Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6332 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12960/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale procuratore speciale della Società di

Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 454/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

emessa il 05/11/2014 e depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con sentenza del 12.11.2014, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Imperia che aveva annullato l’avviso di addebito notificato a T.M.G., nella sua qualità di socia e legale rappresentante di una s.n.c., relativo all’importo di Euro 8.515,22, richiesto dall’Inps a titolo di contributi e sanzioni per l’iscrizione alla gestione commercianti per gli anni 2005-2007.

2. La Corte territoriale ha escluso che sussistessero le condizioni per l’iscrizione della T., sul rilievo che la mera locazione di un immobile di proprietà della società e la percezione del relativo canone non integra attività commerciale, ove non venga esercitata nell’ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, nella specie insussistente.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps, affidato ad un solo motivo; T.M.G. è rimasta intimata; l’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. L’istituto ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg., stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2291, 2298 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In sostanza l’Inps contesta che l’attività svolta dalla T. fosse esclusa da quelle per le quali è prevista l’iscrizione alla Gestione commercianti assumendo, al contrario, che la stessa possedeva carattere commerciale, così come si evinceva dalla visura camerale della società, della quale la contribuente era socia e legale rappresentante; inoltre, quest’ultima aveva solo allegato, senza darne prova, circostanze idonee ad escludere la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale da parte di società non costituita come società semplice.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6.9.2016 n. 17643, 25.8.2016 n. 17328).

2.1. Si è infatti ribadito che presupposto per 1′ iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato della L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale.

2.2. Si è poi aggiunto che la società di persone che svolga un’ attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 del 2013, Cass. n. 17643 del 2016, Cass. ord. n. 25017 del 2016). Dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva poi di per sè il contenuto dell’oggetto sociale (Cass. ord. n. 25017 del 2016, cit.).

2.3. Con specifico riferimento alle società in accomandita semplice (ma con principio che può essere esteso alle altre società di persone), si è anche chiarito che la qualità di socio illimitatamente responsabile non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore (Cass. 26/2/2016 n. 3835).

3. L’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dalla Corte di merito che, in coerenza con i suesposti principi regolatori della materia, ha argomentato il proprio convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, evidenziando che l’attività della società era consistita nella sola riscossione dei canoni di un albergo turistico concesso in locazione.

4. Segue il rigetto del ricorso; non vi è luogo a condanna alle spese, non avendo svolto l’intimata attività difensiva.

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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