Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6323 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MARYELE SRL (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti

signori B.G. e L.M. elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato

FLORITA ANTONELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORAVANTI

ALESSANDRO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1801/2005 del TRIBUNALE di FIRENZE, Terza

Sezione Civile, depositata il 13/05/2005, R.G.N. 7696/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per inammissibilità del

ricorso, accoglimento del terzo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.M. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Firenze la MARYELE Srl al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la violazione degli obblighi incombenti alla MARYELE Srl nella qualità di mandataria del rapporto contrattuale in essere con l’istante e conseguentemente, condannare nei limiti di competenza del giudice adito, la MARYELE Srl alla restituzione all’istante della somma già pagata di Euro 1.450,92 o nella somma maggiore o minore che sarà determinata dal Giudice, oltre interessi dal pagamento all’effettivo soddisfo. Condannare, nei limiti di competenza del giudice adito la MARYELE Srl al risarcimento dei danni per la evi quantificazione ci si rimette all’equo apprezzamento del giudice, per il disagio e l’afflizione dall’attore, la perdita di tempo, per l’aver dovuto rinunciare alla prima e quindi significativa vacanza organizzata e per la perdita del periodo di ferie (unico nel corso dell’intero anno)”.

Esponeva i seguenti fatti a sostegno della domanda. In data 11.08.2003, il sig. V.M., la sig.ra T.I. ed il sig. G.P., ebbero a recarsi pressi l’agenzia di viaggi MARYELE Srl per acquistare un soggiorno presso un agriturismo in Umbria nel mese di agosto 2003. Nel rappresentare tale esigenza, il V. si raccomandava con gli impiegati della suddetta agenzia circa la necessità di un’adeguata sistemazione del proprio cane di razza Rotwailer le cui dimensioni ad aggressività rendevano particolarmente opportuno una sistemazione adeguata e sicura anche per l’incolumità dei terzi. Scelta la tenuta presso cui soggiornare e dopo aver ricevuto le massime garanzie circa la bontà della scelta e l’adeguata sistemazione del proprio cane, il V. sottoscrisse la proposta di acquisto, provvedendo al pagamento dell’importo richiesto.

Recatosi il giorno 16.08.2003 presso l’agriturismo, riscontrava come la sistemazione oltre ad essere assolutamente non corrispondente alle qualità rappresentate nel catalogo promozionale era affatto adeguata ad accogliere il cane: trattatasi, infatti, di una stanza posta a piano terra con un semplice spazio davanti alla Camera con ghiaia e polvere, senza recinzione o alberi ad ombra, come invece era stato richiesto e garantito.

Recatosi presso la reception dell’agriturismo, il V. richiedeva una più adeguata sistemazione anche per il cane. Non essendovi altre collocazioni disponibili, il V. fu costretto a interrompere la propria vacanza -peraltro mai cominciata.

Rientrato a Firenze e recatosi presso l’agenzia di viaggi per manifestare le proprie lagnanze, questa suggeriva allo stesso di contestare i fatti tramite una raccomandata direttamente alla EDEN VIAGGI. Gli stessi impiegati della MARYELE Srl batterono al computer per il V. la lettera di contestazione che fu inviata in data 18.08.2003.

Il sig. V. riferiva di aver quindi formalizzatò le contestazioni all’agenzia di viaggi e infine si era rivolto all’autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.

Radicatosi il contraddittorio, la convenuta MARYELE Srl contrastava la domanda sostenendo di essere stata mandataria con rappresentanza della Eden Viaggi e di aver assolto il proprio mandato con diligenza.

Contestava che il V. avessero chiesto specificamente che il cane potesse essere custodito all’interno di un recinto e ci fosse una tettoia e contrastava anche la richiesta di danno ed da vacanza rovinata. Chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo signor Giudice di Pace di Firenze, omnibus contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, rigettare ogni avversa domanda per mancanza di legittimazione passiva della società convenuta Maryele Srl e/o per infondatezza e inammissibilità della domanda”.

All’udienza del 05.10.2004 il V., dato l’invio nelle more da parte della EDEN VIAGGI della somma di Euro 1.403,84, riduceva e precisava le domande senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.

Il Giudice di Pace di Firenze con sentenza n. 3763/2004 resa in data 05.102004, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposta dall’attore V.M. per mancanza di legittimazione passiva della società convenuta MARYELE Srl.

Il sig. V. proponeva appello.

Resisteva in giudizio la convenuta.

