Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6330 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Salerno con ordinanza n. R.G. 521/2016, depositata il

26/07/2016, nel procedimento pendente tra:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

SALERNO;

F.A., B.L.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari l’inammissibilità del

regolamento d’ufficio, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Salerno in composizione integrata con i giudici onorari, investita del reclamo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno avverso il decreto dello stesso Tribunale per i Minorenni, dichiarativo della decadenza dalla potestà genitoriale di B.L. ai sensi dell’art. 330 c.c., ha richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, il regolamento di competenza in relazione al provvedimento del Tribunale ordinario di Salerno che aveva dichiarato la propria incompetenza in ordine all’adozione del provvedimento di cui all’art. 330 c.c..

Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del regolamento.

Il regolamento è inammissibile.

Il Tribunale di Salerno, investito della domanda di pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 330 c.c., ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale per i Minorenni di Salerno. Quest’ultimo, ritenuta la propria competenza, ha provveduto dichiarando B.L. decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori. Il provvedimento è stato reclamato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. La Corte d’appello, dichiarata in ordine alla domanda oggetto del ricorso l’incompetenza per materia del Tribunale dei minorenni di Salerno, ha chiesto il regolamento ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5. Orbene, in disparte rilievo che la Corte d’appello ha richiesto il regolamento dopo aver deciso l’impugnazione con dichiarazione di incompetenza, il che rende intuitivamente superfluo l’intervento della Corte regolatrice, è agevole osservare che l’art. 45 c.p.c., contempla, anzitutto, il caso fisiologico del conflitto negativo virtuale di competenza, il quale ricorre quando, avendo il giudice adito per primo dichiarato la propria incompetenza, ed avendo indicato come competente un altro giudice, quest’ultimo (non certo il giudice dell’impugnazione) ritenga a propria volta di non essere competente, sicchè, lungi dal denegare anch’egli la propria competenza, deve rivolgersi alla Corte di cassazione perchè stabilisca chi è il giudice competente.

Nel sistema delineato dagli artt. 45 e 47 c.p.c., ma ancor prima dalla regola generale fissata dall’art. 38 c.p.c., è del tutto ovvio che il regolamento possa essere richiesto esclusivamente dal giudice di primo grado (Cass. 28 febbraio 1983, n. 1505; fanno eccezione casi peculiari che qui non ricorrono), tant’è che il conflitto deve essere sollevato entro la prima udienza di trattazione (Cass. 7 maggio 2008, n. 11185; Cass. 17 gennaio 2011, n. 1050), e non nell’ipotesi in cui, denegata la competenza dal giudice preventivamente adito, quello indicato come competente si ritenga effettivamente tale (come nella specie il Tribunale dei Minori di Salerno: si veda la pagina 2 dell’ordinanza della corte d’appello di Salerno con cui è stato richiesto il regolamento).

PQM

dichiara inammissibile l’istanza di regolamento, disponendo la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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