Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6324 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29107/2005 proposto da:

AVS ELECTRONICS SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

C.d.A. Sig. B.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato LANIA ALDO

LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CASTELLINI PIERO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS SPA (OMISSIS), in persona dei Dirigenti Ing. C.

A. e Dott.ssa R.M.; TORO ASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS),in persona dell’Amministratore Delegato Dott. S.

S.; UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA (OMISSIS), in persona

del Vice Presidente Sig. S.I., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI

MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAZZOLENI ROBERTO giusta procure speciali con firme

autenticate ;

– controricorrenti –

e contro

F.F.;

– intimati –

sul ricorso 470/2006 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato PICCIONI DARIO, rappresentato e difeso

dagli avvocati MAZZUCATO MAURO, MATASSA LIVIO con delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL SPA, in persona del Vice Presidente ed Amministratore Delegato

Sig. S.I., RAS Riunione Adriatica di Sicurtà SPA, in

persona dei Dirigenti Ing. C.A. e Dott.ssa R.

M.; TORO ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore

Delegato Dott. S.S. elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA

GIOVANNI FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAZZOLENI ROBERTO con procura speciale del Notaio Dott.

GIOVANNA CIOLI in Torino il 13 Dicembre 2005 Repertorio N. 52477;

– controricorrenti –

e contro

AVS ELECTRONICS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 762/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Terza Sezione Civile, emessa il 03/06/2005; depositata il 30/06/2005;

R.G.N. 292/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato LANIA ALDO LUCIO;

udito l’Avvocato DARIO PICCIONI (per delega Avvocato MAZZUCATO

MAURO);

udito l’Avvocato GAMBARDELLA DANIELA (per delega Avvocato BIASIOTTI

MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, previa riunione dei ricorsi; rigetto di

entrambi i ricorsi e condanna dei ricorrenti alle spese in favore

delle Compagnie Assicuratrici.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione Io svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione notificato l’11 gennaio 1998 Unipol S.p.A., RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bologna F. F., titolare dell’impresa Bomalarm, esponendo che: a) a seguito di un furto subito nell'(OMISSIS), Juanna S.r.l. aveva commissionato a F.F., titolare dell’impresa Bomalarm, la fornitura e installazione di un impianto di allarme a protezione dei suoi locali; b) il F. aveva garantito la sua conformità alle caratteristiche specificate nel relativo certificato e, in particolare, l’invio alle forze dell’ordine di messaggi vocali in caso di allarme provocato da intrusione di terzi; c) in forza di polizza avente effetto dal (OMISSIS) e scadenza il (OMISSIS), esse avevano coassicurato la società Juanna contro il rischio di furto a condizione che il suo autore si fosse introdotto nei locali mediante scasso, effrazione o, comunque, violando i mezzi di custodia previsti in polizza; d) durante le prime ore del (OMISSIS), previo tentativo di manomissione della centralina e previa rimozione dell’antenna del sistema antifurto fornito e installato dal F., ignoti si erano introdotti nei locali della società dalla porta principale, sottraendo la merce ivi custodita, senza che l’impianto antifurto, benchè inserito, facesse scattare l’allarme; e) a seguito del predetto sinistro, esse avevano corrisposto alla assicurata, a titolo di indennizzo, la somma complessiva di L. 177.000.000, ripartita secondo le percentuali a loro carico; f) ai fini dell’accertamento e liquidazione del danno, Unipol S.p.A. aveva sostenuto spese di perizia per L. 9.460.500, etti dovevano aggiungersi L. 465.492 per le spese giudiziarie di dissequestro della parte di merce ritrovata; g) a seguito della restituzione della merce ritrovata alla società Juanna, questa aveva rimborsato il corrispondente valore di L. 10.000.000; h) il sinistro patito dalla assicurata era diretta conseguenza del grave inadempimento contrattuale del F., che aveva fornito e installato un impianto rivelatosi inefficiente.

Le compagnie assicuratrici chiedevano pertanto, in via surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 c.c., la condanna del F. al pagamento in loro favore della complessiva somma di L. 176.952.492, corrispondente all’importo versato alla società assicurata e alle spese sostenute in conseguenza del sinistro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

Ritualmente costituitosi, il F. si opponeva alla pretesa, deducendo che egli si era limitato a installare l’impianto prodotto dalla società A.V.S. Electronics e che, pertanto, la domanda avanzata nei suoi confronti era in contrasto con quanto stabilito dal D.P.R. n. 224 del 1988, art. 4; contestava in ogni caso la corrispondenza dell’importo liquidato dalle attrici al danno effettivamente sofferto dalla assicurata nonchè il loro diritto di ricevere il rimborso delle somme spese per la perizia e il dissequestro della merce recuperata.

