Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6327 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24782-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATELLI

RUSPOLI 2, presso lo studio dell’Avvocato BALBI GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato CASSI’ VITTORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 277/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 884/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa in accoglimento del ricorso proposto da D.G. avverso diniego rimborso IRPEF (OMISSIS);

il contribuente resiste con controricorso

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. l’Agenzia delle Entrate lamenta, con il primo motivo di ricorso, violazione di norme di diritto (L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665) per avere la CTR erroneamente riconosciuto al contribuente, in qualità di soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, il diritto al rimborso delle imposte dirette versate per la percezione di redditi di partecipazione;

1.2. la censura non ha fondamento atteso che dall’esame della sentenza impugnata emerge che il contribuente richiese il rimborso in qualità di “sostituito” d’imposta, e quindi quale lavoratore dipendente;

1.3. la CTR dà peraltro atto che lo stesso Ufficio propose appello lamentando, tra gli altri motivi, che i soggetti che potevano beneficiare delle agevolazioni potevano essere solo i sostituti e non anche i sostituiti, quale appunto il ricorrente in primo grado;

2.1. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, deducendo che la predetta norma sopravvenuta dovesse avere applicazione anche sui giudizi pendenti in tema di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata negli anni 1990/1991/1992 in favore di chi aveva già corrisposto integralmente i contributi;

2.2. ai riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura “pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 20152017”, la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16- octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (primo periodo del comma 665 modificato dal citato art. 16-octies, comma 1, lett. a)), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute” e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (quinto periodo del comma 665 come introdotto dal citato art. 16-octies, comma 1, lett. b)), demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”, in precedenza riservando il citato comma 665 al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione di un “decreto” con cui stabilire i “criteri di assegnazione dei predetti fondi”;

2.3. ritiene il Collegio che tale ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. Cass. n. 9784/2018, 4299/2018) ed inoltre costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr. ex multis Cass. n. 8373/2015, in tema di IVA);

3. il ricorso va dunque rigettato;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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