Con sentenza 12 – 13.5.05 il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la responsabilità per inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi assunti con il contratto stipulato inter partes relativo alla vendita del pacchetto turistico (vacanza in (OMISSIS) nel periodo dal 16.8 al 23.8.2003) e condannava Maryele srl a pagare all’attore a titolo di danno non patrimoniale la somma di Euro 900,00 al valore attuale, oltre agli interessi legali calcolati come indicato in motivazione; condannava inoltre la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite di entrambi i gradi che liquidava in Euro 730,00 per onorari, Euro 325,00 per diritti, oltre iva e cpa per il primo grado, e in Euro 700,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti oltre iva e epa per il secondo grado.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione la MARYELE s.r.l. con tre motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

La MARYELE s.r.l. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la MARYELE s.r.l. denuncia “VIOLAZIONE dell’art 2697 c.c., comma 1, SULL’ONERE DELLA PROVA CARENZA, MANIFESTA ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, art. 17” esponendo doglianze da riassumere come segue. La controparte non ha fornito alcuna prova dell’oggettiva inadeguatezza della struttura alberghiera. Inoltre non ha provato di aver fatto richieste specifiche ulteriori rispetto a quella di poter tenere il proprio cane all’aperto oltre che all’interno della camera. In particolare non ha provato di aver comunicato all’agenzia di viaggi di essere in possesso di un cane aggressivo e pericoloso (razza Rotwailer) bisognoso di custodia e pertanto di un’apposita recinzione, nè di aver chiesto che il luogo fosse munito di una tettoia o di alberi.

Tutto ciò è negato dalla convenuta e del resto non risulta neppure dal contratto. Il Tribunale di Firenze afferma che la prova sarebbe superflua perchè tutte le ulteriori richieste sarebbero implicite nell’unica richiesta che il cane potesse “stare fuori”. Tale motivazione non può essere sufficiente, soprattutto in riferimento alla “pericolosità” del cane. Successivamente il Tribunale di Firenze si contraddice, allorchè sostiene che la semplice richiesta “di poter fare stare il cane all’aperto oltre che in camera” fatta dall’agenzia intermediaria all’organizzatore Eden Viaggi non sarebbe sufficiente ad esimerla dalla eventuale responsabilità verso i clienti. L’agenzia, intatti, è stata dichiarata “inadempiente perchè non ha informato le strutture recettive circa l’essenzialità della adeguata sistemazione del cane ai fini della vacanza (recinto e tettoia) e non essendosi assicurata del rispetto delle istruzioni medesime”, nonostante avesse ricevuto l’assicurazione scritta del tour operator circa la possibilità per il cane di stare all’aperto senza alcun tipo di problema. Invero parte attrice non ha dimostrato l’asserito inadempimento contrattuale da parte dell’intermediario, e conseguentemente l’esistenza di un danno risarcibile. Il Tribunale ha invertito l’onere della prova.

Il primo motivo non può essere accolto.

Infatti il Tribunale (v. in particolare alle ultime righe della terza facciata) ha implicitamente ritenuto che la convenuta MARYELE s.r.l.

in primo grado non ha contestato che la camera in cui l’attore avrebbe dovuto soggiornare, fosse inadeguata alle sue suddette esigenze; essenzialmente ombra e recinzione per il cane (infatti non ha indicato tale contestazione tra quelle esposte da detta parte).

Detto Giudice ha valutato quindi (sempre con motivazione implicita) che ciò fosse sufficiente per ritenere sussistente detta inadeguatezza, essendo irrilevanti tardive contestazioni successive al primo grado. Tale assunto appare immune dai vizi logici e giuridici lamentati (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 5356 del 05/03/2009: “L’art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti:’, e Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; tale principio di diritto vale con riferimento all’art. 167 cit. prima e dopo la novella, poichè quest’ultima non ha concretamente mutato la norma sul punto in questione).

La motivazione del Tribunale deve ritenersi caratterizzata da tale immunità da vizi pure con riferimento al punto centrale della parte di motivazione investita dalle doglianze in esame; e cioè con riferimento all’idoneità delle espressioni usate dal V. (nell’esporre le sue richieste all’impiegato della MARYELE) a chiarire che pretendeva non solo una spazio all’aperto per il cane, ma anche ombra e recinzione per quest’ultimo.

Infatti il Giudice sostiene che dette ulteriori pretese sarebbero implicite nella richiesta che il cane potesse stare all’aperto oltre che all’interno della camera; e, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, perviene a tale conclusione sulla base di una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

Dunque tutte le doglianze sopra esaminate (le altre sono inammissibili per genericità) vanno respinte in quanto prive di pregio.

