Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6323 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. II, 25/02/2022, (ud. 14/09/2021, dep. 25/02/2022), n.6323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 602/2017 R.G. proposto da:

Q.E., Q.L., e B.L., rappresentate e

difese dall’Avv. Alessandro Arnodo, del foro di Torino, con

domicilio eletto in Roma, via Arnobio n. 11, presso lo studio

dell’Avv. Luca Zonetti;

– ricorrenti –

contro

STUDIO DI ARCHITETTURA DOTT. ARCH. M.R., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino depositata il 22 ottobre

2016 e comunicata dalla cancelleria in data 24 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre

2021 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Torino, con ordinanza del 22/10/2016, decidendo nel giudizio di opposizione promosso da B.L., E. e Q.L. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dello Studio di Architettura Dott. arch. M.R., a fronte della rinuncia agli. atti del procedimento monitorio da parte dell’opposto e dell’accettazione manifestata dalla parte opponente, dichiarava l’estinzione del giudizio e compensava le spese di lite per ragioni di equità;

– per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Torino, B.L., E. e Q.L. propongono ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7, fondato su un unico motivo;

– lo Studio di Architettura Dott. Arch. M.R. è rimasto

intimato;

– in prossimità dell’adunanza camerale, le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Atteso, che:

– con l’unico motivo le ricorrenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c. per aver il giudice compensato le spese di lite, senza vi fosse alcun, accordo tra le parti in tal senso. In particolare, le ricorrenti sostengono di aver formulato espressa richiesta di liquidazione in loro favore delle spese legali sostenute, così come confermato dall’analitico prospetto di spese depositato in giudizio. In ogni caso, “secondo le ricorrenti il giudice non avrebbe dovuto compensare le spese, essendo le stesse interamente vittoriose.

Va preliminarmente esaminata l’ammissibilità del ricorso.

Ebbene, in tema di impugnabilità dell’ordinanza di estinzione del giudizio che provveda a liquidare le spese, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui il provvedimento di mera liquidazione delle spese, che l’art. 306 c.p.c., u.c. dichiara non impugnabile, è considerato suscettibile solo di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost. Diversa è l’ipotesi, individuata quale variante della prima, relativa al provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione, non solo liquidi le spese, ma provveda anche alla loro attribuzione, compensandole o ponendole a carico di una di esse (così Cass. 26210/2009).

Ed è ciò che è occorso nel caso di specie, dove il Tribunale ha compensato le spese di lite per ragioni di equità. In tale ipotesi, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il provvedimento gravato, esorbitando dalla fattispecie di cui all’art. 306 c.p.c., comma 4, se emesso in primo grado, non è assoggettabile a detto ricorso, ma impugnabile con appello (Cass. n. 26210 del 2009, Cass. n. 21707 del 2006).

Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità non avendo la parte resistente svolto difese, rimanendo intimata.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA