Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6329 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 16/03/2010), n.6329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GONZAGA 37, presso lo studio del sig. B.S.,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI FRANCESCO OLINDO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 821/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/09/2005 R.G.N. 282/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da G.O. nei confronti dell’INPS ed avente ad oggetto l’attribuzione dell’assegno ordinario di invalidità. All’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di appello osservava che le infermità accertate dal consulente tecnico non erano tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa dell’appellante, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in misura superiore ai limiti previsti dalla L. n. 222 del 1984.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso G.O. affidato a due motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984 e vizio di motivazione. Deduce che la Corte di merito avrebbe recepito in modo acritico le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio la quale avrebbe erroneamente valutato l’efficacia invalidante delle patologie da cui il ricorrente stesso era affetto disattendendo, in particolare, la documentazione medica prodotta in atti. Sottolinea in proposito il carattere usurante dell’attività svolta (operaio generico in un supermercato).

Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, con riferimento alla valutazione fatta dalla Corte territoriale circa la capacità lavorativa del G. nonchè vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

Entrambi i suddetti motivi, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Cass. 29 aprile 2009 n. 9988; Cass. 3 aprile 2008 n. 8654; Cass. 1 agosto 2002 n. 11467), nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni previdenziali o assistenziali connesse alla sussistenza di uno stato patologico o di una situazione di invalidità, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità solo se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico-legale e rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5; in mancanza di detti elementi le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità.

Nel caso in esame – nel quale la decisione impugnata, nel richiamarsi alla consulenza tecnica d’ufficio, ha compiutamente e logicamente motivato sulle ragioni dell’insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la sussistenza del diritto al beneficio in esame avendo valutato, da un lato, le patologie emerse dalla consulenza tecnica d’ufficio, e, dall’altro, la loro incidenza sulla capacità lavorativa del G. – le censure non evidenziano la sussistenza di errori della consulenza tecnica di gravità tale da integrare una sostanziale devianza dai canoni della scienza medica.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

Considerato l’esito della lite nulla si dispone in ordine alle spese in applicazione del disposto di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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