Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6335 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12929-2018 proposto da:

COMUNE DI CALABRITTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA

IANNACCONE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVELLINO – ASI, in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA AMATUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8847/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 20/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 20 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Calabritto avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso proposto dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avellino contro l’avviso di accertamento IMU 2013. Riteneva la CTR che il Comune appellante si era riportato alle eccezioni formulate in primo grado sicchè l’appello difettava del requisito della specificità dei motivi; osservava, inoltre, che era rimasto privo di censura il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con il quale era stato ritenuto privo di specificità il richiamo alle scritture contabili del Consorzio ASI.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 19 aprile 2018, il Comune di Calabritto ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avellino resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il Comune di Calabritto denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56; dell’art. 342 c.p.c.; dell’art. 346 c.p.c.”. Sostiene il ricorrente di avere specificamente indicato i motivi di appello e di avere, altresì, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui considerava privo di specificità il richiamo alle scritture contabili del Consorzio ASI.

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Si osserva, al riguardo, che il ricorso, pur facendo riferimento in un unico motivo alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, si risolve nella deduzione di un vizio di violazione di legge, rispetto al quale non è configurabile un’ipotesi di c.d. “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “Nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c.” (Cass. n. 24641 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 7369 del 2017); “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 26134/2017; n. 1200/2016). Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017) hanno inoltre affermato che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

La sentenza impugnata è in palese contrasto con i principi di diritto sopra enunciati, avendo la CTR ritenuto inammissibile l’appello sul rilievo che l’ente impositore avesse operato un mero rinvio alle eccezioni formulate in primo grado, risultando invece dai passaggi dell’atto di appello riportati in ricorso che il Comune appellante aveva censurato le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.

Risulta altresì censurata – contrariamente all’assunto del giudice di appello – la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva considerato privo di specificità il richiamo alle scritture contabili del Consorzio ASI, avendo l’appellante fatto espresso riferimento al valore ai fini ICI determinato dall’ente impositore in riferimento al “costo complessivo pari ad Euro 26.876.550,75, così come riportato nella nota integrativa al bilancio di esercizio, approvato dall’Organo Assembleare dell’A.S.I. di Avellino”.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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