Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6322 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 08/03/2021), n.6322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36248/2018 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avv. Carlo Benini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Cons. Dott. Giuseppe De Marzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 19 novembre 2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da U.S., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che le dichiarazioni del richiedente, quanto al timore di persecuzione da parte di una setta contrapposta a quella degli (OMISSIS), alla quale apparteneva il padre, oltre a non essere coerenti e a presentare profili di genericità, contrastavano, sia pure parzialmente, con le informazioni desumibili dalle C.O.I.; b) che, pertanto, non era concreto il pericolo di subire, in caso di rientro nel Paese d’origine, una delle forme di danno grave alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) che dalle stesse C.O.I. non emergeva alcuna situazione di violenza indiscriminata in Edo State; d) che l’avere il richiedente intrapreso lo studio della lingua italiana, avere svolto attività di volontariato e, per un periodo, anche attività lavorativa, costituivano aspetti meritevoli, ma non espressivi di un effettivo radicamento nel territorio, tali da sconsigliare il rientro nel Paese di provenienza, dove si collocavano tutti i riferimenti familiari del ricorrente.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del richiedente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, rilevando che il Tribunale non aveva applicato, nel caso di specie, il principio dell’onere probatorio attenuato e non avere valutato la credibilità del ricorrente alla stregua dei parametri previsti dalle norme appena indicate.

La doglianza è inammissibile, per l’assoluta genericità di formulazione, che richiama i parametri normativi di valutazione della credibilità delle dichiarazioni, ma non si confronta in alcun modo con la portata della motivazione del decreto impugnato nè illustra sotto quali specifici profili il Tribunale avrebbe disatteso siffatti parametri.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), alla luce degli aspri e violenti conflitti di carattere etnico – religioso che caratterizzano la Nigeria.

Anche in questo caso, la doglianza è inammissibile, giacchè, in termini assertivi, fa riferimento all’esistenza di siffatti conflitti, senza specificare alcunchè e senza confrontarsi con il puntuale apparato argomentativo del decreto impugnato, con riguardo alla situazione di Edo State.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, alla luce dell’integrazione raggiunta in Italia dal ricorrente e della situazione di privazione dei diritti fondamentali, della condizione di estrema povertà dei motivi di salute che sconsigliavano il rientro in patria del richiedente.

Anche tale doglianza è inammissibile.

Invero, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’imrriigrazione (v. Cass. n. 17072 del 2018).

Nella specie, le considerazioni del ricorrente, quanto alla situazione del Paese di origine, sono di assoluta genericità, al punto che evocano persino motivi di salute, che non risultano essere stati rappresentati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese, dal momento che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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