Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6320 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3253-2016 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

COSMO CASTRIGNANO’ giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI BRINDISI;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRINDISI, depositato il

06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO;

udito l’Avvocato Cosimo Castrignanò, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 3256/16 proposto da G.E. nei confronti della Questura Brindisi il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue:

Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., osserva quanto segue.

G.E. ha presentato ricorso avverso il decreto di convalida del trattenimento del Giudice del Tribunale di Brindisi che assume in contrasto con la corretta applicazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, in quanto non è stato dato avviso dell’udienza innanzi al giudice di pace al proprio difensore di fiducia.

Il ricorso è inammissibile.

Dal provvedimento impugnato non risulta la nomina del difensore di fiducia, nè il ricorrente indica la presenza di detta nomina nel fascicolo d’ufficio nè fornisce indicazioni ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ove la stessa nomina sia rinvenibile tra gli atti di causa.

Il motivo risulta pertanto basato su una mera propalazione del ricorrente senza alcun possibile riscontro dell’esattezza di quanto affermato.

Da ciò discende che la censura proposta nel ricorso sotto il profilo deve ritenersi inammissibile.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.;

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 26 aprile 2016.

Vista la memoria;

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che in particolare,l’indicazione di dove fosse rinvenibile negli atti di merito la procura doveva essere effettuata nel ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali i non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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