Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6332 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 08/03/2021), n.6332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9636/2019 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in Roma, via degli Ottavi,

9, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Scaringella, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fabio Loscerbo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Cons. Dott. Giuseppe De Marzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato in data 5 febbraio 2019, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da J.A., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che le dichiarazioni del ricorrente, oltre a non essere costanti nel tempo, presentano numerosi profili di incoerenza e contraddittorietà quanto alle minacce subite dai parenti di una ragazza, prima per opporsi al matrimonio e poi perchè il richiedente li avrebbe denunciati, accusandoli dell’omicidio della ragazza, che era stato presentato come un suicidio; b) che, pertanto, doveva escludersi che sussistesse un concreto pericolo per il ricorrente di subire, in caso di rientro nel Paese di origine, una persecuzione per i motivi indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, o un danno grave alla persona, ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), dello stesso D.Lgs.; c) che la situazione nel Paese di provenienza non corrispondeva al grado di violenza indiscriminata richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); d) che non erano emersi profili di particolare vulnerabilità del ricorrente, che in Pakistan manteneva stabili ed effettivi punti di riferimento, senza che in contrario rilevasse lo svolgimento di attività lavorativa e la dedotta attività di studio.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del richiedente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Ministero intimato ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, contestando il giudizio di non attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente.

La doglianza è inammissibile, perchè completamente priva di correlazione con la motivazione del decreto impugnato, che ha sottolineato i plurimi profili di insuperabile contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17, contestando la conclusione del Tribunale, quanto al fatto che la narrazione del ricorrente, con riguardo alla condizione di difficoltà economica nel Paese di origine, potesse aver assunto caratteristiche tali da far ritenere che, in caso di rientro in patria, il primo potesse affrontare seri pericoli per la sua sopravvivenza o condizioni di vita inumane o degradanti.

La doglianza è inammissibile, per l’assorbente ragione che reitera assertivamente e in termini di assoluta genericità le proprie richieste, senza confrontarsi in alcun modo con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione alla mancata indicazione della norma di legge alla stregua della quale la mancanza di credibilità impedisce il riconoscimento dello status di rifugiato.

La doglianza è inammissibile, sia perchè evoca una tipologia di vizio non prevista dal codice di procedura civile, sia perchè la mancata indicazione di una norma di legge nel testo di un provvedimento giurisdizionale non comporta alcun vizio motivazionale, ma può porre, ricorrendone i presupposti, un distinto – e con il terzo motivo non sollevato – problema di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 21 del 2007, artt. 8 e 14, rilevando che, alla stregua delle dichiarazioni rese e delle “ultime notizie” riguardanti il Paese di provenienza, sarebbe stato dimostrato che il ricorrente ha subito un trattamento inumano e degradante e correrebbe, in caso di rientro, una grave pericolo per la propria vita.

La doglianza è inammissibile, in quanto, in termini assertivi e generici, aspira nella sostanza ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Questa Corte ha, infatti, chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

5. Con il quinto motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla domanda di protezione umanitaria.

6. Con il sesto motivo di lamenta violazione o falsa applicazione di legge, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla domanda di protezione umanitaria, tenuto conto dell’attività lavorativa svolta.

7. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Premesso che anche in questo caso vengono dedotti una non specificata violazione di legge e un motivo di ricorso che non trova corrispondenza nel codice di rito, si osserva che le doglianze si caratterizzano per la loro assoluta genericità di formulazione.

Ciò posto, occorre considerare che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass. n. 17072 del 2018).

Nella specie, il ricorrente peraltro non si occupa del tema cruciale della situazione del Paese d’origine.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese, dal momento che l’intimato Ministero non ha sostanzialmente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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