La convenuta chiedeva pertanto il rigetto della domanda, instando comunque per il differimento dell’udienza onde chiamare in causa la società costruttrice A. V.S. Electronics per ottenere, in caso di accoglimento della pretesa delle compagnie assicuratrici, la dichiarazione della sua esclusiva responsabilità e, in ogni caso, la sua condanna a tenerla indenne; per l’ipotesi in cui la società A. V.S. Electronics non avesse contestato la sua qualità di produttore dell’impianto, il convenuto chiedeva la sua estromissione dal giudizio e la condanna delle attrici al pagamento delle spese di lite ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 4.

A. V.S. Electronics si costituiva, eccependo in vìa preliminare, ai sensi dell’art. 2952 c.c., l’estinzione del diritto fatto valere dalle attrici. Nel merito, contestava l’ammissibilità e, comunque, la fondatezza dell’azione surrogatola, deducendo che l’impianto era stato positivamente collaudato e che nè l’installatore nè la costruttrice si erano contrattualmente obbligate a rispondere del rischio dedotto nella polizza; assumeva, inoltre, la mancanza di prova del nesso di causalità tra il sinistro e l’asserito mancato funzionamento dell’impianto di allarme nonchè dell’imputabilità di questo a fatto e colpa dell’installatore o della costruttrice;

affermava, infine, che i componenti elettronici da essa prodotti erano immuni da vizi al momento della loro commercializzazione, negando ogni responsabilità per eventuali difformità o inesattezze nella fasi di assemblaggio, installazione e manutenzione.

Esaurita l’istruzione mediante assunzione delle prove orali richieste dalle parti e ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 4 dicembre 2002, il Tribunale, escludendo l’importo delle spese di perizia e di dissequestro della merce recuperata, condannava il F. a corrispondere alle società assicuratici le somme da esse richieste e la società A. V.S. Electronics a tenerlo indenne dal pagamento di dette somme nella misura del 50%.

Avverso la decisione, con atto ritualmente notificato, F. F. proponeva appello, deducendo in particolare che il giudice di primo grado aveva errato: a) nel pronunciare la sua condanna per un titolo (responsabilità contrattuale derivante dall’omessa verifica della funzionalità dell’impianto) diverso da quello (responsabilità per vizi della cosa venduta) fatto valere in giudizio; b) nell’affermare la sua responsabilità in base alle prescrizioni della normativa CEI 79 – 3, che, non avendo natura cogente, non potevano costituire fonte di una colpa specifica; c) nel non considerare che l’unica causa efficiente del mancato funzionamento dell’impianto era costituita dalla scelta progettuale di A.V.S. Electronics, del tutto inusuale e non resa nota nel manuale tecnico; d) nell’aver accertato il nesso causale tra evento dannoso e malfunzionamento dell’impianto, omettendo di considerare il ruolo determinante nella produzione del danno del tardivo intervento dell’istituto di vigilanza; e) nel ritenere provata l’entità del pregiudizio subito dalla società assicurata; f) nel considerare le somme pretese dalle compagine assicuratici come credito di valore.

La appellante chiedeva pertanto alla Corte di accogliere le conclusioni indicate in atto di appello.

Si costituivano sia le società assicurattrici che A.V.S. Electronics; le prime proponevano appello incidentale in relazione al capo della decisione, con il quale era stata ritenuta tardiva la loro pretesa di estendere la domanda alla terza chiamata; questa proponeva a sua volta appello incidentale, dolendosi del mancato accoglimento della sua eccezione di prescrizione e decadenza proposta ai sensi dell’art. 1495 c.c., e, comunque, della sua condanna a manlevare il F., censurando a tal riguardo il ragionamento logico- giuridico seguito dal Tribunale”.

Con sentenza 3 – 30,6.05 la Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo, provvedeva come segue.

