Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6326 del 16/03/2010
Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 16/03/2010), n.6326
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato
POTTINO GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ZAULI CARLO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.M.;
– intimato –
sul ricorso 28435-2005 proposto da:
V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FONTAINE GIAN FRANCO giusta delega in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 870/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, 1^
SEZIONE CIVILE, emessa il 24/5/2005, depositata il 26/07/2005, R.G.N.
512/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/02/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato MARIO CONTALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,
assorbimento del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Forlì accolse l’opposizione del V. avverso l’atto di precetto notificatogli dal G. e, in accoglimento parziale della riconvenzionale da questo proposta, condannò il V. al pagamento in favore della controparte di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno.
Proposto appello da ambedue le parti, la Corte di Bologna ha dichiarato che il G. non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata contro il V. ed ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal G.. In particolare, questa domanda era stata proposta dal G. per conseguire il controvalore del bene mobile di sua proprietà venduto dal V. nel corso dell’esecuzione mobiliare da quest’ultimo promossa nei confronti del suo debitore; il giudice del gravame l’ha dichiarata inammissibile in quanto essa era stata respinta da una precedente sentenza del Tribunale di Forlì passata in giudicato, che aveva rilevato la mancanza di prova in ordine all’esistenza degli asseriti danni.
Il G. propone ricorso per la Cassazione della sentenza d’appello, svolgendo quattro motivi. Si difende con controricorso il V., il quale propone anche ricorso incidentale condizionato.
Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Il primo motivo – attraverso il quale il ricorrente sostiene che l’eccezione riguardante l’efficacia del giudicato esterno avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto la controparte la propose solo in grado d’appello – è infondato. E’ consolidato, infatti, il principio secondo cui nell’ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di una eventuale specifica previsione normativa; sicchè, l’esistenza di un giudicato esterno, che copre il dedotto ed il deducibile, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (Cass. sez. un. 25 maggio 2001, n. 226).
Infondato è anche il secondo motivo, attraverso il quale il ricorrente, in estrema sintesi, sostiene che non vi sarebbe identità tra il giudizio definito (e, dunque, la cosa giudicata derivatane) ed il nuovo giudizio. Il motivo prospetta, pertanto, una censura di errata interpretazione del giudicato e dei suoi effetti;
interpretazione che deve tener conto della regola già sopra enunciata secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e che compete esclusivamente al giudice del merito, il quale, in questa fattispecie, ha esercitato il relativo potere in maniera immune da vizi logico giuridici.
Inammissibile per novità della questione è il terzo motivo, laddove il ricorrente sostiene che la domanda proposta nel giudizio definito sarebbe stata nulla, ex art. 164 c.p.c., per indeterminatezza dell’oggetto.
Resta assorbito il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il giudice non abbia liquidato il danno da svalutazione monetaria.
Altrettanto assorbito – a seguito del rigetto del ricorso principale – è il ricorso incidentale condizionato del V..
Il ricorrente principale va condannato a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010