Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 633 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/01/2011), n.633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SCHIAPPAPIETRA FINANZIARIA di Schiappapietra Luigi & C. s.a.s.,

in

persona del legale rappresentante pro tempore, e CASTELBOURG s.r.l.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e

difese, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Scagliola Giorgio, elettivamente domiciliate presso lo studio

dell’Avv. Meineri Giovanni in Roma, via Salaria, n. 162;

– ricorrenti –

contro

S.A., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Ferreri Paolo Emilio,

Sealvini Marco e Severini Gaetano, elettivamente domiciliata nello

studio di quest’ultimo in Roma, via Sant’Alberto Magno, n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 319 del 1

marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 23 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con sentenza depositata il 1 marzo 2007, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla s.a.s. Schiappapietra Finanziaria e dalla s.r.l.

Castelbourg e, parzialmente, dell’appello principale di S. A., ha dichiarato la decadenza di S.A. dall’azione di reintegra nella servitù di passaggio carraio ed ha reintegrato S.A. nella servitù di passaggio pedonale alle cantine di sua proprietà site nell’immobile in (OMISSIS), ordinando alla s.a.s. Schiappapietra, alla s.r.l.

Castelbourg e alla s.r.l. Della Rocca di rimuovere ogni ostacolo dalle stesse collocato a limitazione del passaggio pedonale per l’accesso alle dette cantine.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la s.a.s.

Schiappapietra Finanziaria e la s.r.l. Castelbourg hanno proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, S.A., mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

I primi tre motivi deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, illogicità della motivazione, omessa ed insufficiente motivazione nonchè omesso o contraddittorio esame di un punto decisivo della controversia.

Essi sono inammissibili, perchè non è stato osservato l’onere, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., della indicazione chiara e sintetica del fatto controverso. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741). In altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in ima parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione.

Il quarto motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e violazione dell’art. 2697 c.c.”. Il quesito che lo correda è:

“la Corte di merito qualora avesse interpretato correttamente l’art. 2697 c.c. non poteva richiedere alla convenuta società di dar prova in causa di un fatto negativo e cioè che non aveva potuto procedere alla demolizione se non occupando tutto il sito”.

Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito. Invero, questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collabo-rando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione;

i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura .stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640).

Per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di colla-borare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma.

Il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153). Nella specie, il quesito non si conclude con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnate, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Lette le memorie delle ricorrenti e della controricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che i rilievi critici esposti nella memoria illustrativa delle ricorrenti non colgono nel segno;

che i primi tre motivi di ricorso non rispettano l’obbligo, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, in ordine alla proposizione di ciascun motivo riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, di indicare chiaramente – in modo sintetico, evidente ed autonomo, secondo l’univoca interpretazione della S.C. (da ultimo, Cass., sez. 3^, 30 dicembre 2009″ n. 27680) – tanto il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria quanto le ragioni per le quali la dedotta insufficienza e contraddittorietà della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

che il quarto motivo contiene, sì, il quesito di diritto, ma esso è manifestamente inidoneo, perchè non consente in alcun modo a questa Corte di far comprendere, dalla lettura della, sola sintesi interrogativa, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione delle ricorrenti, la regola da applicare;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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