Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6327 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 16/03/2010), n.6327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NUOVA BREDA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (OMISSIS)

in persona di due dei tre commissari liquidatori avv.ti B.

M. e R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI TRE OROLOGI 14-A, presso lo studio dell’avvocato GAMBINO

AGOSTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOLE

MARCELLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EULER SIAC ITALIANA ASSICURAZIONE CREDITI SPA (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 27457-2006 proposto da:

EULER HERMES SIAC SPA in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante B.J.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio

dell’avvocato IANNOTTA GREGORIO, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

NUOVA BREDA FUCINE SPA IN L.C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1393/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 15/12/2005, depositata il 21/03/2006,

R.G.N. 8844/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato AGOSTINO GAMBINO;

udito l’Avvocato MARCELLO MOLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del 4^ motivo del

ricorso principale e rigetto nel resto e assorbimento del ricorso

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma ha condannato la SIAC s.p.a. a pagare una somma di danaro alla Safim Leasing in l.c.a. a titolo di risarcimento del danno cagionato a quest’ultima da un suo dipendente (art. 2049 c.c.).

La Corte d’appello di Roma, riformando la prima sentenza, ha respinto tutte le domande dirette dalla Safim Leasing contro la SIAC. Propone ricorso per cassazione la Nuova Breda Fucine s.p.a. in l.c.a.

(subentrata alla Safim Leasing in l.c.a.) a mezzo di quattro motivi.

Risponde con controricorso la Euler Hermes SIAC s.p.a., la quale propone anche ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di proposizione di motivi di ricorso per Cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la ratio dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di Cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (Cass. sez. un. 9 marzo 2009, n. 5624).

Per altro verso, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, è stato affermato che, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Siffatti precetti non risultano rispettati nel ricorso principale, i cui motivi, benchè censuranti violazioni di diverse disposizioni normative, risultano conclusi con un unico e generico quesito, che non consente di enucleare, rispetto a ciascuna di quelle disposizioni, la questione rispetto alla quale è chiesta la risposta giurisprudenziale. Così pure, quanto alle doglianze relative alla motivazione, manca il momento di sintesi al quale fa riferimento il precedente menzionato.

Le stesse considerazioni vanno espresse con riferimento al ricorso incidentale.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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