Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6323 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5661-2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO

CASTRIGNANO’ giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI BRINDISI;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUN.E di BRINDISI, depositata il

24/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO;

udito l’Avvocato Cosimo Castrignanò, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 5661/16 proposto da S.S. nei confronti della Questura Brindisi il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. osserva quanto segue.

S.S. ha presentato ricorso avverso il decreto del Tribunale di Brindisi che aveva prorogato il suo trattenimento presso il centro di permanenza di Brindisi.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa in ragione dell’avvenuto sequestro del tablet del suo difensore per motivi di sicurezza.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la convalida del suo trattenimento effettuata otto giorni prima dello scadere del termine sollevando il mancato rispetto del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 comma 5 e il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, dalla cui combinata lettura si evincerebbe che la proroga va richiesta trascorso il precedente temine di trattenimento e che prima dello spirare del termine può esser richiesta solo l’espulsione o il respingimento.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La vicenda del trattenimento del tablet del difensore del ricorrente è una circostanza estranea al giudizio e comunque il difensore avrebbe potuto fornire relativa documentazione usufruendo di ulteriori adeguati strumenti per l’esercizio della sua funzione.

In ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto presentare istanza di rinvio anche brevissima ad horas per poter acquisire la documentazione dal proprio tablet.

L’assenza di tale richiesta rende la doglianza del tutto priva di consistenza.

Il secondo motivo è infondato.

La proroga viene evidentemente concessa a decorrere dalla data di scadenza del termine in corso. Priva di rilevanza è la circostanza che il provvedimento di proroga venga concesso qualche giorno prima poichè ciò che conta è la decorrenza. Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 28 aprile 2016.

Vista la memoria;

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che, in particolare,quanto alla dedotta circostanza del sequestro del tablet, si ribadisce che trattasi di evento avvenuto al di fuori del processo del quale non si rinviene traccia nel verbale e nel provvedimento del giudice di pace e che,come tale, non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità;

che,quanto alla proroga del trattenimento, è ovvio che la decorrenza di essa interviene a partire dal momento di scadenza del precedente provvedimento di trattenimento, così come è ovvio che la decisione sulla proroga debba avvenire prima della predetta scadenza dovendosi altrimenti disporre il rilascio dello straniero;

che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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