Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6324 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 08/03/2021), n.6324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2469/2019 proposto da:

S.J., elettivamente domiciliato in Roma, via degli Ottavi, 9,

presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Scaringella, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fabio Loscerbo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Cons. Dott. Giuseppe De Marzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 11 dicembre 2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da S.J., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che era rimasta confermata, anche dopo l’audizione del richiedente, l’assenza di nesso causale tra l’uscita dal Bangladesh e l’alluvione dell’estate del 2014; b) che le dichiarazioni rese a proposito del timore espresso per avere assistito ad un furto erano inattendibili, per la non linearità del racconto; c) che comunque nessuna indicazione era emersa quanto all’impossibilità di ricevere tutela dalle autorità statali; d) che le C.O.I. più recenti non evidenziavano in Bangladesh la sussistenza di alcun conflitto armato in corso; e) che non erano credibili le dichiarazioni aventi ad oggetto il timore per il caso di rientro in patria, talchè, pur a fronte dello svolgimento di attività lavorativa in Italia, non emergevano fattori di vulnerabilità idonei a giustificare il rilascio del permesso cd. umanitario.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del richiedente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamentano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonchè vizi motivazionali in ordine alla valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e alla mancata attivazione dei doveri informativi officiosi, al fine di colmare eventuali carenze probatorie.

La doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, a mente della quale lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1 cit., da svolgere relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della Legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.

Invero, occorre premettere che, in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poichè tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Sez. 1, ordinanza n. 24575 del 04/11/2020).

Ferma tale cornice di riferimento, le ulteriori censure con le quali si insiste nel sostenere, in termini di assoluta genericità, la credibilità del ricorrente si collocano al di fuori del perimetro di cui all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17, sostenendo che il giudice, al fine del riconoscimento della protezione internazionale, deve valutare tutti gli elementi del caso concreto e non basarsi sulla credibilità o non del richiedente.

Fermo restando che l’insistenza nell’attribuzione di credibilità alle dichiarazioni del richiedente è meramente assertiva, la doglianza è inammissibile, per l’assorbente ragione che neppure indica quali sarebbero “tutti gli elementi del caso concreto” ai quali fa riferimento.

3. Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per mancata indicazione del riferimento normativo alla stregua del quale la mancanza di credibilità del ricorrente impedirebbe il riconoscimento della protezione internazionale.

La doglianza è inammissibile, sia perchè evoca una tipologia di vizio non prevista dal codice di procedura civile, sia perchè la mancata indicazione di una norma di legge nel testo di un provvedimento giurisdizionale non comporta alcun vizio motivazionale, ma può porre, ricorrendone i presupposti, un distinto – e con il terzo motivo non sollevato – problema di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 21 del 2007, artt. 8 e 14, rilevando che, alla stregua delle dichiarazioni rese e delle “ultime notizie” riguardanti il Paese di provenienza, sarebbe stato dimostrato che il ricorrente ha subito un trattamento inumano e degradante e correrebbe, in caso di rientro, una grave pericolo per la propria vita.

La doglianza è inammissibile, in quanto, in termini assertivi e generici, aspira nella sostanza ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Questa Corte ha, infatti, chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

5. Con il quinto motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla domanda di protezione umanitaria.

6. Con il sesto motivo di lamenta violazione o falsa applicazione di legge, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla domanda di protezione umanitaria.

7. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Premesso che anche in questo caso vengono dedotti una non specificata violazione di legge e un motivo di ricorso che non trova corrispondenza nel codice di rito, si osserva che la rilevanza assegnata dal Tribunale alla non credibilità del ricorrente anche con riguardo alla protezione umanitaria va apprezzata, nella specifica prospettiva, dei profili di vulnerabilità legati al rientro nel Paese di origine, alla luce delle vicende narrate ai fini del riconoscimento delle forme tipiche di protezione internazionale.

Ciò posto, occorre considerare che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass. n. 17072 del 2018).

Nella specie, le considerazioni del ricorrente, quanto alla situazione del Paese di origine, sono, di assoluta genericità e assertività.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese, dal momento che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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