Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6334 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Paolo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24107/2006 proposte da:

R.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUDO GIULIOLI

47/B 18, presso lo studio dell’avvocato MAZZITELLI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CASALE FRANCESCO, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAROZZA DOMENICO, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6169/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/11/2005 R.G.N. 776/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli R.O. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti ed in favore della Cassa Edile della Provincia di Caserta, per la somma di L. 10.544.927, a titolo di omessi versamenti relativi alla manodopera occupata nei lavori eseguiti in appalto presso il Comune di (OMISSIS). L’opponente deduceva di avere svolto direttamente la parte edile dei lavori senza impiego di mano d’opera, per cui non erano dovuti i contributi di cui al decreto opposto, ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva della Cassa Edile in quanto i contributi in questione erano dovuti per conto dei lavoratori, da considerarsi quindi reali creditori.

Costituitasi, la Cassa Edile opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione deducendone l’infondatezza.

Con sentenza del 12 aprile 2002 il Giudice adito accoglieva l’opposizione revocando il decreto opposto sul presupposto del difetto di legittimazione attiva della Cassa Edile, avendo i contributi in questione natura retributiva da corrispondersi ai lavoratori.

Con atto depositato il 14 aprile 2003 la Cassa Edile di Caserta proponeva appello avverso detta sentenza sotto vari profili, deducendo, tra l’altro, che erroneamente il primo Giudice aveva sostenuto il suo difetto di legittimazione e ribadendo, nel merito, l’esistenza del credito risultando la mano d’opera impiegata dall’entità dei lavori appaltati.

Costituitosi, l’appellato chiedeva il rigetto del gravame, sostenendone l’infondatezza.

Con sentenza dell’11 febbraio – 14 novembre 2005, la Corte di Appello di Napoli rigettava le eccezioni preliminari sollevate dall’appellante, mentre accoglieva il motivo di appello relativo alla legittimazione ad agire della Cassa, e, pur affermando l’insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, riteneva il credito della Cassa ugualmente provato dall’entità dei lavori, comunicati dal Comune all’appaltante, e dalla percentuale di incidenza della manodopera indicata; situazione, questa, non superabile dalla richiesta prova testimoniale. Pertanto, la ditta R.O. andava condannata al pagamento, in favore della Cassa Edile appellante, della stessa somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, ancorchè revocato.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre R.O. con due motivi, ulteriormente illustranti da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste la Cassa Edile della Provincia di Caserta con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso R.O., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 37 del ccnl edilizia e dell’art. 1362 c.c., in relazione alla legittimazione attiva della Cassa Edile, nonchè dell’art. 1362 c.c., in tema di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, sostiene di non essere tenuta alle denunce ed al versamento degli accantonamenti alla Cassa Edile, in quanto i suoi unici due dipendenti erano stati inquadrati nel CCNL del settore metalmeccanico, che non prevede accantonamenti, essendo addetti a lavori di impianti elettrici, mentre i restanti lavori erano svolti dallo stesso con propri mezzi meccanici. Pertanto, non occupando manodopera nei lavori edili non inviava, nè era tenuto ad inviare, alla Cassa Edile denuncia alcuna.

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte territoriale ha accertato che il credito della Cassa edile risultava provato dall’entità dei lavori comunicato dal Comune appaltante e dalla percentuale di incidenza della mano d’opera indicata. A tale conclusione è pervenuta osservando che il criterio applicato, pur avendo carattere presuntivo, era fisso ed inderogabile, basandosi sulla stessa entità dei lavori; e proprio utilizzando tale criterio era possibile determinare il credito in maniera oggettiva calcolandolo sulla percentuale spettante a titolo di accantonamenti e contributi Cassa Edile con : riferimento alla retribuzione di un operaio edile nel periodo in cui si erano svolti i lavori in appalto in questione.

La stessa Corte ha poi ritenuto, in maniera implicita, ma non per questo poco chiara, che i lavori eseguiti rientravano tutti nel settore dell’edilizia e, di conseguenza la manodopera impiegata era sottoposta al contratto collettivo degli edili. Di qui l’intervento della Cassa edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, la quale – come è noto – svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, ; con riscossione dei relativi contributi (Cass. 28 ottobre 2008 n. 25888).

Da tale argomentare non emerge alcuna delle violazioni, denunciate dal ricorrente, concernenti una pretesa erronea interpretazione degli artt. 19 e 37 del ccnl degli edili, il cui tenore, peraltro, non risulta neanche riprodotto in ricorso in violazione del principio di autosufficienza (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 1997 n. 265; v. anche Cass. 12 settembre 2000 n. 12025; Cass. 11 gennaio 2002 n. 317).

Con il secondo motivo di ricorso, il R., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione alla prova orale e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, per insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostiene, senza (ancora una volta) trascrivere le dichiarazioni testimoniali, che la Corte d’ Appello non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 116 c.p.c., ritenendo superata e superflua ogni questione relativa alla prova per testi.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento, non avendo il ricorrente riprodotto le circostanze oggetto di prova.

Invero, come da consolidato orientamento di questa Corte, qualora in sede di ricorso per cassazione si deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ovvero di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, incombe l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima od il contenuto di tale istanza, poichè, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. In particolare, poi, l’indicazione della risultanza che si assume non valutata, o non logicamente valutata, non può consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni della parte, ma deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima, con la conseguenza che, ove necessario per una adeguata valutazione, detta indicazione deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12025).

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all’avv. Domenico Carozza, dichiaratori antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 24,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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