“…1) Condanna F.F. e A. V.S. Electronics S.p.A., in via solidale tra loro, al pagamento ai sensi dell’art. 1916 c.c., della somma di Euro 34.499,32 in favore di Unipol Assicurazioni S.p.A., della somma di Euro 25.874,49 in favore di R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. e della somma di Euro 25.874,49 in favore di Toro Assicurazioni S.p.A., oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dall’1 gennaio 1997 fino alla data della presente decisione e agli interessi legali sulla somma di giorno in giorno rivalutata nel medesimo periodo e agli ulteriori interessi di legge sull’importo come sopra complessivamente determinato dalla data della presente decisione al saldo;

2) dichiara che F.F. e A. V.S. Electronics S.p.A. hanno concorso alla produzione del danno rispettivamente nella misura del 30 e del 70% e che, conseguentemente, il primo ha diritto di regresso nei confronti della seconda in misura corrispondente al grado di responsabilità della medesima;

3) condanna F.F. e A. V.S. Electronics S.p.A., in via solidale tra loro, al pagamento in favore delle società assicuratrici, delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi Euro 7.590,00, di cui Euro 490,00 per spese, Euro 2.600,00 per diritti ed Euro 4.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 15 T.P. e accessori di legge, e, per il secondo grado, in complessivi Euro 9.181,87, di cui Euro 17,98 per spese, Euro 2.163,89 per diritti ed Euro 7.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 15 T.P. e accessori di legge;

4) condanna A. V.S. Electronics S.p.A. al pagamento in favore del F. del 70% delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi Euro 5.320,00, di cui Euro 350,00 per spese, Euro l. 820,00 per diritti ed Euro 3.150,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 15 T.P. e accessori di legge, e, per il secondo grado, in complessivi Euro 6.961,97, di cui Euro 373,57 per spese, Euro 1.548,40 per diritti ed Euro 5.040,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 15 T.P. e accessori di legge; 5) compensa tra le suddette parti il restante 30% delle spese processuali”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la A.V.S. ELECTRONICS s.p.a..

Hanno resistito con controricorso la UNIPOL s.p.a., la RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., e la TORO ASSICURAZIONI s.p.a..

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale F.F..

Hanno resistito con controricorso a detto ricorso incidentale la UNIPOL s.p.a., la RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., e la TORO ASSICURAZIONI s.p.a..

F.F. ha anche depositato memoria.

La difesa della UNIPOL s.p.a., della RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., e della TORO ASSICURAZIONI s.p.a., dopo che il P.M. ha esposto le sue conclusioni motivate, ha depositato brevi osservazioni per iscritto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.

La ricorrente principale A.V.S. ELECTRONICS s.p.a., con il primo motivo, denuncia “violazione degli artt. 2697, 116 c.p.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, esponendo doglianze da riassumere come segue. A pag. 23 della sentenza della Corte di Bologna leggesi: “Traendo lo spirito dell’osservazione del C.T.U. che in relazione al quesito n. 2 (se all’epoca del sinistro l’impianto di allarme in questione fosse o meno conforme alla certificazione rilasciata dalla ditta installatrice) ha evidenziato l’impossibilità di fornire una adeguata risposta per il mancato rinvenimento di alcuni componenti della centrale A. V.S. Europa, la appellata A. V.S. Electronics S.p.A. ha sostenuto la insufficienza della relazione.

L’assunto non può essere condiviso, atteso che nonostante la mancanza dei suddetti componenti il consulente ha potuto esaurientemente rispondere ai quesiti n. 1 e n. 3 accertando, sulla scorta delle verifiche concretamente effettuale sulla centrale dei sistema e della documentazione tecnica a sua disposizione la natura e le cause e le conseguenze delle anomalie riscontrate nonchè l’incidenza del ruolo e degli interventi dell’installatore: la consulenza offre, dunque, validi elementi di giudizio per la individuazione delle ragioni tecniche che hanno determinato l’inefficacia dell’impianto della occasione di cui si discute”. La Corte di Bologna non ha tratto dalla risposta del CTU le giuste conclusioni. Non avrebbe affermato quanto sopra se avesse preso in considerazione le circostanze seguenti: – a) la mancanza assoluta di prove in ordine alla entità dell’intervento dell’impianto da parte dell’Ing. F. poco tempo prima del furto; – b) la mancata possibilità di esaminare le schede logiche che il liquidatore del danno, presenti le parti, ebbe a raccogliere e porre in una scatola sigillata, che consegnò alla soc. JUANNA perchè fosse conservata e data alla persona che fosse andata alla ricerca delle ragioni del mancato funzionamento dell’impianto. La Corte di Bologna ha ascritto la responsabilità del mancato allarme alla AVS, benchè non esistessero in atti elementi certi e non equivoci.

Il motivo non può essere accolto.

