Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6324 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.10/03/2017), n. 6324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5668-2016 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
COSIMO CASTRIGNANO’ giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
QUESTURA DI BRINDISI;
– intimata –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di BRINDISI, depositato il
28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Cosimo Castrignanò, per il ricorrente, che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 5668/16 proposto da F.S. nei confronti della Questura Brindisi il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. osserva quanto segue.
F.S. ha presentato ricorso avverso il decreto del Tribunale di Brindisi che aveva prorogato il suo trattenimento presso il centro di permanenza di Brindisi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la convalida del suo trattenimento effettuata quattro giorni prima dello scadere del termine sollevandone il mancato rispetto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, dalla cui lettura si evincerebbe che la proroga va richiesta trascorso il precedente temine di trattenimento e che prima dello spirare del termine può esser richiesta solo l’espulsione o il respingimento.
Con il secondo motivo il ricorrente inoltre eccepisce la genericità e l’approssimazione con cui il giudice ha motivato il decreto in oggetto.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La proroga viene evidentemente concessa a decorrere dalla data di scadenza del termine in corso. Priva di rilevanza è la circostanza che il provvedimento di proroga venga concesso qualche giorno prima poichè ciò che conta è la decorrenza.
Il secondo motivo è infondato.
Nel caso di specie trattasi di un decreto per il quale è sufficiente una motivazione anche molto sintetica e nella fattispecie in esame il giudice ha motivato il decreto con integrale riferimento alla istanza di proroga della Questura di Brindisi dove viene evidenziata la difficoltà nell’espletamento della procedura di identificazione.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M.;
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 28 aprile 2016.
Vista la memoria;
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che, quanto alla proroga del trattenimento, è ovvio che la decorrenza di essa interviene a partire dal momento di scadenza del precedente provvedimento di trattenimento, così come è ovvio che la decisione sulla proroga debba avvenire prima della predetta scadenza dovendosi altrimenti disporre il rilascio dello straniero;
che,quanto alla motivazione del provvedimento impugnato, la stessa risulta adeguatamente motivata per relationem alla istanza di proroga della Questura di Brindisi a conoscenza dello straniero (v. Cass 2614/16; Cass 11482/16; Cass 17640/16);
che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017