Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6333 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 08/03/2021), n.6333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9800/2019 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Roma, via B. Tortolini,

30, presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nazzarena Zorzella;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Cons. Dott. Giuseppe De Marzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato in data 20 febbraio 2019 il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da H.A., cittadino del (OMISSIS) avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che le dichiarazioni del ricorrente divergenti, quanto alle sue generalità, e contraddittorie quanto alle vicende che lo avevano riguardato, con plurimi aspetti di incoerenza; b) che insanabili difformità caratterizzavano anche il racconto del finanziamento del suo viaggio; c) che, pertanto, doveva escludersi che sussistesse un concreto pericolo per il ricorrente di subire, in caso di rientro nel Paese di origine, una persecuzione per i motivi indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 o un danno grave alla persona, ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) dello stesso D.Lgs.; d) che la situazione nel Paese di provenienza non corrispondeva al grado di violenza indiscriminata richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); e) che non erano sussistenti i profili di vulnerabilità richiesti per il riconoscimento del permesso di soggiorno cd. umanitario, in assenza di un effettivo radicamento nel territorio italiano e della conservazione nel Paese d’origine di tutti i riferimenti affettivi e familiari; f) che anche la patologia certificata risultava essere stata curata.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del richiedente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, preceduti da varie questioni di legittimità costituzionale. Il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Fermo restando che, in generale, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte (Cass. n. 14666 del 2020), si osserva quanto segue.

Le sollevate questioni di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017 – a tacer della non individuazione, da parte dello stesso ricorrente, della concreta rilevanza delle stesse sull’epilogo decisorio – sono manifestamente infondate, al lume dei principi posti da questa Corte (Cass. n. 17717 del 2018 e successive conformi) ed ai quali si presta adesione, secondo cui: a) l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in discorso, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza; b) il procedimento camerale, da tempo sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, è certamente idoneo a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale, nè può riconoscersi rilievo, in senso contrario, all’eventualità della soppressione dell’udienza di comparizione, sia perchè essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta, sia perchè il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte (e ciò senza dire che, nel caso di specie, quest’ultima questione è pure irrilevante, visto che l’udienza si è tenuta e ha consentito il pieno dispiegarsi del contatto tra il giudice e la parte); c) il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale, potendo il legislatore sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, quale quella della celerità, esigenza decisiva per i fini del riconoscimento della protezione richiesta, tenuto, peraltro, conto che il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione. A tanto va aggiunto che il dubbio secondo cui la previsione di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 1, istituirebbe giudici speciali, è manifestamente infondato, essendo state piuttosto istituite, presso i tribunali ordinari, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, consentite dall’art. 102 Cost., comma 2.

2. Con il primo motivo si lamenta violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 24,111 Cost., art. 101 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b).

Si rileva: a) che la valutazione di non credibilità del richiedente era stata espressa dal Tribunale sulla base di motivi diversi da quelli valorizzati dalla commissione territoriale; b) che, tuttavia, sulle contraddizioni colte dal Tribunale non si era sviluppato alcun contraddittorio, disponendo una nuova audizione del richiedente.

La doglianza è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, a mente della quale lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1 cit., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.

In realtà, in tema di protezione internazionale, l’oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l’accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata (v., ad es., i principi espressi da Sez. 6 – 1, ordinanza n. 20492 del 29/09/2020). Ne discende che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente – oggetto di una disciplina procedimentalizzata della quale si dirà infra nell’esame del secondo motivo – rappresenta, non una questione estranea al thema decidendum posto dall’atto introduttivo o dalle difese di parte convenuta – ossia suscettibile di essere rilevata d’ufficio: ciò che rappresenta il presupposto di operatività dell’art. 101 c.p.c., comma 2 – ma una ineludibile componente del giudizio di accertamento dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere.

3. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione dell’art. 132 c.p.c..

La doglianza è inammissibile, in quanto, esclusa qualunque apparenza della motivazione, il Tribunale ha puntualmente esaminato le dichiarazioni del ricorrente, individuando plurimi e insuperabili profili di contraddittorietà.

Questa Corte ha chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

4. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della protezione umanitaria.

La doglianza è inammissibile nella cornice giuridica di riferimento ricordata supra sub 1.

Ciò posto, occorre considerare che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass. n. 17072 del 2018).

Nella specie, lè considerazioni del ricorrente, quanto alla situazione del Paese di origine, sono di assoluta genericità e assertività, rispetto al puntuale accertamento operato dal Tribunale con il decreto impugnato.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese, dal momento che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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