.A. denuncia “violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 1117 c.c., ed all’art. 1125 c.c., nonchè all’art. 116 c.p.c.”. Al di là dell’impropria rubrica del motivo (che indica come norme asseritamente violate dal provvedimento impugnato quelli che sono, in realtà, due dei paradigmi stabiliti dall’art. 360 c.p.c., per definire tassativamente quali siano i vizi denunciabili in sede di legittimità, e fa poi rinvio da essi soltanto per “relazione” alle norme regolatrici della fattispecie), la sostanza della censura intende contestare che il parapetto aggettante del balcone dell’appartamento del P. rientri tra le parti comuni. Il ricorrente, inoltre, evidenzia come una delle tre alternative soluzioni correttive prospettate dal CTU (peraltro quella poi in concreto adottata dal Tribunale) non comporterebbe interventi su elementi decorativi del balcone. Ritenuto che il ricorso potesse essere definibile nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione Seconda, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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