Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6330 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 08/03/2021), n.6330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7959/2019 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Mario Marcuz;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Cons. Dott. Giuseppe De Marzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato in data 23 gennaio 2019, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da B.K., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che le dichiarazioni del richiedente risultavano inattendibili e non circostanziate, nonostante la possibilità del primo di avvalersi della collaborazione dei propri famigliari e della madre con i quali era rimasto in contatto; b) che, peraltro, le minacce che gli sarebbero state rivolte per prendere il posto del padre, deceduto, in una setta segreta (gli (OMISSIS)) contrastavano con quanto emerge dalle C.O.I., che non descrivono forme di reclutamento forzato nè configurano posizioni ereditarie, nè operano nelle zone di provenienza del richiedente; c) che che, alla stregua delle C.O.I. più aggiornate, non emergeva nel Paese d’origine una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata derivante da un conflitto armato; d) che, infine, che il ricorrente, pur avendo svolto corsi di lingua italiana e attività di tirocinio retribuito, non presentava fattori di vulnerabilità idonei a giustificare il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi cd. umanitari.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del richiedente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui vengono premesse alcune questioni di legittimità costituzionale. Il Ministero intimato ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Fermo restando che, in generale, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte (Cass. n. 14666 del 2020), si osserva quanto segue.

Le sollevate questioni di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017 – a tacer della non individuazione, da parte dello stesso ricorrente, della concreta rilevanza delle stesse sull’epilogo decisorio – sono manifestamente infondate, al lume dei principi posti da questa Corte (Cass. n. 17717 del 2018 e successive conformi) ed ai quali si presta adesione, secondo cui: a) l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in discorso, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza; b) il procedimento camerale, da tempo sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, è certamente idoneo a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale, nè può riconoscersi rilievo, in senso contrario, all’eventualità della soppressione dell’udienza di comparizione, sia perchè essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta, sia perchè il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte (e ciò senza dire che, nel caso di specie, quest’ultima questione è pure irrilevante, visto che l’udienza si è tenuta e ha consentito il pieno dispiegarsi del contatto tra il giudice e la parte); c) il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale, potendo il legislatore sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, quale quella della celerità, esigenza decisiva per i fini del riconoscimento della protezione richiesta, tenuto, peraltro, conto che il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione. A tanto va aggiunto che il dubbio secondo cui la previsione di cui del D.L. n. 13 del 2017, art. 1, istituirebbe giudici speciali, è manifestamente infondato, essendo state piuttosto istituite, presso i tribunali ordinari, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, consentite dall’art. 102 Cost., comma 2.

2. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, rilevando che le dichiarazioni del ricorrente devono essere valutate come coerenti e plausibili in quanto non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche concernenti il Paese di origine e, anzi, riscontrate dalla stampa e dai rapporti delle più importanti organizzazioni internazionali, con riferimento alle violenze commesse dai membri della setta degli (OMISSIS).

La doglianza è inammissibile, in quanto, pur denunciando una violazione di legge, si traduce nella assertiva e generica pretesa ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, senza peraltro neppure confrontarsi con il percorso logico – motivazionale della decisione impugnata.

Questa Corte ha chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476), che, nel caso di specie, ha concluso per la non credibilità del narrato.

3. Con il secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, richiamando i contenuti della memoria integrativa che illuminava molti punti criticati dal Tribunale.

La doglianza è inammissibile, per l’assorbente ragione che reitera assertivamente la propria ricostruzione dei fatti, incurante dei limiti al sindacato della Corte di Cassazione discendenti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (e non casualmente la rubrica evoca il non più esistente vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) e soprattutto minimizzando discrasie narrative che escludono la stessa premessa fattuale delle richieste del ricorrente, ossia l’essere stato intimidito al fine di entrare a far parte di una setta.

4. Con il terzo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, per non avere considerato la sussistenza del rischio di persecuzione in capo al ricorrente.

Il motivo è destituito di qualunque fondamento, giacchè l’inverosimile (per le ragioni sopra ricordate) pericolo per la propria incolumità prospettato dal ricorrente non consente di individuare in radice alcun rischio di persecuzione.

Per il resto le doglianze sono generici rilievi concernenti la Nigeria, del tutto slegati dalla condizione personale del ricorrente.

5. Con il quarto motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione al diniego della protezione sussidiaria. La doglianza è inammissibile, poichè l’art. 14, lett. c) cit. fa riferimento a casi di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ossia a situazioni motivatamente escluse, alla luce delle C.O.I. citate nel decreto impugnato e solo assertivamente riproposte.

Per il resto, le doglianze si sostanziano nell’assertiva reiterazione di una ricostruzione dei fatti, argomentatamente smentita dal Tribunale.

6. Con il quinto motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere omesso il Tribunale di considerare i profili di vulnerabilità del ricorrente e la sua integrazione in Italia.

La doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, a mente della quale lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1 cit., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.

Invero, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica connpromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass. n. 17072 del 2018).

Anche in questo caso, peraltro, viene ad emersione, nella sostanza, la denuncia di un vizio di apprezzamento delle risultanze istruttorie.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese, dal momento che l’intimato Ministero non ha sostanzialmente svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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