Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6319 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/03/2010), n.6319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TREZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BUZZI UNICEM SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. B.P. elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio

dell’avvocato CAROLEO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUPANO FULVIO con delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO GRAMSCI, 22, presso lo studio dell’avvocato PICONE

ALFONSO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONELLI

CLAUDIO con delega in atti;

GENERALI ASSIC SPA (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti Dott. S.R. e Rag. R.G.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio

dell’avvocato GELLI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIORSETTI PIER PAOLO con procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 366/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Terza Sezione Civile, emessa il 18/02/2005; depositata il 07/03/2005;

R.G.N. 3140/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato CINZIA BIGELLI per delega Avv. PAOLO GELLI;

udito l’Avvocato ALFONSO PICONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 20 luglio e del 7 agosto 2000 G.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Cuneo la s.p.a. Buzzi Unicum e L.M. deducendo: 1) era dipendente del L. con la qualifica di meccanico addetto alla manutenzione dei compressori e delle macchine perforatrici da galleria; 2) nel gennaio 1995 la s.p.a. Presacementi, incorporata poi nella Buzzi Unicem, aveva appaltato all’impresa Lazzaroni l’esecuzione di lavori di scavo di gallerie; 3) nel luglio 1995, mentre guidava una pala gommata di proprietà dell’impresa Lazzaroni, vendutagli pochi mesi prima dalla s.p.a. Presacementi, avendo visto sopraggiungere in direzione opposta un autocarro, aveva deciso di fermarsi ed accostare il veicolo in un tratto più ampio della carreggiata, ma i freni, indispensabili perchè la strada) percorsa era in salita, non erano funzionanti, e poichè il medesimo pedale azionava anche la frizione, la pala meccanica aveva cominciato ad arretrare velocemente, e poi, malgrado le manovre di emergenza, si era ribaltata e così egli era stato sbalzato fuori – non essendovi neppure cabina di protezione – e, travolto dal mezzo, aveva riportato gravi lesioni; 4) la pala aveva più di trenta anni ed egli aveva fatto presente ai tecnici dell’impresa Lazzaroni e della venditrice s.p.a. Presacementi la necessità di revisionare l’impianto frenante e sostituire i tubi d’aria, ma soltanto alcuni pezzi erano stati sostituiti; 5) l’assicurazione del L. aveva messo a disposizione l’intero massimale, e quindi chiedeva la condanna solidale dei convenuti al pagamento dei danni non ristorati, pari a L. 1.108.513.250, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 marzo 2005, rigettava l’appello della Buzzi Unicem sulle seguenti considerazioni:

1) dagli accertamenti del perito penale e del C.T.U., dalla testimonianza del D. che guidava il camion in discesa nella medesima strada e dalle stesse dichiarazioni del G. mentre veniva soccorso, era emerso che le difettose condizioni riscontrate nell’impianto frenante non erano riconducibili al gelo; 2) la manovra di emergenza attuata da costui di abbassare la benna per aumentare l’attrito e bloccare la marcia del veicolo che arretrava in discesa, il cui impianto frenante era fuori uso, su una strada con pendenza del 12%, in un tratto curvilineo e con un precipizio sul lato destro a valle, cercando di evitare di coinvolgere gli operai che lavoravano più sotto, rientrava nella esperienza di persone abituate ad utilizzare macchine operatrici; 3) anche l’azionamento del pedale di sinistra del freno, secondo il C.T.U. e i testi G. e S., aveva la funzione di neutralizzare il cambio mettendo in folle il mezzo per aumentare l’attrito e bloccare la marcia della pala; 4) la repentina immediatezza degli eventi, testimoniata dal D., esclude qualsiasi addebito di colpa al G. per non aver azionato il freno a mano – la cui maniglia era a livello dei piedi e quindi non agevole, e comunque il G. poteva ritenere che anch’ esso non fosse funzionante – e l’invertitore di marcia – nell’ipotesi, non verificata, che fosse efficiente – essendo mancato il normale intervallo di reazione psicotecnica a causa della sorpresa e della paura e perchè tale manovra era in controtendenza con quella di evitare l’incrocio con il camion condotto dal D., distante ormai 80 mt., mentre d’altro canto è dubbio che il G. sarebbe riuscito in qualche modo a frenare la pala che aveva già preso velocità in discesa; 5) la garanzia assicurativa non copriva attività diverse dalla coltivazione della cava – estrazione della marna per la trasformazione – e quindi era esclusa per l’attività del L. di apertura di un’altra cava, ed infatti la stessa società Buzzi aveva ammesso che nella sua attività non rientrava l’apertura della cava; 6) la garanzia non operava neppure per effetto di altra clausola contrattuale che la estende al servizio trasporti per i danni cagionati ad operai e terzi dallo scarico e carico dei materiali poichè la pala non è un mezzo di trasporto, neppure per il recupero del materiale che il G. trasportava a valle, ma un veicolo operatore ed un macchinario di lavorazione e movimentazione di terra e materiali da accumulare o depositare su automezzi destinati al trasporto, che non implicava, quale operazione accessoria al servizio di trasporto, il carico e lo scarico di essi.

