Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6326 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 08/03/2021), n.6326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3737/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avv. Damiano Fiorato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Cons. Dott. Giuseppe De Marzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato in data 17 dicembre 2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da D.A., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) le dichiarazioni del richiedente, quanto alla situazione del Paese di provenienza e alle ragioni che lo aveva indotto a partire, non apparivano nel loro complesso attendibili ed erano caratterizzate da profili di incoerenza; b) che in ogni caso il ricorrente non aveva neppure prospettato, in caso di rientro in patria, il pericolo di subire persecuzioni o una delle forme di danno grave alla persona individuate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) che, alla stregua delle C.O.I. più aggiornate, non emergeva in Costa d’Avorio una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata derivante da un conflitto armato; d) che, infine, che il ricorrente, pur sottoposto ad intervento chirurgico nel gennaio 2017, in relazione alla patologia cardiaca accertata, era ormai in condizioni di stabilità, al punto che la più recente documentazione, acquisita a seguito di integrazione istruttoria, non dava conto di aggravamenti o di ulteriori patologie e neppure di specifiche cure, anche solo farmacologiche; e) che anche la patologia alla schiena non richiedeva interventi o terapie specifiche.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del richiedente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando che era stata esclusa la credibilità del ricorrente anche in assenza di fonti che confutassero il suo racconto. Si aggiunge che il Tribunale, con un salto logico, aveva ritenuto che la terapia post-intervento non fosse ulteriormente da seguire, omettendo di verificare se i relativi farmaci fossero disponibili sui mercato ivoriano e conseguibili alla luce della situazione anche sociale del richiedente.

La doglianza è inammissibile, giacchè, nonostante la formale deduzione di una violazione di legge, contesta, in realtà l’accertamento di merito in ordine all’assenza di terapie da seguire, in relazione agli esiti dell’intervento chirurgico.

Ratione temporis viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge di Conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso di specie, il Tribunale ha affrontato il tema posto dal ricorso, anche se giungendo a conclusioni non condivise dal ricorrente. La censura, in definitiva, a parte l’assoluta genericità di formulazione, si pone al di fuori del perimetro applicativo del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con riferimento ai profili rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione cd. umanitaria.

Anche tale doglianza è inammissibile, per l’assoluta genericità di formulazione e perchè, in definitiva, contesta la motivazione del provvedimento impugnato, incorrendo nei medesimi limiti indicati nell’esame del primo motivo.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese, dal momento che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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