Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6320 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. I, 25/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 25/02/2022), n.6320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25605/2020 proposto da:

V.G., in proprio e quale genitrice del minore

Vu.Gi., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Laghezza Antonio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., nella qualità di curatore speciale del minore

Vu.Gi., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

da sé medesima;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo:

V.M.G., in proprio e quale genitrice del minore

Vu.Gi., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Laghezza Antonio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., nella qualità di curatore speciale del minore

Vu.Gi., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

da sé medesima;

– controricorrente –

contro

D.F.P., quale tutore provvisorio, P.C. quale

difensore d’ufficio, P.M.M. presso la Corte d’Appello di Lecce;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

pubblicata il 11/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 20 gennaio 2017 il pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni di Taranto instava per l’apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono di Vu.Gi., nato il (OMISSIS), reputando che la madre V.M.G. (unico genitore che avesse riconosciuto il bambino) fosse incapace di educare il neonato. Il nominato Tribunale, avendo riguardo all’accertamento della situazione abitativa di grave degrado e alla condizione di V.M.G., che risultava affetta da un deficit cognitivo, disponeva il collocamento del piccolo Gi. e della madre presso una casa famiglia e l’affido etero-familiare del minore. A seguito dell’espletamento di una consulenza tecnica psicologica sulla madre del minore, il Tribunale per i minorenni si pronunciava escludendo potesse essere accolta la richiesta di affidamento del bambino alla zia V.G., riconosceva lo stato di abbandono del medesimo e dichiarava la madre decaduta dalla potestà genitoriale.

2. – Contro tale decisione proponevano appello, con due distinti ricorsi, M.G. e V.G.. La Corte di appello di Lecce riuniva i giudizi impugnatori e, nominato un curatore speciale, costituitosi con memoria, pronunciava in data 7 giugno 2018 sentenza con cui rigettava entrambi i gravami. Negava fondamento al motivo di impugnazione basato sulla nullità del procedimento derivante dalla mancata nomina di un difensore del minore (visto che non vi avevano provveduto né il tutore provvisorio, né il Tribunale, d’ufficio). La stessa Corte del merito, poi, escludeva, sulla scorta dell’esperita consulenza tecnica, che potessero essere accolte le censure delle appellanti quanto all’accertata sussistenza dello stato di abbandono e alla esclusione di disporre un affido endofamiliare del minore presso la zia G..

3. – A tale pronuncia le appellanti soccombenti hanno opposto due ricorsi per cassazione. Quello di V.M.G. articolato in cinque motivi; quello di V.G. in otto motivi. Il tutore provvisorio e il curatore speciale, pur intimati, non hanno svolto difese.

4. – Con ordinanza del 7 maggio 2019, n. 12020, questa Corte:

-) ha accolto i primi due motivi dei ricorsi di G. e V.M.G. in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di adozione, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, u.c. e art. 10, comma 2, come novellati dalla L. n. 149 del 2001, il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi, fin dalla sua apertura, con l’assistenza legale del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico; ne deriva, in caso di omessa nomina di quest’ultimo cui non segua la designazione di un difensore d’ufficio, la nullità del procedimento de quo, non avendo potuto il minore esercitare il contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito; in tal caso, va peraltro esclusa la rimessione del giudizio in primo grado, giacché tale rimessione, comunque contraria alle esigenze di speditezza del procedimento diretto all’accertamento dello stato di adottabilità, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., e il giudice di appello deve procedere, a norma dell’art. 354 c.p.c., comma 4, alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati per il loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo di difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore”.

-) ha accolto il terzo motivo in applicazione del principio per cui nel giudizio d’appello sull’adottabilità del minore va disposta la convocazione degli affidatari di cui alla L. n. 183 del 1984, art. 5, comma 1, come modificato dalla L. n. 173 del 2015, art. 1, comma 2, non essendo sufficiente l’audizione dei predetti soggetti operata in primo grado.

Il tutto con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.

5. – Con sentenza dell’11 agosto 2020, La Corte d’appello di Lecce, sezione minorenni, ha rigettato gli appelli proposti da V.M.G. e V.G..

6. – Contro la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cinque mezzi V.M.G. e V.G..

L.A., curatore speciale del minore Vu.Gi. resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. – I due ricorsi, che qui si riuniscono, contengono identici motivi.

Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, artt. 4,8,14 e 15 come modificata dalla L. n. 149 del 2001, art. 3,artt. 30 e 31 Cost., art. 8 della Convenzione EDU e correlato art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e protocolli addizionali.

Il secondo mezzo denuncia nullità del procedimento e della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c..

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 18 del 2020, art. 89 convertito con modificazioni dalla L. n. 29 del 2020, degli artt. 737-742 bis c.p.c., art. 111cost., comma 2, e art. 6 della Convenzione EDU.