Ricorre per cassazione Buzzi Unicum s.p.a. cui resistono il G. e le assicurazioni Generali s.p.a.. La ricorrente e quest’ultima hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La ricorrente con il primo motivo deduce: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la responsabilità o corresponsabilità del G. nella causazione dell’evento (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il G. in una situazione di emergenza ha scelto la manovra più lenta e meno efficace e la Corte non spiega perchè, nè perchè non ha tenuto conto della sua esperienza come operatore esperto anche della manutenzione dei mezzi del L. essendo anche meccanico, e quindi avrebbe ben potuto azionare il freno a mano e l’invertitore di marcia che erano funzionanti, nè la rapidità degli eventi era tale da impedire un minimo di riflessione, tanto più che la pala è un mezzo pesante e lento. Inoltre le cognizioni tecniche non sono bagaglio di comune esperienza e quindi la Corte di merito non poteva affermare che è notorio che istintivamente per aumentare l’attrito e bloccare la pala si aziona la benna, essendo manovra propria di un ristretto numero di lavoratori.

Il motivo è infondato.

Dalla argomentata motivazione riassunta in narrativa emerge che i giudici di merito hanno escluso la colpa del B. non in base alle manovre di emergenza dallo stesso adottate, bensì per la repentinità degli accadimenti, che lo hanno colto di sorpresa – ed infatti l’impianto frenante era stato revisionato, su sua segnalazione, pochi giorni prima dell’incidente – e per la conseguente paura che si è impadronita di lui in condizioni oggettive drammatiche: strada in pendenza in tratto curvilineo, camion che si approssimava di fronte, precipizio a destra del mezzo condotto, operai a valle che stavano lavorando.

Tutte queste circostanze, sono state ritenute, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, tali da escludere il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, ai fini della diminuzione della responsabilità del danneggiante e quindi il motivo va respinto.

2. – Con il secondo motivo deduce: “Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa la decisione di non disporre una nuova consulenza tecnica stante la contraddittorietà tra la consulenza del geom. T., acquisita agli atti, e quella dell’ing. S., espletata in primo grado (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La Corte afferma che il Tribunale non è incorso in errore nella valutazione delle condizioni del freno – frizione sulla base della C.T.U. dello S. che però non aveva esaminato la pala a differenza del C.T.P. T.. Secondo questi il G. avrebbe potuto mettere la leva in folle o in avanti o indietro, ma avendo scelto la posizione in folle commise un altro errore. La Corte non spiega perchè ha scelto la C.T.U. dello S. e non ha disposto un’altra perizia.

Il motivo, che si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del comportamento del G. ai fini del suo concorso di colpa, è assorbito dal rigetto del motivo che precede.

3.- Con il terzo motivo deduce: “Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa la mancata applicazione dell’art. 1 delle condizioni particolari di polizza”.

Per effetto di detta clausola la garanzia si estendeva al servizio trasporti, effettuati occasionalmente anche per conto terzi a scorta, compresi i lavori di carico e scarico, ed i danni corporali cagionati ad operai di terzi che provvedono a concorrere alle operazioni di carico e scarico. I giudici erroneamente hanno escluso che la pala fosse un mezzo di trasporto benchè il G. si stesse recando al piazzale a caricare il materiale da trasportare e non per muovere il terreno, come accertato anche dal giudice di secondo grado. Quindi è stato violato il D.Lgs. n. 135 del 1992, che prevede, quale funzione della pala caricatrice, anche il trasporto e scarico materiali.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza di merito ha interpretato la clausola in discussione nel senso che la polizza assicurativa tutelava i rischi derivanti dal servizio trasporti quale attività di impresa, pur se occasionale o anche per scorta, e non anche quale attività marginale e complementare del materiale raccolto da una pala meccanica. Tale motivazione è adeguata e congrua, mentre la censura, priva della deduzione di regole ermeneutiche violate dai giudici di merito, è inammissibile.

Concludendo il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata a pagare le spese del giudizio di Cassazione a favore delle parti costituite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare a favore della assicurazioni Generali s.p.a. e di G.A. Euro 7.200,00 a ciascuno di cui Euro 7000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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