Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6331 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 16/03/2010), n.6331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21728/2007 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA G. VERDI 10, presso lo studio dell’avvocato TURCO

CHIARA, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari),

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1954/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/08/2006 r.g.n. 9730/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilità in

subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto la richiesta di un dipendente dell’Istituto poligrafico Zecca dello Stato, il sig. G.F., il quale, dopo avere premesso di avere effettuato ore di lavoro straordinario continuativo ed obbligatorio, richiedeva la declaratoria del diritto al computo dei compensi relativi nelle indennità di anzianità e nel trattamento di fine rapporto, nonchè, dal 1982, il ricalcolo, in relazione ad esse, della retribuzione corrisposta per le mensilità aggiuntive e le ferie. La richiesta veniva parzialmente accolta dal giudice di primo grado.

In sede di impugnazione la Corte d’Appello di Roma andava parzialmente in diverso avviso e dichiarava il diritto del lavoratore nella retribuzione parametro del compenso per lavoro straordinario prestato sino al novembre 1992, ai fini del calcolo delle somme erogate a titolo di 13, 14 mensilità e ferie, e condannava l’Istituto poligrafico al pagamento di alcune somme per le diverse differenze retributive.

Contro la sentenza di appello l’Istituto ha proposto, in termine, ricorso per cassazione con quattro motivi di impugnazione.

L’intimato non ha presentato difese in questa fase.

Il ricorrente, infine, ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere esaminato per primo, perchè da risolvere sulla base di una considerazione di carattere preliminare, il terzo motivo di impugnazione nel quale il ricorrente lamenta l’errata interpretazione dell’art. 1322 c.c., anche in correlazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie.

L’Istituto critica a questo proposito l’interpretazione, da parte del giudice di merito, del concetto di retribuzione normale, e della conseguente sua computabilità, o meno, nella 13 e 14 mensilità e nelle ferie.

2. La censura è inammissibile, perchè i contratti collettivi cui si richiama il ricorrente (ad eccezione, per la verità, di una prima “ipotesi di accordo” del 1974) sono stati riportati nel ricorso solamente per stralci più o meno ampi e non nel loro testo integrale.

Nè sono stati allegati nel testo integrale, e neppure viene specificato che fossero già stati depositati nei fascicoli del giudizio di merito, appositamente ridepositati nel giudizio di cassazione per consentire al Collegio ogni opportuno riscontro. Si deve ritenere, invece, che, quando, in applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (nella sua nuova formulazione a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2) un ricorso per cassazione venga proposto per violazione falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionale di lavoro del settore privato (che, a differenza delle disposizioni normative in senso proprio e degli stessi contratti ed accordi collettivi del settore pubblico, non sono soggetti a forme ufficiali di pubblicità che ne garantiscano la conoscenza), il ricorrente non possa limitarsi a riportare semplici stralci dei testi con le norme che si assumono violate.

Come ritiene la giurisprudenza ormai maggioritaria e più convincente, occorre, invece, che il ricorrente depositi, o ridepositi, i contratti e/o gli accordi collettivi asseritamene violati nel loro testo integrale (in questo senso, per tutte, recentemente 5 febbraio 2009, n.2855, e 2 luglio 2009, n. 15495).

3. Valgono in questo senso innanzi tutto due considerazioni di carattere decisivo.

Sul piano formale l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (anch’esso nella nuova formulazione introdotta dal già ricordato D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7), prevede espressamente l’obbligo di depositare, a pena di inammissibilità del ricorso, anche “i documenti, o contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, senza prevedere la possibilità che il teso depositato possa essere parziale.

Dal punto di vista sostanziale il giudice deve essere posto in condizione di verificare non solo le singole norme collettive, ma interpretarle all’interno del testo complessivo dei contratti o accordi collettivi in cui sono inserite.

Nel contesto complessivo, infatti, quelle norme possono acquisire un valore diverso.