Con il secondo motivo MARYELE s.r.l. denuncia “OMESSA O COMUNQUE INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA L’INFONDATEZZA DELL’ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA VIOLAZIONE DELLA L. 27 dicembre 1977, n. 1084, art. 17 (RATIFICA E ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO, FIRMATA A BRUXELLES IL 23 APRILE 1170)” esponendo censure da riassumere come segue. Il Tribunale di Firenze si limita a richiamare genericamente la normativa di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111. Ai sensi dell’art. 17 della Convezione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con L. 27 dicembre 1977, n. 1084, che disciplina il contratto di viaggio, il rapporto tra l’intermediario di viaggi e il viaggiatore va configurato come mandato con rappresentanza e il contratto fra l’agenzia intermediaria e l’organizzatore di viaggio è considerato come se fosse concluso con il viaggiatore stesso: conseguentemente delle inadempienze contrattuali risponde solo il “tour operator”, salva la possibilità di rivalsa nei confronti del gestore della struttura. La contemplano domini risulta chiara ed evidente dalla lettera dei contratto; che si è perfezionato solo nel momento in cui è pervenuta la conferma di prenotazione da parte del tour operator Eden Viaggi al signor V. tramite l’agenzia intermediaria con fax del giorno 11 agosto; e in base al combinato disposto dell’art. 1704 c.c. e art. 1388 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti della società rappresentante Maryele s.r.l., che è soggetto estraneo al contratto stesso. Il contratto specifica, altresì, che “l’agenzia venditrice non è responsabile per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione ed esecuzione del pacchetto turistico, che gravano direttamente sull’Organizzatore”.

Il motivo è privo di pregio.

Infatti la convenuta è stata citata in giudizio non in relazione ad eventuali inadempimenti del tour operator (o comunque in relazione al “… contratto fra l’agenzia intermediaria e l’organizzatore di viaggio …”), ma in quanto inadempiente a specifiche obbligazioni che proprio su di essa incombevano in relazione al rapporto giuridico instaurato con il V. (perchè non ha informato le strutture recettive circa l’essenzialità della adeguata sistemazione del cane ai fini della vacanza – recinto e tettoia – e non si è assicurata del rispetto delle istruzioni medesime); quindi è priva di base ogni deduzione difensiva volta trincerarsi (sulla base del predetto “mandato con rappresentanza …”) dietro l’eventuale responsabilità del solo “… Organizzatore … ” (che significativamente nella specie non è stato citato in giudizio, evidentemente in quanto l’attore V. ha ritenuto la non configurabilità di un suo inadempimento, non avendo la MARYELE s.r.l. provveduto a trasmettergli fedelmente e completamente le richieste del V. stesso concernenti il cane).

Ogni problematica in tema di rappresentanza (ed in particolare con riferimento a come detto “… Organizzatore …” ha operato sulla base di quanto comunicatogli dall’Agenzia) deve dunque ritenersi, sulla base di quanto ora esposto, estranea alla presente causa (nella quale – va ribadito – la MARYELE s.r.l. è chiamata a rispondere dei suoi comportamenti in relazione alle sue obbligazioni nei confronti della controparte; ed in particolare in relazione anzitutto all’esattezza di come ha riferito all’Agriturismo quanto richiesto da V.).

Il secondo motivo va dunque respinto.

Con il terzo motivo MARYELE s.r.l. denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, artt. 14 – 15, VIOLAZIONE DELLA L. 27 dicembre 1977, n. 1084, artt. 13, 15, e 22, (RATIFICA E ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO, FIRMATA A BRUXELLES IL 23 APRILE 1970)” esponendo censure che vanno riassunte nel modo seguente. Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, art. 14, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” prevede che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinalo da impossibilità della prestazione derivante da causa loro non imputabile”. Sia in base alla legge che al contratto sottoscritto dalle parti, la responsabilità per tutto ciò che concerne un eventuale disservizio delle strutture di accoglienza è da imputarsi alla responsabilità dell’organizzatore, quindi nella fattispecie del tour operator Eden Viaggi.

L’agenzia di viaggi non ha violato alcun obbligo derivante dal suo mandato. L’agenzia, infatti, si è limitata a vendere un pacchetto turistico già confezionato, dal tour operator, che prende visione preliminarmente delle strutture, decidendo poi di inserirle nel proprio catalogo di vendita ed ivi descrivendone le caratteristiche.

Nel caso di specie, alla pag. n. 85 del catalogo Borghi & Casali della Eden Viaggi si legge “ammessi animali”, senza alcuna limitazione. Con seguentemente, una volta che l’agenzia ha ricevuto l’assicurazione scritta dell’organizzatore sul fatto che il cane avrebbe potuto stare all’aperto – senza problemi (come è avvenuto), tutte le lamentele inerenti a “l’inadeguatezza della sistemazione per il cane” dovevano essere rivolte dal V. alla Eden Viaggi, responsabile nei confronti del viaggiatore.

Anche il terzo motivo non può essere accolto in quanto l’impugnata decisione è immune dai vizi denunciati.

Nella specie il “venditore” (l’agenzia), proprio in applicazione della predetta norma secondo la quale “.. l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità… “, è stato chiamato risarcire il danno in base alla sua responsabilità (a prescindere dunque da ogni questione circa la responsabilità dell’organizzatore, chiaramente ritenuto non inadempiente); e quindi la normativa in questione (certamente applicabile) non solo non suffraga le tesi della parte ricorrente, ma suffraga l’impugnata decisione; ove detto art. 14 viene infatti correttamente citato ed applicato.

Per il resto si rinvia a quanto già esposto a proposito dei precedenti motivi.

Il ricorso va dunque respinto.

Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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