Infatti il Giudice di secondo grado è pervenuto alle sue conclusioni affermando, in estrema sintesi, tra l’altro quanto segue: – A) i “…ladri si introdussero nello stabilimento….dalla porta principale, senza che il rilevatore posto a presidio del serramento facesse scattare l’allarme; essi…infine staccarono l’antenna del collegamento con l’istituto di vigilanza, anch’essa protetta da rivelatore volumetrico. Ebbero così la possibilità di agire indisturbati…durante tutto il corso dell’azione criminosa, benchè regolarmente inserito, l’allarme rimase del tutto inattivo..”; – B) secondo il C.T.U. “…il mancato funzionamento dell’allarme…” era “…stato provocato non da un vizio, ma dalle esistenza di un gruppo di istruzioni nel software che risiede all’interno della centrale…”, si trattava dunque di “.una scelta ben precisa del programmatore del software della ditta AVS Electronic che ha portato all’inefficienza della centrale in seguito ad un semplice cambiamento di una partizione…'”; – C) “…di tale scelta non è stato opportunamente avvisato ed informato l’installatore della centrale…”; e tale particolarità non era conoscibile dall’installatore “… con l’ordinaria diligenza perchè del tutto inusuale in impianti di quel genere…”.

La Corte (con tali argomentazioni e con le residue) ha esposto una motivazione (anche in ordine alla inidoneità del “…mancato rinvenimento di alcuni componenti della centrale A.V.S. Europa… “a suffragare le tesi difensive dell’odierna ricorrente) chiara, esauriente ed adeguata da ogni punto di vista; che non viene pertanto validamente inficiata dalle doglianze in questione.

In particolare anche l’intervento del F. dopo la vendita e l’installazione dell’impianto è oggetto (nella sentenza) di argomentazioni immuni dai vizi lamentati.

Con il secondo motivo la A.V.S. ELECTRONICS s.p.a. denuncia “…omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione dell’art. 1223 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.c., n. 3”, esponendo doglianze da riassumere come segue. In ordine all’esistenza del nesso eziologico nella sentenza leggesi: “Non si può fondatamente sostenere che non sussiste prova del nesso causale ma mancato funzionamento dell’impianto, ascrivibile per le esposte ragioni a responsabilità concorrente del produttore e dell’installatore e consumazione del furto”, e successivamente: “Al riguardo è opportuno premettere che l’impianto di allarme installato nello stabilimento di Juanna S.r.l., per sua specifica destinazione aveva le funzioni di segnalare immediatamente l’indebita intrusione di terzi alfine di consentire l’altrettanto immediato intervento delle forze dell’ordine…..il fatto che esso non abbia potuto espletare la sua precipua e rilevante funzione ha consentito ai ladri di introdursi nei locali e di portare a compimento le azioni delittuose”. La Corte d’Appello di Bologna è arrivata alle tali conclusioni senza prendere in esame quanto ha scritto il Geom. Ca.St. (incaricato dalla UNIPOL di descrivere il furto e liquidare il danno), e cioè che era stato danneggiato l’apparecchio radio collegato alla centrale operativa; e che era stato asportato l’apparecchio radio collegato all’Istituto di Vigilanza. Dalla descrizione in questione risulta che i ladri, prima di entrare nei locali della JUANNA per effettuare il furto, hanno provveduto ad isolare l’impianto con l’esterno, e cioè a far sì che l’allarme dato dall’impianto non potesse essere trasmesso all’esterno e in particolare alla Polizia, con cui era collegato. Per cui anche se l’impianto, costruito con le componenti della ricorrente, avesse funzionato non sarebbe stato trasmesso all’esterno, essendosi i ladri premuniti tagliando il cavo telefonico. Dunque il furto avrebbe potuto avvenire anche se l’impianto di allarme avesse funzionato.

Anche se l’impianto avesse dato l’allarme, i ladri, sapendo che la Polizia non era stata avvisata, avrebbero potuto effettuare il furto.

Anche il secondo motivo è privo di pregio.

Infatti la Corte di merito ha spiegato chiaramente ed in modo immune da vizi logici o giuridici (v. sopra) perchè tutta la dinamica rilevante dei fatti in questione (e tra l’altro pure il fatto che il ladri poterono staccare “… l’antenna di collegamento con l Istituto di vigilanza, anch’essa protetta da rivelatore volumetrico…” mentre …l’allarme rimase del lutto inattivo…) sia ricollegabile alla responsabilità della A.V.S. ELECTRONICS s.p.a. (oltre che del F.). Pertanto tutte le argomentazioni difensive in esame in esame sono inidonee a dimostrare la fondatezza delle censure esposte.

