Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6330 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. I, 21/03/2011, (ud. 31/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso l’avvocato

GIULIANI ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di depositato il 09/05/2007,

n. 50279/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. C.G. con ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedeva la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, in relazione a un giudizio da lui promosso dinanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto il diritto all’attribuzione di determinate qualifiche ed alla percezione del relativo trattamento economico. La Corte d’appello, con decreto depositato il 9 maggio 2007, gli liquidava la somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto e spese liquidate nella misura di Euro 750,00 di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. Il sig. C. ha proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato il 23 giugno 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda ma dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90-91 c.p.c., 4, 5 e 6, della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge.

2. Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382). Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo.

Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta. Sussistono le condizioni per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., disponendosi che gl’interessi legali decorrano dalla domanda e le spese del giudizio di merito siano liquidate nella misura di Euro 500,00 per onorar, Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese vive.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della Presidenza del Consiglio e liquidate come in dispositivo, compensandosene la metà sussistendone giusti motivi. Tutte le spese vanno distratte in favore dell’avv. Angelo Giuliani.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degl’interessi legali sulla somma liquidata dalla Corte d’appello di Euro 5.000,00 dalla data della domanda giudiziale. La condanna altresì, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, alle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 500,00 per onorari, 378,00 per diritti e Euro 50,00 per spese vive nonchè, compensandone la metà, alla metà delle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura così già ridotta in Euro 250,00 di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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