Il quarto mezzo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 4, art. 10, comma 2, come modificata dalla L. n. 149 del 2001, artt. 78 e 86 c.p.c., art. 6 della Convenzione EDU e protocolli addizionali e dell’art. 336 c.p.c., comma 4, mancato rispetto del principio del contraddittorio e del correlato diritto di difesa. Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della cognizione del giudice del rinvio ex art. 384 c.p.c., comma 2, e art. 394 c.p.c., nonché nullità della sentenza d’appello per avere la Corte territoriale omesso di uniformarsi al principio enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza del 7 maggio 2019, numero 12020, per mancata rinnovazione degli atti ex art. 354 c.p.c., comma 4 e art. 356 c.p.c..

I ricorsi vanno accolti.

8.1. – E’ logicamente prioritario l’esame del quinto mezzo.

Esso è manifestamente fondato, attesa la violazione, da parte della Corte d’appello, del precetto fissato dall’art. 384 c.p.c., il quale impone al giudice del rinvio di “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”, la qual cosa sta a significare che, in ipotesi, quale l’attuale, di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, sicché il giudice del rinvio deve uniformarsi tanto alla regula iuris, quanto alle premesse logico-giuridiche della decisione (ex permultis Cass. 22 agosto 2018, n. 20887).

Nel caso in esame questa Corte ha tra l’altro stabilito che “il giudice di appello deve procedere, a norma dell’art. 354 c.p.c., comma 4, alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati per il loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo di difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore”.

Con tale statuizione la Corte d’appello ha ritenuto di porsi in frontale contrasto, ritenendo che “non deve rinnovarsi l’istruttoria esperita in primo grado avendo la curatrice speciale, con la propria comparsa di costituzione, espressamente accettato il processo nello stato in cui si trova ed avendone richiesta la definizione con rigetto dell’appello”, circostanza, quest’ultima, evidentemente priva, peraltro, del benché minimo rilievo, sol che si consideri che, se era stato accettato dalla curatrice, non lo era stato certo dalle V., riguardo alle quali il giudice di merito ha ritenuto di poter rilevare che queste ultime, con gli atti d’appello, non avrebbero svolto “alcuna critica effettiva all’operato del consulente tecnico d’ufficio che ha valutato le condizioni soggettive della giovane madre”, finendo in tal modo per aggirare quanto stabilito nella ordinanza rescindente la quale con tutta chiarezza esigeva la rinnovazione degli atti del procedimento, ivi compresa, senza dubbio, la consulenza tecnica d’ufficio.

Occorre aggiungere che, secondo le ricorrenti, la dichiarazione dello stato di adottabilità non sarebbe stata attinta dalla precedente decisione di questa Corte, non avendo essa rinviato in prime cure, ed avendo solo disposto la rinnovazione degli atti nulli: viceversa, a monte della disposta rinnovazione degli “altri atti compiuti in primo grado” (art. 354 c.p.c., comma 4, richiamato dalla decisione rescindente), questa Corte ha dichiarato “la nullità del procedimento de quo, non avendo potuto il minore esercitare il contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito”, il che travolge evidentemente la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.

Dopodiché non coglie nel segno il riferimento che l’impugnata sentenza opera alla fattispecie del litisconsorte necessario pretermesso che interviene volontariamente in appello ed accetta la causa nello stato in cui si trova, ed al principio di diritto affermato da Cass. 26631/2018, ivi richiamata: si tratta di due fattispecie del tutto diverse e non comparabili, poiché nel caso succitato, l’accettazione del processo nello stato in cui si trova è frutto di una libera determinazione della parte, conseguente ad una personale valutazione in ordine alla gestione del proprio diritto di difesa; nel caso in esame, invece, la rinnovazione degli atti nulli – all’esito della quale la decisione sullo stato di adottabilità verrà nuovamente adottata – è imposta dal principio di diritto affermato dalla Corte Suprema, al quale il giudice di rinvio “deve uniformarsi”, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Ora, nella menzionata ipotesi, in applicazione della logica del sistema, che vede la Corte di cassazione al vertice dell’ordinamento (artt. 111 Cost. e art. 65 ord. giud.), il giudice del rinvio è soggetto non solo alla legge (art. 101 Cost.), ma ad una decisione rescindente adottata in sede di legittimità, sicché è evidente non solo che l’accettazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado non è predicabile nei confronti delle ricorrenti, che tale accettazione non hanno espresso, ma non è configurabile neppure per la stessa curatrice, stante il dictum cogente derivante dal principio di diritto, secondo cui il minore “deve” “esercitare il contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito”.

8.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

9. – La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, la quale provvederà alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati per il loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo di difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore, oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il quinto motivo dei ricorsi, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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