Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 632 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/01/2011), n.632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. I.S.G., rappresentato e difeso da se medesimo,

per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia n. 184 del 12 giugno

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con ricorso depositato il 6 settembre 2005 I.S. G. proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione al codice della strada elevatogli dalla polizia municipale di Nicosia in data 1 aprile 2005 e notificato il 5 agosto 2005, deducendo la nullità/inesistenza della notificazione della violazione, effettuata in luogo ((OMISSIS)) diverso da quello di residenza di esso istante ed a mani di persona (sua sorella I. S.M.) casualmente presente in detto luogo ma non convivente, nonchè deducendo l’infondatezza della contestazione mossagli;

che, nella resistenza del Comune, il Giudice di pace di Nicosia rigettava il ricorso;

che il Tribunale di Nicosia, con sentenza n. 184 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 12 giugno 2007, ha rigettato il gravame dell’ I.S., condannandolo al pagamento delle spese del grado;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale l’ I.S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 1 agosto 2007, sulla base di cinque motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Rilevato che il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio, avendo il consigliere designato depositato, in data 23 luglio 2010, proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., concludendo per l’infondatezza del ricorso.

Letta, la memoria del ricorrente.

Considerato che con il primo motivo (falsa ed erronea ricostruzione dei fatti di causa; mancanza assoluta e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) si sostiene che il giudice avrebbe dovuto dare la prevalenza alle risultanze anagrafiche, dalle quali risulta che il ricorrente abita in (OMISSIS), mentre in (OMISSIS), dove è avvenuta la notifica, abita la moglie del medesimo;

che il motivo è manifestamente infondato;

che è pacifico che la notifica del verbale di accertamento è avvenuta a (OMISSIS) a mani della sorella del destinatario, I.S.M., qualificatasi familiare convivente;

che, qualora la consegna del piego contenente il verbale di accertamento sia avvenuta a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso e il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire;

che tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica o una diversa residenza del consegnatario dell’atto, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario (Cass., Sez. 1^, 22 novembre 2006, n. 24852; Cass., Sez. 3^, 26 ottobre 2009, n. 22607);

che in base allo stesso principio di diritto sono infondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, con cui si deduce falsa ed erronea applicazione dell’art. 201 C.d.S., vizio di motivazione e nullità/inesistenza della notificazione del plico nonchè falsa ed erronea applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione agli artt. 221 e ss. cod. proc. civ.;

che anche il quinto motivo (falsa ed erronea applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3) è manifestamente infondato;

che il Tribunale ha ritenuto che la eventuale nullità della notifica sarebbe sanata con effetto ex tunc dal fatto che il destinatario della stessa ha proposto tempestivo ricorso all’autorità giudiziaria avverso il verbale di accertamento;

che, così decidendo, il Tribunale si è attenuto al principio di diritto secondo cui, poichè la notifica di un verbale di accertamento per violazione del codice della strada è preordinala all’eventuale impugnazione, lo scopo di tale notifica può considerarsi raggiunto nel caso in cui, attraverso il comportamento processuale del destinatario, risulti che questi abbia validamente esercitato il potere di impugnazione (Cass., Sez. 1^, 14 dicembre 1995, n. 12817; Cass., Sez. 1^, 8 febbraio 2006, n. 2817; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2008, n. 2079);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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