Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6333 del 10/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 19/02/2016, dep.10/03/2017),  n. 6333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.S., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 179/14,

depositato il 28 gennaio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

febbraio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia il 20 maggio 2010, P.S., + ALTRI OMESSI

che l’adita Corte d’appello riteneva che, essendo il giudizio amministrativo pendente alla data del 16 settembre 2010, la domanda fosse inammissibile perchè non preceduta dalla proposizione, nel giudizio presupposto, della istanza di prelievo;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo e prospettando, in subordine, questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010;

che il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, dell’art. 6, par. 1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2 e del principio di overruling, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicare al caso di specie il citato art. 54, pur se il giudizio amministrativo era già pendente da anni alla data del 25 giugno 2008; nè siffatta conclusione potrebbe mutare per effetto delle modificazioni apportate dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, privo di efficacia retroattiva;

che, in subordine, i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, ove ritenuto applicabile anche a giudizi amministrativi pendenti alla data del 25 giugno 2008;

che il ricorso è fondato;

che, quanto al quadro normativo di riferimento, si deve precisare quanto segue: a) il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, – in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lettera b)”; b) in sede di conversione in legge, sono state apportate all’art. 54 le seguenti modifiche: “al comma 2, dopo le parole “art. 2, comma 1” sono inserite le seguenti: “della L. 24 marzo 2001, n. 89” e le parole “nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b)” sono soppresse”; c) conseguentemente, il testo definitivo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il seguente: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; d) successivamente, l’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, “le parole “un’istanza ai sensi del secondo comma dell’art. 51 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642” sono sostituite dalle seguenti: “l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; e) ancora successivamente, l’art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto che: “al comma 23, le parole “81, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “71, comma 2″”; f) la disposizione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, – in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta del seguente testuale tenore: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, della L. 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; g) per effetto delle modificazioni introdotte dalla L. n. 208 del 2015 nel testo della L. n. 89 del 2001 (art. 6, comma 2-ter, introdotto dalla L. del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016), “il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis”;

che, questo essendo il quadro normativo di riferimento, è del tutto evidente che in base al principio tempus regit actum: 1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, della L. 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata un’istanza ai sensi del comma 2 dell’art. 51 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642”; 2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – lo stesso D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2 codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”; 3) non rileva nel presente giudizio la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2-ter, applicandosi essa ai soli giudizi amministrativi per i quali il termine di ragionevole durata sia violato alla data del 31 ottobre 2016;

che nel caso di specie, posto che dallo stesso decreto impugnato emerge che la domanda di equa riparazione è stata proposta con ricorso depositato il 20 maggio 2010, e quindi prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010, la disposizione deve essere interpretata nella formulazione di cui al n. 1);

che, per le domande di equa riparazione proposte prima del 16 settembre 2010, trova applicazione il principio per cui “in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo (nella specie iniziato nel 1996), la mancata proposizione dell’istanza di prelievo riparazione concernente alla data rende improponibile la domanda di equa (nella specie proposta nel 2009) nella parte la durata del giudizio presupposto successiva del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008″ (Cass. n. 5914 del 2012);

che ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere applicabile, nel caso di specie, e per tutti i ricorrenti, il principio per cui “in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima” (Cass. n. 3740 del 2013);

che, d’altra parte, posto che nel ricorso si assume che l’istanza di prelievo è stata presentata nell’unico giudizio presupposto l’8 aprile 2010, non può non sottolinearsi che questa Corte ha ritenuto idonea la presentazione di una istanza di prelievo anche da parte di uno solo dei ricorrenti di un ricorso collettivo ad integrare la condizione di procedibilità di cui al citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, in favore di tutte le altre parti di quel giudizio amministrativo presupposto;

che l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo;

che il ricorso va quindi accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per nuova valutazione delle domande di equa riparazione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA