Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6320 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/03/2010), n.6320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di TIVOLI in persona del Sindaco pro tempore (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 46, presso

lo studio dell’avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che lo rappresenta e

difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ZEUS DI GABRIELLI DONATELLA & C SAS (OMISSIS),in

persona del Curatore Avv. C.D. elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10, presso lo studio

dell’avvocato NICOLAMARIA LAURA, che lo rappresenta e difende con

delega a margine del controricorso; ASSITALIA LE ASSICURAZIONI

D’ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale Avv.

F.M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

87, presso lo studio dell’avvocato SEMINAROTI ALDO, che la

rappresenta e difende con delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

COND VIALE (OMISSIS), GENERALI ASSIC SpA;

– intimati –

sul ricorso 31683-2005 proposto da:

CONDOMINIO VIALE (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in persona

dell’amministratore Sig. N.A. elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO

CLEMENTINO, che lo rappresenta e difende per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

COM (OMISSIS), FALL ZEUS DI GABRIELLI DONATELLA & C SNC,

GENERALI

ASSIC SPA, ASSITALIA SPA;

– intimati –

sul ricorso 31690-2005 proposto da:

ASSICURAZIONI GENERALI SPA in persona dei suoi Legali Rappresentanti

Dott. D.T.D. ed Ing. B.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio

dell’avvocato MORGANTI DAVID, che lo rappresenta e difende con delega

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di VIALE (OMISSIS), (OMISSIS), in persona

dell’amministratore Sig. N.A. elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO

CLEMENTINO, che lo rappresenta e difende per delega a margine del

controricorso a ricorso incidentale;

– controricorrente –

e contro

COM (OMISSIS), FALL ZEUS DI GABRIELLI DONATELLA & C SAS,

ASSITALIA

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3997/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Quarta Sezione Civile, emessa il 6707/2004;

depositata il 22/09/2004; R.G.N. 545/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato RUGGERO FRASCAROLI;

udito l’Avvocato ALDO SEMINAROTI;

udito l’Avvocato CLEMENTINO PALMIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 25-30 novembre 1994 la s.n.c. Grossmarket conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Tivoli ed il condominio di viale (OMISSIS), a (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti alla propria attività commerciale per l’invasione di liquami nel proprio esercizio, verificatosi nel luglio del 1994, per il difettoso funzionamento della condotta fognante del condominio e di quello adiacente del collettore comunale. I convenuti contestavano la domanda e chiamavano in causa i rispettivi assicuratori.

Il Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c., condannava i convenuti in solido a pagare L. 160.088.620. Con sentenza revocava detta ordinanza dichiarando la responsabilità soltanto del Comune di Tivoli e rigettava la domanda di questo nei confronti della sua assicurazione Assitalia. Il Condominio di viale Trieste e le Assicurazioni Generali interponevano appello incidentale per la disposta compensazione delle spese.

Con sentenza del 22 settembre 2004 la Corte di appello di Roma riformava la sentenza di primo grado sulle seguenti considerazioni:

1) le consulenze di ufficio – una resa in sede di accertamento tecnico preventivo, e l’altra in sede di cognizione ordinaria – avevano concordemente rilevato che la frana del terreno, verificatasi nel luglio 1994, causa della rottura e dell’occlusione delle condutture comunale e condominiale e della via che i liquami si erano creata lungo il fiume, era stata cagionata da perdite di entrambe dette condutture che avevano progressivamente dilavato il materiale di riporto, provocando il cedimento dei terreni sovrastanti; 2) i C.T.U. avevano concordemente accertato che le immissioni di scarico nel condotto condominiale erano modeste e che perciò le perdite di esso avevano avuto un’ incidenza limitata nella produzione dell’evento franoso, pur se il C.T.U. B. aveva evidenziato che il condotto fognario del condominio non era correttamente allacciato al depuratore cd. di San Giovanni come (previsto dalla normativa comunale, ma fino al 1998 lo scarico avveniva attraverso una condotta da cui erano 2) refluiti dei liquami che avevano invaso i locali della Grossmarket e perciò anche il Condominio, ancorchè in misura minore – 20% – era responsabile; 3) la s.p.a. Assicurazioni Generali era tenuta a manlevare il condominio perchè le acque nere di questo sono refluite nei locali della Grossmarket a causa della frana che ha occluso il condotto condominiale, ancorchè l’invasione dei locali predetti avrebbe potuto esser più contenuta se esso fosse stato allacciato alla conduttura comunale; 4) pertanto il danno era assimilabile al rigurgito di fogna determinato da guasto o rottura del condotto condominiale, evento ricompreso nella polizza; 5) la s.p.a. Assitalia garantiva invece il Comune da rotture accidentali della rete fognaria, mentre la frana, determinante l’occlusione del collettore comunale, era dovuta allo stato di dissesto di questo, ed infatti dopo l’accaduto il Comune aveva avviato i lavori di rifacimento del medesimo; 6) il Comune, il condominio e le Assicurazioni Generali erano da condannare in solido al pagamento delle spese di primo e secondo grado.

Ricorre in via principale il Comune di Tivoli, cui resistono il condominio di Viale (OMISSIS), a (OMISSIS), e le assicurazioni Generali s.p.a., che propongono altresì ricorso incidentale.

Resistono il Fallimento della società Zeus, già Grossmarket, e l’Assitalia Assicurazioni d’Italia al ricorso principale, e il condominio di Viale (OMISSIS), a (OMISSIS) al ricorso incidentale delle assicurazioni Generali s.p.a.. Quest’ultima e il Fallimento della società Zeus hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Il primo motivo del ricorso principale del Comune di Tivoli e del ricorso incidentale del Condominio di Viale (OMISSIS), a (OMISSIS) possono esaminarsi congiuntamente.

1.1 – Con il primo motivo il Comune di Tivoli deduce: “Violazione degli artt. 2051, 2055 e 2697 c.c. degli artt. 193 e 194 c.p.c..

Omessa, insufficiente illogica e contraddittoria motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e comunque rilevabili d’ufficio”.

A.- La sentenza impugnata si basa sulla consulenza in sede di A.C.T.P. e sulla C.T.U. mentre esse sono differenti ed inconciliabili tra loro. Infatti la consulenza in sede di A.C.T.P. afferma che le perdite alle condutture del Comune e del condominio, che correvano in parallelo nel sottosuolo, potevano esser dovute a difettosità delle stesse, mentre il C.T.U. ha accentuato la precaria tenuta dei collettori comunali. Quindi la Corte di merito non poteva affermare di condividere entrambi gli accertamenti tecnici e poichè non vi è prova del dilavamento da parte della conduttura fognaria del Comune prima della frana, resta invece la prevalente responsabilità del Condominio che pacificamente non si era allacciato al depuratore San Giovanni, ma scaricava in una condotta da cui era refluita la maggior parte dei liquami che avevano allagato i locali della Grossmarket.

Nè il cattivo stato di manutenzione della conduttura del Comune può esser dedotto dalla circostanza che dopo la frana ed il danneggiamento delle conduttore il Comune rifece il collettore di alimentazione dell’impianto San Giovanni. Il fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del Comune, ed il nesso di causalità con le condizioni di manutenzione del bene in custodia, è ravvisabile nella frana e nell’irregolare allaccio della conduttura del Condominio che aveva notevolmente aumentato i danni della Grossmarket e sul punto la sentenza impugnata è viziata ai sensi degli artt. 2051 e 2697 c.c..

A.1) Con il primo motivo del ricorso incidentale il Condominio di Viale (OMISSIS) a (OMISSIS) deduce che illogicamente la Corte di merito ha attribuito al condominio la responsabilità del 20% a fronte di una compartecipazione nell’allagamento dell’1% essendo pacifico che la condotta condominiale era parallela a quella comunale e al di sotto del vecchio collettore, sì che non poteva causare la frana e smottare la condotta comunale e perciò, ancorchè non correttamente allacciata, la conduttura condominiale non poteva aggravare i danni.

I motivi sono infondati.