Con il terzo motivo la A.V.S. ELECTRONICS s.p.a. denuncia “Omesso esame di una circostanza decisiva ai fini del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione degli artt. 1476 e 1494 c.c., in relazione all’art. 306 c.p.c., n. 3”, esponendo doglianza che vanno riassunte nel modo seguente. Dalla sentenza emerge che la Corte di Bologna ha ritenuto la ricorrente responsabile dell’inesatto adempimento, in quanto le componenti dalla stessa fornite erano state costruite in un modo inusuale e la Bomalarm non era stata informata della detta circostanza. La Corte ha omesso di considerare che i testi sentiti sul punto hanno dichiarato che, quali installatori degli impianti antintrusione, acquistavano dalla ricorrente delle componenti dell’impianto, che provvedevano ad assemblare con altre.

E, quindi, installato l’impianto, lo facevano funzionare e adattavano il funzionamento alle necessità dell’acquirente dell’impianto. E’, quindi, nella logica delle cose (poichè è pacifico che nelle dette attività non interveniva la ricorrente) che l’installatore dell’impianto doveva, per necessità, conoscere sia il funzionamento delle componenti singole dell’impianto, sia l’impianto nel suo insieme, anche perchè, installato, doveva gestirlo. Pertanto è mancata la prova che la Bomalarm non conoscesse il modo di funzionare delle componenti fornite dalla ricorrente. Inoltre è da tenere presente che la eccezione di inesatto adempimento nei contratti di compravendita non è ammissibile. Non può essere avanzata la domanda di danni in quanto è dato per pacifico che le componenti fornite dalla ricorrente, al tempo del collaudo, erano esenti da vizi. E se esenti da vizi, come è affermato dalla Corte di Bologna, è venuta meno la garanzia. Da ultimo, contrariamente a quanto scritto dalla Corte sulla tardività della eccezione ex art. 1495 c.c., si ribadisce quanto affermato sul punto della sentenza del Tribunale di Bologna. E in ogni caso si fa presente che la eccezione è stata presentata entro i limiti dell’art. 183 c.p.c..

Anche il motivo in esame non può essere accolto.

Premesso che, come già esposto, la motivazione della Corte affronta (senza incorrere in vizi logici o giuridici) tutte le problematiche in questione in modo approfondito e completo, la parte ricorrente aveva l’onere di valutare specificamente le effettive e reali argomentazioni di detto Giudice; senza criticare tesi non coincidenti con quelle realmente esposte.

La A.V.S. ELECTRONICS s.p.a. invece esordisce attribuendo al Giudicante l’assunto che “…le componenti dalla stessa fornite erano state costruite in un modo inumale…”, quando invece nella sentenza si parla di “..istruzioni…” e di “..inserimento di un dispositivo di accensione e spegnimento temporizzato…” (con conseguenze connesse con dette istruzioni) e non di particolarità costruttive (in altri termini di un problema essenzialmente di software; e non di costruzione non usuale dell’hardware); e prosegue poi formulando critiche generiche (il che costituisce una ulteriore ragione di inammissibilità) e (soprattutto) non relative all’effettivo contenuto della motivazione.

Il motivo è dunque inammissibile nella sua parte centrale e principale; e privo di pregio (per l’insussistenza di detti vizi) nella parte residua.

Con il quarto motivo la A.V.S. ELECTRONICS s.p.a. denuncia “Violazione dell’art. 1292 c.c., e art. 103 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. L’attività della ricorrente è limitata alla fabbricazione e vendita delle componenti, e pertanto ignora quando e dove vengono usate e poste in funzione le componenti che ha fabbricato. E la prova è fornita dall’esame del collaudo dell’impianto di cui si discute, dove sono descritte le componenti fornite dalla A.V.S. e dichiarato che erano conformi allo stato dell’arte; la stessa A.V.S. però non risulta essere stata presente.

Dunque fra la ricorrente e la Bomalarm non vi è alcun rapporto di comunanza. Delle componenti acquistate dalla A.V.S. sono state impiegate dalla BOMALARM per l’impianto installato e venduto alla JUANNA Srl. Per cui non si è affatto in presenza di litisconsorzio alternativo, come sostenuto dalla Corte di Bologna. Nè sussiste un rapporto oggettivamente unico. Detta unicità del rapporto non esiste in quanto trattasi di due rapporti distinti, intervenuti fra soggetti diversi e per cause diverse. Ed è, quindi, esclusa la solidarietà fra la AVS ELECTRONICS e la Bomalarm.

Anche il motivo di ricorso in esame è privo di pregio; e va dunque respinto.

