Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6322 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. I, 21/03/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 39, presso

l’avvocato SCIARRETTA FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANNECCHINO MARCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

Nonchè da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.C.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

13/08/2007 n. 194/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato, depositato il 13/8/2007, la corte d’appello di Salerno ha condannato il Ministero della Giustizia alla corresponsione a favore della ricorrente P.C. dell’importo di Euro 5683,00, per la durata irragionevole del giudizio avente ad oggetto azione di negatoria servitutis, durato dal 13/7/1988 al 9/4/2005.

La Corte territoriale, premesso che ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, occorre verificare quanta parte della durata del processo sia da ascrivere a responsabilità dell’amministrazione della giustizia nel suo complesso, (Giudice ed altra autorità chiamata a contribuire alla sua definizione) e quanta invece alla condotta delle parti, e che quindi non potevano essere addebitati all’amministrazione della giustizia i ritardi derivanti da richiesta di rinvio su accordo delle parti o chiesti da una parte senza l’opposizione dichiarata dell’altra, considerata la durata ragionevole del giudizio di 4 anni,attesi l’oggetto del giudizio, la pluralità di parti,la necessità di disporre ctu ed i chiarimenti, ha provveduto a scomputare i singoli periodi relativi ai rinvii chiesti dalle parti o da una senza opposizione dell’altra, pervenendo ad un totale di durata irragionevole di anni 11, mesi 4 e gg. 12.

Ricorre per cassazione la P., sulla base di. tre motivi.

Il Ministero si è costituito depositando controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, articolato sulla base di sette motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente impugna il decreto della corte d’appello di Salerno ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. art. 6 par. 1, 13 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per avere la corte d’appello quantificato l’indennizzo da irragionevole ritardo nell’importo di euro 500,00 per anno, utilizzando il riferimento alla posta in gioco in senso difforme dall’orientamento della CEDU. 1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omessa motivazione in ordine a punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la corte territoriale omesso di calcolare il periodo dalla notifica della citazione alla prima udienza, quindi altri quattro mesi ed otto giorni.

1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la corte salernitana posto a base della liquidazione di Euro 500,00 per anno una motivazione errata in diritto ed in fatto, avendo indicato la qualità di convenuta della P., attrice in riconvenzionale.

2.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Ministero denuncia il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo l’omesso esame della riconducibilità all’attività dell’ufficio L. n. 89 del 2001, ex art. 2, della stasi pluriennale subita dal processo a seguito della trasmissione alla sezione stralcio, ai sensi della L. n. 276 del 1997, art. 1 e successive modificazioni.

2.2.- Con il secondo motivo, il Ministero denuncia sotto il profilo del vizio di motivazione la mancata valutazione di una serie ulteriori di rinvii su istanza delle parti.

2.3. – Con il terzo motivo, il Ministero lamenta il vizio di violazione di legge, per non avere la corte salernitana tenuto in conto, ai fini della durata del processo, del comportamento delle parti che si è manifestato con continue richieste di rinvio, incidente anche sulla maggiore complessità dell’iter processuale.

2.4.- Con il quarto motivo, il Ministero denuncia il vizio di motivazione, per avere la corte territoriale omesso di valutare l’incidenza della seconda CTU sulla durata ragionevole.

2.5.- Con il quinto motivo, il ricorrente incidentale denuncia il vizio di motivazione per avere la corte territoriale ricompreso nella durata non ragionevole il rinvio dall’8/5/90 al 9/10/90, dovuto a motivi elettorali benchè formalmente indicato come d’ufficio.

2.6.- 2.7.- Con il sesto e settimo motivo, il Ministero denuncia sotto il profilo, rispettivamente, del vizio di motivazione e della violazione di legge, la mancata valutazione da parte della corte di merito della posta in gioco in termini di effettività, quale risultante dalla qualifica di contitolare della ricorrente.

3.1. I ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti.

3.2.- Sul piano logico, vanno esaminati prioritariamente i primi cinque motivi del ricorso incidentale.

