Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6321 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/03/2010), n.6321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE E.G. DI GHIGLIA ELISABETTA & C SAS (OMISSIS), in

persona del suo legale rappresentante Sig.ra G.E.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 6, presso lo studio

dell’avvocato ARPINO LAURA, rappresentato e difesa dall’avvocato

VALTERO MORENO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., AGEN ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 594/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Prima Sezione Civile, emessa il 25/05/2005; depositata il 13/06/2005;

R.G.N. 1781/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

A seguito di un accertamento dal quale erano emerse molteplici violazioni di legge ed una rilevante evasione fiscale da parte della società COMEI di G.A., l’ufficio distrettuale delle imposte dirette di Genova, nel tentativo di procedere all’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore, acciaro che il predetto G. si era spogliato dell’intero patrimonio dapprima attraverso la strumentale costituzione di una società (la “Immobiliare EG”) facente capo ai figli E. e C., poi per effetto dell’alienazione alla medesima di cespiti urbani e rustici di sua proprietà. L’ufficio chiese, pertanto, che il tribunale di Genova dichiarasse la inefficacia relativa delle alienazioni, ai sensi del disposto dell’art. 2901 c.c..

Il giudice di primo grado accolse la domanda.

L’impugnazione proposta dalla Immobiliare EG fu rigettata dalla corte di appello di Genova.

La sentenza è stata impugnata dalla società soccombente con ricorso per Cassazione articolato in 2 motivi, ciascuno composto di 2 sub- motivi.

L’intimata agenzia delle entrate (subentrata al ministero originariamente costituito) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2697, 2641, 2758, 2759, 2808 ss. c.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia;

violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115 e 116 c.p.c.) e dei principi che disciplinano la prova indiziaria; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il motivo è privo di pregio.

Esso riproduce pedissequamente il secondo motivo di appello, cui la corte di merito, con motivazione congrua, articolata e scevra da vizi logico-giuridici, ha fornito esaustiva risposta, affermando principi che questo collegio interamente condivide, non senza osservare, ancora, che la stessa giurisprudenza citata dalla difesa del ricorrente a suffragio della propria tesi dell’assenza, nella specie, dell’eventus damni con riferimento alle pregresse concessioni di ipoteche da parte del G., si è espressa in senso affatto speculare rispetto a quello echeggiato in ricorso, essendosi, in realtà affermato da questa corte (Cass. 7119/1996) che la disposizione contenuta nell’art. 2901 cod. civ., comma 3, in forza della quale non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto, ha la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, ex art. 1219 cod. civ., e non nell’assenza di una diminuzione della sua garanzia patrimoniale generale, che è peraltro giuridicamente determinata non dalla prestazione in quanto tale, ma dall’atto che ha dato origine all’obbligazione adempiuta, questo semmai assoggettabile ad azione revocatoria, ed è norma non applicabile, nè in via di interpretazione estensiva, nè per analogia, alla concessione di ipoteca per debito già scaduto, che è negozio di disposizione patrimoniale, suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore comune nei confronti degli altri creditori, potendo concretamente, seppure in modo mediato, condurre allo stesso risultato finale della alienazione del bene assoggettato alla garanzia, ed è quindi aggredibile con azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c.. Con l’ulteriore conseguenza – va aggiunto – della irrilevanza di una eventuale decurtazione del ricavato in ipotesi vincolato al soddisfacimento delle ragioni di altri creditori titolari anch’essi di diritti reali di garanzia immobiliare, e della inconferenza dell’ulteriore richiamo alla giurisprudenza di questa corte in tema di strumentante necessaria della destinazione del prezzo di un’alienazione al pagamento di debiti scaduti del venditore, poichè, come correttamente rileva la sentenza impugnata, non era dato conoscere la sorte dell’incremento pecuniario introdotto nel patrimonio del debitore, e in particolare se e quali atti solutori necessari fossero stati compiuti nei confronti degli altri creditori.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione (e/o mancata applicazione) di norme di diritto (artt. 115, 116 c.p.c., artt. 2121, 2128, 2129 c.c.);

motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo, che lamenta una pretesa violazione, da parte della corte territoriale, delle regole interpretative dettate in tema di presunzioni, non ha giuridico fondamento.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha puntualmente e specificamente elencato gli elementi presuntivi univocamente funzionali ad integrare la prova della scientia damni (ff. 13-14 della sentenza impugnata), con argomentazioni del tutto esenti da vizi logico-giuridici, che questo collegio interamente condivide. Il ricorso è pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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