Infatti la Corte ha esposto una motivazione adeguata pure sui punti in questione; ed in particolare, con motivazione impeccabile ha: – A) fatto buon governo del principio di diritto secondo cui, nell’ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall’attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di un’espressa istanza, dal momento che il giudizio verte sull’individuazione del responsabile sulla base di un rapporto oggettivamente unico (cfr., con riferimento all’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, alla quale si applica lo stesso principio di diritto, la recente Cass. Sentenza n. 1522 dei 26/01/2006); – B) valutato e graduato ineccepibilmente le responsabilità della A. V.S. e della Bomalarm; – C) ritenuto, altrettanto ineccepibilmente, la sussistenza di una responsabilità solidale di dette ultime due parti nei confronti delle società assicuratrici; correttamente applicando il seguente principio di diritto: “Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate” (Cass. Sentenza n. 27713 del 16/12/2005), Con il quinto motivo la A.V.S. ELECTRONICS s.p.a. denuncia “Violazione dell’art. 1916 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, proponendo censure da sintetizzare nel modo seguente. Se la Corte di Bologna avesse obiettivamente esaminato tutti gli elementi probatori acquisiti, avrebbe accertato: – I) che difetta la prova precisa e non equivoca che al tempo del mancato allarme i residui dell’impianto di allarme esaminati dal C.T.U. fossero di fabbricazione della ricorrente; – 2) che il C.T.U. non ha avuto la possibilità di accertare, se il mancato allarme al tempo del furto fu dovuto al modo inusuale di fabbricazione delle componenti fornite dalla ricorrente o della qualità di intervento dell’Ing. F. o da un improvviso salto di elettricità o da un virus; – 3) che difetta la prova in ordine al nesso eziologico fra il furto e il mancato allarme al tempo del furto stesso; – 4) che è stato accertato dal Giudice che l’impianto era privo di vizi e il C.T.U. ha affermato che l’impianto era idoneo all’uso; ed essendo infondata la domanda di danni non trova applicazione l’art. 1916 c.c.; – 5) che non esiste nè poteva esistere una comunanza di causa fra la ricorrente e la Bomalarm.

Anche il quinto motivo non può essere accolto, in quanto i vizi denunciati non sussistono. Dato che le doglianze in esame, pur se formalmente ricollegate all’art. 1916 c.c., (peraltro irreprensibilmente applicato dalla Corte di merito) costituiscono nella loro parte essenziale un riepilogo delle precedenti, si rinvia pure a quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso principale va respinto, Va ora esaminato il ricorso incidentale di F.F., titolare della BOMALARM. Va anzitutto precisato che il ricorso che va ritenuto ammissibile data l’applicabilità nella fattispecie (anche alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento al quarto motivo del ricorso principale, a proposito della posizione processuale della A.V.S. in relazione alla posizione processuale del F.) del seguente principio di diritto: “Nelle cause inscindibili o dipendenti – ipotesi ricorrente sia nel caso di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o processuale, sia nel caso di cause tra loro dipendenti, le quali, essendo state decise in un unico processo, devono rimanere unite anche nella fase di gravame in quanto la pronuncia sull’una si estende, in via logica e necessaria, anche all’altra ovvero ne forma il presupposto logico e giuridico imprescindibile – la parte, i cui interessi giuridici sono oggetto dell’impugnazione principale, è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione” (Cass. Sentenza n. 11333 del 15/05/2009).