Detti motivi sono da ritenersi inammissibili(motivi sub 4) e 5) e infondati i rilievi di seguito esposti, e relazionati nell’ordine ai singoli motivi:1) non può sostenersi la non computabilità(o in subordine, la computabilità a fini riduttivi) del periodo di stasi dovuto alla entrata in vigore della 1.276/1997 con la istituzione delle sezioni stralcio, in quanto non può ricondursi l’intervento normativo a “fattore di carattere extraprocessuale”, per trattarsi di contro di incidenza della modifica normativa sulla dinamica propria del processo; 2)-3) i rinvii a cui il Ministero fa riferimento sono stati dettati da esigenze difensive, la parte non ha neppure dedotto che sia stata posta in essere una strategia dilatoria, ed in ogni caso, spetta al giudice la direzione del procedimento, il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di regolare la sequenza dei differimenti nel modo meno inosservante dell’art. 81 disp. att. c.p.c. (sul principio, vedi Cass. 1715/08); 4) la durata ragionevole media del processo è stata valutata nei concreto dalla corte territoriale in quattro anni,così valorizzandosi gli elementi di fatto specificamente indicati, secondo il giudizio spettante al giudice del merito e non sindacabile dal giudice di legittimità, se non nei limiti della correttezza logico – formale e giuridica (sul principio, tra le tante, vedi Cass. 27162/2009); 5) il Ministero non ha indicato le ragioni della indicazione “formale” del rinvio come d’ufficio, il motivo è generico e nel resto richiederebbe a questa corte una valutazione di merito.

4.1.- Vanno esaminati a questo punto i motivi del ricorso principale, che per essere sostanzialmente collegati possono essere esaminati congiuntamente, altresì con i motivi 6) e 7) del ricorso incidentale,siccome attinenti ai quantum dell’indennizzo.

1 motivi del ricorso principale sono fondati, atteso che, quanto alla durata del giudizio, introdotto con atto di citazione, il dies a quo deve essere individuato nel momento della notifica dell’atto introduttivo, salvo, l’ipotesi in cui si accerti l’intento dilatorio della parte sotteso alla indicazione di un abnorme intervallo tra data della notifica ed indicazione della prima udienza (ipotesi neppure allegata nel caso), e vedi sul principio, la sentenza di questa corte, 7389 del 2005.

In relazione al quantum, va fatta applicazione dei principi più volte affermati da questa corte, come espressi, tra le altre, nelle pronunce 17922/2010(nella forma dell’ordinanza), 819/2010 e 21840/2009, che in merito si è così espressa: “i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea, che ha fissato un parametro tendenziale di Euro 1.000,00/1.500,00 per anno, non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda ( quali: l’entità della “posta in gioco”, apprezzata in comparazione con la situazione economico-patrimoniale della parte, che questa ha l’onere di allegare e dedurre; il “numero dei tribunale che hanno esaminato il caso in tutta la durala del procedimento”…) purchè motivate e non irragionevoli (tra le tante, Cass. n. 6039 del 2009; n. 6898 del 2008); in virtù della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non. emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale (costituiti appunto, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura delle medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico-patrimoniale dell’istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce della quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesioni di diritti diversi da quello in esame, la quantificazione deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno”.

Nella specie, la corte di merito ha valutato la posizione della parte di mera convenuta, anzichè anche di attrice in riconvenzionale, l’esito sfavorevole della lite, elemento non incidente sul quantum, salvo il caso di lite temeraria o di abuso del processo, ipotesi neppure allegate nel caso (sul principio, vedi le sentenze 24107/09 e 18875/2010), nonchè l’oggetto ed il valore della controversia, circostanze valutabili, ma non tali da legittimare la riduzione dell’indennizzo alla somma di Euro 500,00 per anno.

Quanto ai motivi sub nn. 6) e 7) del ricorso incidentale, è di piana evidenza l’infondatezza degli stessi, atteso che la posizione della P. di litisconsorte nel giudizio presupposto non può indurre a ritenere il riconoscimento “pro quota” dell’indennizzo, in quanto la parte,come tale, è titolare del diritto alla ragionevole durata, nè si realizza rispetto a tale diritto situazione alcuna di contitolarità con i litisconsorti nel giudizio presupposto.

3.- Conclusivamente, il decreto impugnato, in accoglimento del ricorso nei limiti sopra esposti, deve essere cassato e, decidendosi nel merito ex art. 384 c.p.c., tenuto conto degli elementi sopra esposti, va condannato il Ministero a versare alla P. la somma di Euro 11.300,00, oltre interessi dalla domanda, oltre le spese del giudizio di merito e di legittimità, negli importi liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibili i motivi quarto e quinto del ricorso incidentale, respinge gli ulteriori motivi del detto ricorso; accoglie il ricorso principale, cassa il decreto impugnato in relazione ai ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a P. C. la somma di Euro 11.300,00, oltre interessi legali dalla domanda; condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare a P.C. le spese del giudizio di merito e di legittimità, che liquida in Euro 445,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti, Euro 50,00 per spese, per il giudizio di merito, ed in Euro 965,00, oltre Euro 100,00 per spese, per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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