Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6328 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. II, 25/02/2022, (ud. 03/12/2021, dep. 25/02/2022), n.6328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.S., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce

al ricorso dall’Avvocato Pasquale Melissari, elettivamente

domiciliata all’indirizzo di posta elettronica del difensore;

– ricorrente –

contro

M.V., G.C., e Ga.Ca.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 284 della Corte di appello di Reggio Calabria,

depositata il 30.8.2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3.12.2021 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 284 del 30.8.2016 la Corte di appello di Reggio Calabria rigettò l’appello proposto da C.S. per la riforma della decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da M.V., G.C. e G.C., aveva costituito in favore del fondo di questi ultimi ed a carico di quello della C. una servitù di passaggio secondo il tracciato indicato nella relazione del consulente tecnico d’ufficio. A sostegno della propria decisione la Corte distrettuale affermò che correttamente il Tribunale non aveva tenuto conto dei documenti asseritamente prodotti dalla convenuta (consulenza tecnica di parte, contratto di compravendita del 1967 e certificato di destinazione urbanistica), i quali non erano presenti nel suo fascicolo e non risultavano mai depositati; che dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio risultava che il fondo dei convenuti era intercluso e che non erano possibili altre soluzioni alternative al fine di consentire loro l’acceso sulla pubblica via, non avendo trovato alcun riscontro la deduzione dell’appellante circa l’esistenza di un diverso passaggio. Per la cassazione di questa sentenza ricorre, con atto notificato il 15.9.2017, C.S., sulla base di due motivi.

M.V., G.C. e G.C. non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1051,1054 e 2697 c.c. e degli artt. 100,102,112 e 113 c.p.c. Con una prima censura la ricorrente assume l’erroneità della decisione impugnata, che avrebbe dovuto respingere la domanda di costituzione della servitù, atteso che essa non era stata proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interessati dal tracciato della servitù, in violazione del principio espresso dall’arresto delle Sezioni unite di questa Corte n. 9685 del 2013.

Sotto altro profilo si sostiene che la domanda di controparte avrebbe dovuto essere respinta, dal momento che, essendo la proprietà degli attori derivata dal frazionamento di una originaria unica particella, il loro diritto alla servitù era condizionato dalla prova dell’impossibilità di agire nei confronti del proprio dante causa per ottenere il passaggio gratuito, a mente dell’art. 1054 c.c.

Si deduce, inoltre, che la Corte distrettuale ha pronunciato extra petita, atteso che la domanda degli attori si fondava sul presupposto della interclusione del fondo rispetto alla strada provinciale, non su una interclusione assoluta rispetto ad altri sbocchi o accessi.

Si assume, infine, che la Corte ha errato nel non valutare i documenti mancanti nel fascicolo di parte, riprodotti nel giudizio di appello, atteso che essi erano stati ritualmente prodotti e non risultavano ritirati e che, così facendo, il giudicante ha sostanzialmente eluso il proprio potere-dovere di scrutinio delle risultanze istruttore e di qualificazione della domanda ed il principio di non contestazione.

Il ricorso appare inammissibile con riferimento a tutte le censure sollevate.

Quanto alla prima, che evoca l’orientamento di questa Corte confermato con la decisione a Sezioni unite n. 9685 del 2013 e quindi la fattispecie in cui, in materia di servitù, il passaggio per accedere dal fondo intercluso alla pubblica via richieda l’attraversamento di più fondi appartenenti a proprietari diversi, atteso che detta censura si basa su un fatto del tutto nuovo, non risultando né dalla sentenza impugnata, né dallo stesso ricorso che nel giudizio di merito la parte convenuta avesse dedotto che il passaggio interessasse fondi appartenenti ad altri proprietari.

Per la medesima ragione è inammissibile la doglianza che evoca la fattispecie descritta dall’art. 1054 c.c., che vale a dire l’interclusione del fondo degli attori trovasse origine dal loro atto di acquisto, per effetto del frazionamento dell’originaria unica particella, costituendo anch’essa una circostanza di fatto del tutto nuova.

Quanto alle altre censure, va osservato che la decisione impugnata è argomentata dal rilievo in fatto che il fondo degli attori era intercluso e che, sulla base delle risultanze della relazione del consulente tecnico d’ufficio, non erano prospettabili soluzioni alternative ai fini di consentire loro l’acceso sulla pubblica, valutazioni che, integrando accertamenti di fatto, non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità.

La doglianza in ordine ai documenti non esaminati dal giudice di appello è pure inammissibile, sia per difetto di decisività, non indicando il ricorso quali elementi di prova rilevanti avrebbero potuto essere tratti dagli stessi, sia perché non investe di specifiche critiche l’affermazione della Corte di appello, che ha ritenuto non esaminabili i documenti prodotti in grado di appello perché nuovi, in quanto mai prodotti in primo grado e nemmeno presenti del fascicolo di parte.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere affermato il diritto di passaggio coattivo pur in presenza nel fondo degli attori di altri accessi sulla pubblica via, in mancanza quindi dei presupposti necessari, rappresentati dalla inidoneità o insufficienza degli accessi esistenti ovvero dalla circostanza circa la rispondenza in concreto del nuovo passaggio alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, trascurando del tutto le circostanze dedotte sul punto dall’appellante, da cui risultava che il fondo degli attori non era intercluso avendo un diverso ed autonomo accesso.

Anche questo motivo risulta inammissibile, atteso che la denunziata violazione di diritto trae fondamento da un presupposto di fatto, vale a dire la non interclusione del fondo degli attori, che è stato espressamente escluso dalla sentenza impugnata, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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