F.F., con il primo motivo di ricorso incidentale denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c., e vizio di extra – o ultra – petizione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e/o all’art. 360 c.p.c., n. 3; in ipotesi: vizio di motivazione circa l’interpretazione della domanda proposta dalle società attrici in primo grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, esponendo censure da riassumere come segue. Nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado le compagnie assicuratrici avevano esercitato in via di surrogazione ex art. 1916 c.c., nei confronti del F. espressamente, e solo, un’azione di risarcimento per vizi della cosa venduta, invocando cioè la sua responsabilità unicamente per il fatto di avere fornito alla ditta Juanna, loro assicurata, un impianto di allarme difettoso; invece nella sentenza di primo grado impugnata il tribunale aveva ritenuto il F. responsabile per inesatto adempimento ravvisato nel fatto di non avere egli effettuato, in occasione del montaggio del dispositivo di accensione temporizzata, talune prove tecniche che, se eseguite, avrebbero consentito di scoprire il malfunzionamento dell’impianto in questione. E’ da ritenersi che la adita Corte di legittimità possa, e debba, procedere all’esame degli atti processuali (in particolare dell’atto di citazione di primo grado) anche e comunque al fine di poter apprezzare in modo diretto la denunziata incongruità della motivazione della sentenza impugnata. Dall’esame dell’atto di citazione di primo grado si vede chiaramente che le tre società attrici posero a fondamento dell’azione risarcitoria da loro proposta esclusivamente il fatto che la convenuta ditta Bomalarm aveva venduto un bene rivelatosi difettoso. Ciò risulta non solo dall’esplicito richiamo alla specifica norma di legge (cfr. pag. 12 dell’atto di citazione di primo grado: “pertanto la ditta installatrice (…) è tenuta a risarcire il danno provocato col suo inadempimento ai sensi dell’art. 1494 c.c.”), ma anche dal ripetuto riferimento agli elementi di fatto descrittivi della fattispecie di responsabilità del venditore di cosa difettosa. L’interpretazione data dalla corte d’appello è incongrua rispetto all’effettivo contenuto dell’atto di citazione. Ciò è confermato anche dalle deduzioni difensive contenute nella memoria 11/1/2001 depositata dalle tre società attrici nel corso del primo grado di giudizio. E stato solo nella comparsa conclusionale di primo grado che le compagnie assicuratrici hanno dedotto, per la prima volta nel corso del giudizio, un ulteriore ed autonomo addebito consistente nel fatto di non avere il F. eseguito le prove di cui alla norma tecnica CEI 79 – 3. La corte d’appello afferma che “l’aspetto fondamentale della causa petendi è costituito dal mancato funzionamento dell’impianto (…) sicchè appare estremamente riduttivo ricondurre l’iniziativa giudiziaria delle società assicuratrici a una mera azione per vizi della cosa venduta”. Ma si tratta chiaramente di una sterile ed inconcludente petizione di principio. Ulteriore elemento di evidente incongruenza e contraddittorietà logica del ragionamento della corte bolognese si rinviene nell’affermazione secondo cui “la presenza di vizi rappresentava, allo staio delle acquisizioni tecniche raccolte, l’ipotesi più verosimile di responsabilità contrattuale e ciò spiega perchè le società assicuratrici ne abbiano fatto esplicita menzione, sia pure in via non esclusiva”. Tale affermazione denota infatti che la corte di merito è pienamente consapevole della circostanza che il libello introduttivo risultava, in realtà, imperniato sull’ipotesi risarcitoria legata alla presenza di un vizio della cosa venduta.

Il primo motivo non può essere accolto.

Va anzitutto va ribadito il seguente principio di diritto (affermato da una giurisprudenza da ritenersi ormai sostanzialmente consolidata;

e certamente applicabile nella fattispecie): “In sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un “error in procedendo”, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale;

nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto” (Cass. Sentenza n. 20373 del 24/07/2008).

Ciò premesso, va rilevato che la Corte di merito ha proceduto ad una interpretazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi logici e giuridici denunciati.

In estrema sintesi si può affermare che la parte ricorrente basa le sue doglianze essenzialmente (anche se non esclusivamente) sulle affermazioni di carattere giuridico (qualificazioni, richiami di norme ecc.) contenute nell’atto di citazione; mentre la Corte basa a sua (impeccabile) interpretazione essenzialmente sulle circostanze di fatto esposte nell’atto medesimo.

Emblematica appare la prima frase sopra riportata: “pertanto la ditta installatrice (…) è tenuta a risarcire il danno provocato col suo inadempimento ai sensi dell’art. 1494 c.c.”. F.F. la cita (a pag. 15 del ricorso) affermandone la sussistenza a pag. 12 dell’atto di citazione di primo grado, per evidenziare il richiamo dell’art. 1494 c.c., riguardante il contratto di vendita. Invece la Corte di merito, evidentemente (pur se implicitamente), ha ritenuto di dover attribuire prevalente rilevanza all’espressione (indubbiamente significativa poichè pone l’accento sull’attività di installazione e non di vendita) “…ditta installatrice…”; in quanto implicante (insieme al contesto) la volontà di far valere “…tutta la gamma delle possibili ipotesi di responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligazione contrattualmente assunta di fornire un impianto di sicurezza antintrusione perfettamente efficiente e correttamente operativo, anche tramite un’adeguata assistenza tecnica e manutenzione”. (v. a pag. 15 della sentenza). Si è chiaramente di fronte (con riferimento a detto significativo esempio ed alle residue considerazioni contenute nell’impugnata sentenza) ad una attività interpretativa della Corte ineccepibile sia dal punto di vista logico che da quello giuridico.