Come emerge dalla narrativa – punto 1) della riassunta motivazione della sentenza impugnata – la Corte di merito ha esaminato entrambe le consulenze di ufficio ed ha evidenziato, con motivazione congrua ed esauriente, le ragioni per le quali – in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili ha determinato il grado delle colpe concorrenti, attribuendo minima efficienza causale alla conduttura condominiale rispetto a quella comunale nella determinazione della frana – che perciò ha escluso potesse configurare il caso fortuito – del sovrastante terreno, causa delle rotture delle condutture, delle occlusioni di esse e degli sversamenti nei locali della Grossmarket. Pertanto la critica di contraddittorietà è infondata, mentre per la restante parte si risolve in un’inammissibile richiesta di una diversa valutazione di merito.

B. Con la seconda censura il Comune di Tivoli deduce che, in subordine alla domanda di reiezione integrale di ogni pretesa nei suoi confronti per le ragioni sopra esposte deve esser impugnato anche il capo della sentenza che ha accolto parzialmente la domanda del Comune in appello per accertare la corresponsabilità del Condominio nella causazione del danno oggetto di causa in capo al condominio di viale (OMISSIS).

La sentenza impugnata ha evidenziato che il corretto allaccio del Condominio alla conduttura comunale avrebbe notevolmente ridotto i danni e tuttavia illogicamente non ha attribuito in misura prevalente i danni alla responsabilità del condominio. In subordine se il titolo della responsabilità è la custodia, è incomprensibile perchè la misura della responsabilità non è paritetica.

La censura è assorbita dalle considerazioni che precedono.

C) Con la terza censura lo stesso Comune lamenta che è analogamente illogico il capo della sentenza che accerta l’inoperatività della polizza dell’Assitalia, mentre non vi è prova che la rottura della conduttura fosse anteriore alla frana e quindi tale rottura è accidentale non potendosi neppure escludere che la causa della rottura sia stata la fuoriuscita delle acque nere della conduttura del condominio.

La censura è inammissibile perchè sollecita una diversa valutazione degli accadimenti come ricostruiti dalle C.T.U. ed in narrativa evidenziati.

D) Infine il Comune ritiene che le spese dovranno esser riformate in relazione alla soccombenza.

Il rigetto delle censure che precedono assorbe la richiesta.

2. – Le Assicurazioni Generali con il ricorso incidentale deducono:

“)Violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 cod. civ..

Violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione delle clausole di polizza – Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

La polizza assicurativa comprendeva il settore A contro i danni diretti e materiali arrecati al fabbricato da acqua condotta a seguito di guasto o rottura accidentale degli impianti igienici, con esclusione dall’indennità dei danni derivati dal rigurgito di fogna nonchè delle spese per riparare o sostituire impianti o parti di essi.

Questa clausola non interessa perchè i danni di cui è controversia sono a terzi e non al fabbricato o alla sua conduttura.

Il settore C per la responsabilità civile dell’assicurato condominio concerneva danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale nella sua qualità di proprietario, con l’intesa che la responsabilità per i danni a cose prodotte da spargimento di acqua era ricompresa soltanto se il danno è conseguente a guasto o rottura di tubazioni o condutture, con esclusione dei danni risarcibili per garanzie di cui al settore A, ferme le esclusioni e le limitazioni previste per il settore A. Quindi i danni al fabbricato per rigurgito di fogna non erano indennizzabili, neppure se cagionati a terzi perchè il rigurgito è escluso dal settore A. La condotta condominiale non era poi stata rotta o non si era guastata, ma era stata occlusa dalla frana cagionata dalla conduttura comunale. Se poi la frana era dovuta alla rottura della conduttura condominiale allora non era accidentale. E l’accidentalità è da escludere se la causa dell’evento è la gestione non corretta di un impianto da parte del danneggiante.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha evidenziato che la frana causata dalle perdite del collettore comunale che ha dilavato il materiale di riporto del sovrastante terreno ha rotto la conduttura condominiale – e di conseguenza si sono allagati i locali della Grossmarket – e perciò, interpretando la clausola di polizza, ha ritenuto che la responsabilità del Condominio rientrasse in essa in quanto rottura non determinata dal comportamento del condominio e perciò accidentale, pur attribuendogli una percentuale di responsabilità perchè non essendosi allacciato al collettore comunale ha aggravato le conseguenze dannose.

Tale interpretazione è immune da vizi logici e giuridici e peraltro non è neppure prospettata la violazione di canoni ermeneutici da parte dei giudici di merito.

3.- Concludendo i ricorsi vanno respinti.

Si compensano le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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