Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6320 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15040-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

APRILE ALESSANDRA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISPICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1180/2017 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Giudice di pace di Ispica, con sentenza n. 51/2013, rigettava la domanda di risarcimento di danno patrimoniale proposto dall’attuale ricorrente nei confronti del Comune per un sinistro stradale del 30 aprile 2011, danno che secondo l’attore sarebbe derivato dall’avere egli urtato – sempre secondo l’attore, inevitabilmente -, guidando la propria automobile Alfa 156, una fila di mattoni posti trasversalmente su una via comunale. Il giudice rigettava determinando “un concorso di colpa a carico dell’attore”. Quest’ultimo proponeva appello, cui il Comune resisteva. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 25 ottobre 2017, rigettava il primo motivo d’appello (che aveva addotto illogicità o contraddittorietà motivazionali) e dichiarava inammissibili ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, gli altri motivi (essendo la causa di valore inferiore a Euro 1100 e non riguardando contratti ex art. 1342 c.c. stipulati, il Giudice di pace, ad avviso del Tribunale, aveva pronunciato secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c.; e l’appellante non aveva censurato in fatto senza indicare le norme costituzionali, comunitarie, processuali violate o i principi della materia violati).

G.A. ha depositato ricorso, da cui l’intimato Comune di Ispica non si è difeso.

Il ricorso si articola in tre motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo con riferimento all’art. 115 c.p.c.. Il motivo verte sulla dinamica del sinistro.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su un punto decisivo. Anche questo motivo riguarda la dinamica del sinistro e concerne pure le prove.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o errata applicazione dell’art. 24 Cost., art. 2051 c.c., art. 116 c.p.c. e art. 339 c.p.c., comma 3. Il motivo ripropone, sulla base dell’art. 112 c.p.c., quanto era stato proposto nel secondo motivo d’appello, laddove il Tribunale si è pronunciato a pagina 3 della sentenza impugnata.

Il ricorrente ha depositato anche memoria, nella quale ribadisce le proprie prospettazioni.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.1 Premesso che, nella sua sostanza, il ricorso tenta di condurre alla qualificazione di appellabile quel che tale non era, essendo stata emessa la sentenza di secondo grado sul presupposto che l’appello presentato dal ricorrente fosse soggetto al regime della c.d. limitazione dei motivi per quanto già sopra si è evidenziato, non può non rilevarsi che il ricorso patisce una evidente inammissibilità.

1.2 Infatti, il primo motivo è inammissibile in primo luogo perchè invoca il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 senza chiaramente individuare il fatto discusso e decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame, considerato che censura la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto di condividere quella del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del concorso di colpa, e ciò chiedendo espressamente di verificare se “gli elementi di fatto dedotti e dimostrati dall’odierno ricorrente sono stati correttamente valutati”: il che appalesa il perseguimento proprio di un inammissibile riesame della quaestio facti.

A ciò si aggiunge, in secondo luogo, che, in conseguenza di quanto appena rimarcato, la censura mira ad avvalersi dell’art. 115 c.p.c. senza però rispettare i criteri dettati da Cass. sez. 3, 10 giugno 2016 n. 11892 (per cui nel ricorso per cassazione “la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”), confermati, in motivazione, pure da S.U. 5 agosto 2016 n. 16598.

Per di più, il motivo si fonda sulla sentenza di primo grado ma, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non la localizza nel presente giudizio di legittimità.

1.3 II secondo motivoievoca il paradigma del testo previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Qualora poi si qualificasse come, invece, denunciante un omesso esame di una doglianza proposta in appello, come evidenzierebbe l’esposizione del fatto laddove richiama il primo motivo, dovrebbe comunque constatarsi la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacchè si omette di riprodurre, direttamente od indirettamente con rinvio all’atto d’appello, il motivo d’appello in questione.

E il terzo motivo, infine, è del tutto inosservante il dettato dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali in quanto l’intimato non si è difeso. Sussistono invece D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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