Con il secondo motivo F.F. denuncia “motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, esponendo doglianze (in ordine alla decisione di merito laddove ha ritenuto sussistente un legame causale fra il malfunzionamento dell’impianto di allarme ed il furto) da riassumere come segue. Il primo errore logico commesso dai giudici del merito consiste nel non avere tenuto conto della circostanza, benchè pacifica in punto di fatto, che i ladri; (a) avevano provveduto, il giorno precedente il furto, a disattivare l’antenna di collegamento radio; ed inoltre (b) avevano provveduto, in occasione della loro intrusione nei locali, a tagliare il cavo di collegamento telefonico e a disattivare l’antenna radio posta all’interno dei locali stessi. Si tratta di circostanze decisive al fine di escludere ogni possibile rilevanza causale del malfunzionamento dell’impianto atteso che questo, anche se avesse funzionato (e cioè la centralina elettronica avesse rilevato l’intrusione dei malviventi), il relativo segnale di allarme non avrebbe comunque potuto essere trasmesso alla vigilanza. Come è pacifico in causa, alle ore 3,30 della mattina in cui avvenne il furto de qua la centrale dell’istituto di vigilanza, collegata via radio all’impianto in questione, segnalò la improvvisa interruzione di tale collegamento. La difesa del F., in appello, aveva segnalato la circostanza che l’impianto di allarme, seppure non funzionò come doveva (giacchè non rilevò l’intrusione dei malviventi), nondimeno riuscì di fatto a segnalare comunque una situazione di pericolo all’istituto di vigilanza, segnalazione implicata nella stessa interruzione del collegamento radio riscontrata dalla vigilanza. Sul punto i giudici di appello hanno affermato che l’apparecchio radio e l’antenna erano collocati all’interno dei locali, sicchè l’interruzione del segnale radio non poteva costituire indice inequivocabile dell’intrusione di terzi non autorizzati, potendo essere ragionevolmente ricollegata a fattori o cause diverse. Tale ragionamento della corte territoriale si dimostra intrinsecamente illogico e contraddittorio. Infatti è solo se tale apparecchio di trasmissione radio si fosse trovato al di fuori dello stabilimento, che sarebbe stato ragionevole ipotizzare, di fronte ad una improvvisa cessazione del segnale, una pluralità di possibili cause diverse da un furto in corso. Ulteriore elemento di contraddittorietà ed intrinseca illogicità del ragionamento della corte d’appello, ed in definitiva di insufficienza della motivazione, si rinviene nella collocazione temporale dell’azione criminosa perpetrata dai malviventi (“presumibilmente il furto venne consumato tra le ore 1,45 e le ore 3,30” – pag, 26 della sentenza impugnata).

Tale ragionamento si pone infatti in contraddizione, da un lato, con il riconoscimento che alle ore 3,30 i malviventi interruppero il collegamento radio fra l’impianto di allarme e l’istituto di vigilanza e, dall’altro, con la massima di comune esperienza secondo cui l’interruzione di tali collegamenti verso l’esterno è la prima cosa, o una delle primissime cose, che normalmente i malviventi fanno quando devono svaligiare dei locali muniti di impianto di allarme.

Anche il secondo motivo non può essere accolto.

Infatti le doglianze, nella parte in cui si basano su circostanze di fatto non coincidenti o non compatibili con quelle affermate nella sentenza (come la tesi secondo cui i ladri avevano provveduto, a disattivare l’antenna di collegamento radio il giorno precedente il furto) sono inammissibili in quanto generiche, ed in quanto avrebbero eventualmente potuto eventualmente (sussistendone tutti i presupposti) esser fatte valere come volte a censurare errori revocatori (e quindi della relativa sede), ma non come rituali motivi di ricorso per cassazione (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 2463 del 01/02/2008).

Il sopra citato rilievo della Corte di merito basato sulla circostanza che “l’apparecchio radio e l’antenna erano collocati all’interno dei locali” costituisce solo una valutazione diversa da quella del ricorrente; e non presenta i vizi logici lamentati.

Quanto alla collocazione temporale (orario) del furto in relazione all’interruzione del collegamento radio, si è di fronte ad una modestissima incongruenza del tutto inidonea ad inficiare l’iter argomentativo esposto dalla Corte d’Appello.

Anche il ricorso incidentale va dunque respinto.

Dato l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra i due ricorrenti (entrambi soccombenti).

Questi ultimi vanno invece condannati in solido (sussistendo l’interesse comune previsto dall’art. 97 c.p.c., comma 1) a rifondere alle compagnie assicuratrici, controricorrenti ad entrambi i ricorsi, le spese del giudizio di cassazione che vanno liquidate come esposto nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la A.V.S. ELECTRONICS s.p.a. e F. F. (titolare dell’impresa BOMALARM); condanna dette parti ricorrenti in solido a rifondere alle controricorrenti UNIPOL s.p.a., RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. e TORO ASSICURAZIONI s.p.a. le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 4,000,00 (quattromila Euro) per onorario, oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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