Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6321 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. I, 21/03/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 21/03/2011), n.6321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.K. (cf. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di procuratrice dei coeredi J.E., J.L. e

B.D., nella qualità di erede di K.I.

B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso l’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

23/11/2007, n. 518/07 E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, S.K., in proprio e nella sua qualità di procuratrice di J.E., J. L. e B.D., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Perugia 05-11-2007, che aveva rigettato la domanda della ricorrente nei confronti del Ministero della Giustizia, volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in quanto mancava la relativa procura speciale. Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato, quanto alla qualità della ricorrente di procuratrice di altri soggetti, mancando, agli atti, la relativa procura speciale, e non rilevando al riguardo l’eventuale produzione nel giudizio presupposto.

Quanto alla posizione della ricorrente in proprio, il ricorso appare privo di autosufficienza (e dunque in punto inammissibile): la ricorrente non chiarisce in quale misura e per quale quota essa agisca in proprio e nella qualità di procuratrice di altri eredi.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 905,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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