Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6332 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 16/03/2010), n.6332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, già Ministero delle infrastrutture e

dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BETTOLO

22, presso lo studio dell’avvocato BELLOTTI GIORGIO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1105/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/07/2006 R.G.N. 1374/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato ROBERTO TORTORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 14 – 21.7.2006, rigettò l’appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la sentenza di prime cure con la quale, in parziale accoglimento della domanda svolta da T.D., già funzionario di 9^ livello, poi ricompreso nella posizione economica C3, il Ministero era stata condannato al pagamento delle differenze retributive spettanti al predetto lavoratore in relazione alle superiori mansioni di primo dirigente dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Arezzo espletate a partire dal 22.11.1998.

A sostegno del decisum la Corte territoriale, per quanto ancora qui rileva, osservò che effettivamente il T. era stato assegnato a mansioni dirigenziali, come tali rientranti nella competenza dei dirigenti e non già fra le mansioni proprie della qualifica dal medesimo rivestita, con la conseguenza che doveva ritenersi l’applicabilità del D.Lgs. n. 185 del 2001, art. 52 (già D.Lgs. n. 23 del 1993, art. 56); osservò inoltre che a contrario avviso non potevano condurre il disposto dell’art. 24, comma 4, CCNL comparto Ministeri 1998/2001, nè quello del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20.

Avverso tale sentenza, il Ministero delle Infrastrutture, già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimato T.D. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 e successive modifiche), deducendo che le funzioni dirigenziali, ai sensi della suddetta normativa, non potrebbero essere configurate quali mansioni superiori rispetto a quelle direttive, siccome attinenti a una diversa carriera.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 e successive modifiche) e dell’art. 24, comma 4, CCNL comparto Ministeri 1998/2001, sostenendo che, giusta la previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 6, le previsioni di tale articolo avrebbero trovato applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi ultimi stabilita e che, nella specie, l’art. 24, comma 4, CCNL comparto Ministeri 1998/2001, sottoscritto il 16.2.1999, aveva stabilito che la disciplina delle mansioni superiori, come integrata dallo stesso articolo, sarebbe entrata in vigore dalla data di definizione, asseritamente non ancora intervenuta, dei criteri direttivi per il conferimento delle mansioni superiori.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, sostenendo che, rientrando la reggenza dell’ufficio fra le mansioni attribuite al funzionario già inquadrato nella 9^ qualifica funzionale, non potrebbe configurarsi l’ipotesi di svolgimento di fatto di mansioni superiori.

2. Deve anzitutto osservarsi che, qualora, come nel caso all’esame, le doglianze svolte riguardino anche l’interpretazione di contratti collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, questa Corte è abilitata alla diretta lettura del testo contrattuale, anche nelle parti non direttamente investiste dalle censure del ricorso, essendo ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità che nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, ai sensi dell’art. 63, comma 5, di tale decreto, la Corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di siffatti contratti, secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr, ex plurimis, Cass., n. 22234/2007).

3. Questa Corte, con orientamento dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha avuto modo di rilevare che, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario è riconducibile all’ipotesi, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, (e già prevista dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 2008, art. 25, modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15), relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, con conseguente diritto del prestatore al corrispondente trattamento economico, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale o la diversità di “carriera” tra le funzioni direttive e la dirigenza, dovendosi assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost. (cfr, Cass., n. 13597/2009).

Ed invero il presupposto per l’attribuzione di tale diritto è definito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3, secondo cui “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”, cosicchè il conferimento di mansioni dirigenziali a un funzionario deve ritenersi illegittimo, ma, ove tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento economico. Il primo motivo di ricorso va dunque disatteso.

4. Il CCNL comparto Ministeri 1998/2001, vigente per la parte normativa dal 1^ gennaio 1998 (cfr. art. 2, comma 1), prevede, all’art. 24, che:

“1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, commi 2, 3 e 4, per la parte demandata alla contrattazione.

2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori” le mansioni svolte dal dipendente all’interno della stessa area in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell’allegato A del presente contratto. Le posizioni economiche “super” non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresì, considerate “mansioni superiori”, per i dipendenti che rivestono l’ultima posizione economica dell’area di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell’area immediatamente superiore.

3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all’art. 15;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.

5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2, ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale d’anzianità.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56″.

La giurisprudenza di questa Corte ha enunciato il condivisibile principio secondo cui, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni rientranti in una qualifica superiore, pur non avendo effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore, rileva, alle condizioni stabilite dalla legge (cfr, da ultimo, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), ai fini della maturazione del diritto alle relative differenze retributive, anche nel caso in cui le mansioni non rientrino nella qualifica immediatamente superiore ma in quelle ulteriori, dovendo essere corrisposta al lavoratore in ogni caso una retribuzione proporzionata al lavoro prestato quale derivato dall’art. 36 Cost., sicchè nessuna norma, nè di contrattazione, nè di legge, può disattendere tale regola e le norme applicabili debbono essere interpretate in modo tale da non risultare contrastanti con il dettato costituzionale (cfr, Cass., n. 4367/2009).

Alla luce di tale principio ermeneutico, si impone la lettura strettamente letterale della ricordata disposizione contrattuale, nel senso cioè che l’entrata in vigore dalla data di definizione dei criteri fissati per il conferimento delle mansioni superiori deve essere riferita alla disciplina di dette mansioni superiori solo per quanto integrata dalla contrattazione collettiva, che infatti si limita a completare la disciplina legale (art. 24, comma 1), richiamandola espressamente per quanto non previsto (art. 24, comma 6).

Ne discende che l’assegnazione di mansioni dirigenziali a dipendente non in possesso della relativa qualifica esula dalle ricordate previsioni pattizie e, siccome illegittima, resta regolata, come detto, dal disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, con conseguente diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13597/2009, cit.; 16469/2007;

8529/2006).

Anche il secondo mezzo non può dunque trovare accoglimento.

5. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, in tema di reggenza, da parte del personale appartenente alla 9^ qualifica funzionale, del pubblico ufficio sprovvisto, temporaneamente, del dirigente titolare, il D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità (“in attesa della destinazione del dirigente titolare”), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi (peraltro non ricorrente nella fattispecie, alla luce dell’intangibile accertamento fattuale reso sul punto dalla Corte territoriale), la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 22932/2008;

20899/2007; 9130/2007).

Nè a diverse conclusioni può pervenirsi a seguito della stipula del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, poichè il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, di cui all’allegato A di tale contratto, non ricomprende tra le proprie funzioni l’espletamento di quelle di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto, atteso che, in base al principio di cui all’art. 1362 c.c., secondo cui il principale strumento interpretativo della volontà delle parti è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, deve ritenersi che i contraenti, omettendo l’indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica di detta posizione economica C3, abbiano inteso consapevolmente escludere tale figura dalla relativa declaratoria (cfr, Cass., n. 5892/2005).

Ne discende l’infondatezza anche de terzo motivo.

6. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 31,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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