4. Nel caso di specie l’Istituto, come si è detto, si limitato a riportare semplici stralci, e questo è insufficiente, e non può valere ad escludere l’inammissibilità del ricorso, o, più esattamente, dei motivi di ricorso, che, come questo, richiedono un controllo delle fonti contrattuali collettive. Vale la pena di sottolineare, per opportuna chiarezza, che questa interpretazione rigida dell’obbligo di deposito dei contratti collettivi non si traduce in un formalismo fine a se stesso.

Anche astraendo dalla formulazione letterale del nuovo testo, già richiamato, dell’art.369, se è vero che non si può escludere che in un caso specifico gli stralci riportati contengano tutte le norme contrattuali effettivamente rilevanti per la risoluzione del caso, è anche vero che non si può escludere neppure il contrario: il dubbio può essere risolto soltanto con la lettura del testo completo del contratto richiamato (oppure, dei contratti richiamati), e perciò, a maggior ragione, questo ultimi debbono necessariamente essere acquisiti nella loro interezza.

5. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente denunzia l’omessa pronunzia in relazione alla prescrizione del diritto al computo dello straordinario sugli istituti di fine rapporto. Anche questo motivo è infondato.

Sul piano strettamente formale, non è esatto che vi sia stata omissione, perchè l’eccezione di prescrizione è stata implicitamente rigettata dal giudice di merito.

Sul piano sostanziale, in ogni caso l’eccezione è infondata.

Il diritto all’erogazione del trattamento di fine rapporto nasce soltanto con la cessazione del rapporto (prima si possono ottenere soltanto, ed a determinate condizioni, degli anticipi parziali).

Perciò la prescrizione del diritto al trattamento, e sul suo esatto computo, decorre soltanto dalla cessazione del rapporto.

6. Nel secondo motivo il ricorrente deduce, infine, l’omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione nella reiezione della domanda riconvenzionale / eccezione di compensazione proposta dall’istituto e la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla L. n. 297 del 1982.

Il ricorrente critica l’interpretazione data dal giudice di merito all’accordo del 1974, per avere ritenuto che la clausola di riassorbibilità (di un maggior compenso consistente nell’erogazione di un compenso aggiuntivo consistente in un’ora di retribuzione) riguardasse soltanto i compensi di produttività, e non fosse ricollegabile alla effettuazione di lavoro straordinario ed alla erogazione di compensi correnti a fronte del suo svolgimento.

Anche questo motivo è infondato.

L’accordo del 1974 configura semplicemente un compenso aggiuntivo riassorbibile, ma non espressamente collegato alla effettuazione di lavoro straordinario.

Non sussiste perciò nessuna ragione perchè questa previsione contrattuale incida sul calcolo del trattamento di fine rapporto e dei vari istituti di retribuzione indiretta.

L’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito appare convincente, mentre non lo è quella opposta del ricorrente, che presuppone, senza riscontri letterali, nè consequenzialità logica, che quel compenso aggiuntivo non fosse diretto a conseguire una maggiore produttività, ed a prevenire controversie relative al compenso stesso, ma fosse riassorbibile anche in caso di vertenze di altro genere, e specificamente di quelle relative alla inclusione nel calcolo dell’indennità di anzianità (e successivamente del TFR), dei compensi per lavoro straordinario.

Anche questa censura non può trovare accoglimento.

7. Infine, nel quarto ed ultimo motivo di impugnazione il ricorrente denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della declaratoria di nullità della domanda di restituzione di quanto percepito in più.

Secondo l’Istituto l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui la domanda di restituzione sarebbe stata generica e priva di deduzioni in ordine alla effettiva corresponsione delle somme, non corrisponderebbe al vero.

L’Istituto poligrafico sostiene di avere depositato documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle somme recate dalla sentenze di primo grado con indicazione analitica dei conteggi, anno per anno.

Questo motivo non è ammissibile perchè si basa su circostanze di fatto, quelle relative appunto alla produzione agli atti dei documenti relative al pagamento e dei relativi conteggi, che non trovano riscontro alcuno nella sentenza impugnata.

La censura si risolve, perciò, nella riproposizione di una questione di fatto, non più suscettibile di un nuovo esame in questa fase di legittimità.

8. In conclusione, il ricorso non può che essere disatteso.

Dato che l’intimato non ha presentato difese in questa fase, la Corte non deve provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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