Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6320 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 08/03/2021), n.6320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26018/2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, via B. Tortolini,

30, presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi, e rappresentato

e difeso dall’avvocato Nazzarena Zorzella;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato in data

11/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Cons. Dott. Giuseppe De Marzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato in data 11 agosto 2018 il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da S.S., cittadino del (OMISSIS) avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che le dichiarazioni del ricorrente non erano tali da comprovare la sussistenza del pericolo posto a fondamento della domanda, alla luce delle numerosissime contraddizioni riscontrate e del progressivo arricchimento con circostanze favorevoli e strumentali all’ottenimento del provvedimento positivo; b) che, oltre al pericolo di subire un danno grave riconducibile alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), era del pari insussistente la situazione di violenza generalizzata, ai fini dell’applicazione dell’art. 14, lett. c) dello stesso D.Lgs., dal momento che la consultazione delle C.O.I. più recenti non consentivano di cogliere in Bangladesh alcun tipo di conflitto armato, tale da poter porre in serio pericolo l’incolumità della popolazione civile; c) che la mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente non consentiva di dare credito neppure alle riferite esperienze traumatiche vissute in patria e durante il viaggio, con la conseguenza che la richiesta doveva ritenersi giustificata esclusivamente da motivi economici.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del richiedente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 24,111 Cost., art. 101 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b).

Si rileva: a) che la valutazione di non credibilità del richiedente era stata espressa per la prima volta dal Tribunale, laddove la commissione territoriale aveva rigettato la richiesta in quanto sorretta da mere motivazioni di ordine economico; b) che, tuttavia, sulla questione, non sollevata dalla parte pubblica, non si era sviluppato alcun contraddittorio, disponendo una nuova audizione del richiedente.

La doglianza è infondata, dal momento che, in tema di protezione internazionale, l’oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l’accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata (v., ad es., i principi espressi da Sez. 6-1, ordinanza n. 20492 del 29/09/2020). Ne discende che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente – oggetto di una disciplina procedimentalizzata della quale si dirà infra nell’esame del secondo motivo – rappresenta, non una questione estranea al thema decidendum posto dall’atto introduttivo o dalle difese di parte convenuta – ossia suscettibile di essere rilevata d’ufficio: ciò che rappresenta il presupposto di operatività dell’art. 101 c.p.c., comma 2 – ma una ineludibile componente del giudizio di accertamento dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8, art. 14, lett. b), del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione dell’art. 132 c.p.c..

Si osserva che le contraddizioni rilevate dal Tribunale sono meramente apparenti, con la conseguenza che il giudizio espresso rappresenta il risultato di una valutazione soggettiva concentrata su aspetti prevalentemente secondari.

La doglianza è fondata.

Questa Corte ha chiarito che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Sez. L, ordinanza n. 10 del 04/01/2021).

Nella specie, le contraddizioni rilevate dal Tribunale non sono ancorate, assumendo come base di riferimento quanto indicato nella motivazione del decreto impugnato, a sicure risultanze processuali.

Invero: a) nella narrazione non sono chiariti i momenti nei quali il ricorrente ha cercato di rivolgersi alla polizia, ossia quando ha preso contezza, secondo le sue stesse deduzioni, della sostanziale inutilità di richiedere protezione in assenza di denaro per sostenere le proprie istanze; b) non è pertanto sicuro – ossia non è un dato che emerge dai dati indicati dal provvedimento a fondamento delle proprie conclusioni – che il ricorrente abbia prima negato di essersi rivolto alla polizia, per poi ammetterlo; c) che, in ogni caso, anche la significatività di un eventuale mendacio sul punto avrebbe dovuto essere verificata alla stregua di un esame delle condizioni reali di protezione assicurate nel Paese, alla luce delle informazioni pur genericamente menzionate nel provvedimento impugnato; d) che, ancora, del tutto equivoco è il riferimento – strettamente correlato alla portata della domanda rivolta quanto alla violenza subita e al rapporto con altro soggetto, il venditore di patate, – ad un singolo usuraio, che, di per sè, non rivela alcun contrasto col numero complessivo di persone ai quali ci si era rivolti per ottenere denaro; e) che anche le dichiarazioni relative alla casa di abitazione, sempre alla luce dei brani riportati in motivazione, non sono collocate nello sviluppo cronologico e non rivelano significative contraddizioni; f) che del tutto non rilevante è il tema della lieve differenza di età, al momento della partenza, visto che comunque il richiedente sarebbe stato minorenne, talchè si sarebbe dovuto illustrare il significato indiziante di un mendacio sul punto.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della protezione umanitaria.

Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, che investe i presupposti di riconoscimento delle forme principali di protezione internazionale, il motivo resta assorbito.

4. In conseguenza, va rigettato il primo motivo e accolto il secondo, con assorbimento del terzo. Il decreto impugnato va, quindi, in relazione al disposto accoglimento, cassato con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa il decreto in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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