Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6327 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017), n. 6327
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Napoli con ordinanza n. R.G. 7495/2014 depositata il 19/11/2015 nel
procedimento pendente tra:
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOC COOP;
COMUNE di BOSCOREALE, COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
CONTENZIOSO E TRASFERIMENTO OPERE (OMISSIS);
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CARDINO
ALBERTO che chiede che Codesta Suprema Corte voglia dichiarare la
competenza del Tribunale di Torre Annunziata, assumendo i
provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In una controversia che vede opposti il Comune di Boscoreale ed il Consorzio Cooperative Costruzioni, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, sull’assunto che la controversia abbia ad oggetto un appalto di lavori di rilevanza comunitaria.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, ritenendo di essere a propria volta incompetente, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.
Il Procuratore Generale ha concluso perchè la Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Torre Annunziata.
Va dichiarata la competenza del tribunale di Torre Annunziata per l’assorbente ragione che segue, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto tra il Comune di Boscoreale ed il Consorzio Cooperative Costruzioni in termini di appalto ovvero di concessione.
Ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 1, comma 1, in sede di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 1, comma 1, (mentre il testo originario faceva esclusivo riferimento a “controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonchè di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”), le sezioni specializzate sono tra l’altro oggi competenti, relativamente alle società di cui al libro 5, titolo 5, capi 5, 6 e 7, e titolo 6, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonchè alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: “f relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”.
Per l’individuazione dei “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria” occorre aver riguardo al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 16, (abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 217, comma 1, lett. e), recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE, e 2004/18/CE”, applicabile ratione temporis. Esso stabilisce che: “I contratti “di rilevanza comunitaria” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli art. 28, art. 32, comma 1, lett. e), artt. 91, 99, 196, 215 e 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi”.
Il successivo comma 18 della stessa disposizione precisa che: “I “contratti esclusi” sono i contratti pubblici di cui alla parte 1, titolo 2, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice”.
Poichè sono contratti esclusi non soltanto quelli di cui alla parte 1, titolo 2, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, ma più in generale quelli non contemplati dal codice degli appalti, occorre andare alla disposizione dettata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 253, il quale pone la regola secondo cui, fatte salve talune deroghe qui non rilevanti, “le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
In breve, sono contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, per i fini dell’applicazione del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo vigente, quelli sottoposti al codice degli appalti (nell’arco temporale di vigenza di quest’ultimo) e, dunque, non lo sono quei contratti ad esso antecedenti.
Nel caso in esame la controversia ha ad oggetto una convenzione intercorsa tra il Comune di Boscoreale ed il Consorzio Cooperative Costruzioni risalente al 14 novembre 1981.
Ciò è sufficiente ad escludere che la controversia abbia ad oggetto un appalto di lavori di rilevanza comunitaria devoluto alla competenza del tribunale delle imprese.
PQM
dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017