Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6319 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 21/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29694-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, già Serit Sicilia Spa, Agente della

Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PAITSTRINA, 19, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ACCURSIO GALLO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

G.T., nella qualità di Curatore del (OMISSIS) SRL

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato CECILIA FURITANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELA PISCHEDDA giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il Decreto n. 5636 del 2014 del TRIBUNALE di PALERMO

dell’8/08/2014, depositato il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONISI;

udito l’Avvocato Stefania Di Stefani (delega avvocato Gallo)

difensore della ricorrente che insiste per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 29694/14 proposto da Riscossione Sicilia Spa nei confronti del (OMISSIS) Srl il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., osserva quanto segue.

Riscossione Sicilia Spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il Decreto n. 5636 del 2014 con cui il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell’opposizione precedentemente sollevata, lo ha ammesso al passivo del Fallimento limitatamente al riconoscimento del grado privilegiato al credito ammesso a titolo di aggio disponendo il modificarsi dello stato passivo e l’annotazione del provvedimento.

Con il primo motivo di ricorso adduce, sotto diversi profili, l’erronea valutazione del giudice nel ritenere che i ruoli attestanti la pretesa somma non erano sufficienti a provare l’esistenza del credito.

La ricorrente sostiene che sia legittima la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo, senza la previa notifica delle cartelle esattoriali al curatore.

Ciò vale anche per la remunerazione a titolo di aggio spettanti agli agenti della riscossione.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta il mancato rispetto della L.Fall., art. 55, nell’aver il tribunale dichiarato l’infondatezza dell’opposizione riguardo agli interessi con riguardo alla collocazione privilegiata del credito trovando applicazione l’art. 2749 c.c., nonchè per la mancata specificazione.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole per ciò che attiene all’insinuazione del credito vantato in ragione di diritti di tabella e rimborso spese negate dal giudice di merito.

Il fallimento ha svolto attività difensiva e proposto ricorso incidentale.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 6126/14).

Il secondo motivo è anch’esso fondato.

Questa Corte ha già chiarito che in tema di ammissione al passivo fallimentare, per i crediti tributari non opera la sospensione del corso degli interessi prevista dalla L.Fall., art. 55, non si applica ai crediti tributari in quanto assistiti da privilegio. (Cass 13458/14).

In particolare è stato osservato che, ai sensi della L. Fall., art. 55, la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, sino alla dichiarazione di fallimento. A tale regola fanno eccezione, tra gli altri, i crediti tributari siccome assistiti da privilegio. La L. Fall., art. 54, comma 3, poi stabilisce che “l’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dall’art. 2788 c.c., e art. 2855 c.c., commi 2 e 3, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento, ed a seguito dell’intervento correttivo della C.Cost. con sentenza n. 162/2001, anche dall’art. 2749 c.c.. Per quanto, qui interessa, detta ultima norma stabilisce che l’estensione del privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso e per quelli dell’anno precedente e che gli interessi maturati successivamente hanno privilegio nei limiti della misura legale sino alla data della vendita.

Dal combinato disposto di tali norme consegue che il credito tributario, siccome assistito da privilegio, non subisce la sospensione del corso degli interessi nel corso della procedura fallimentare.

Il motivo va quindi accolto sotto tale profilo risultando assorbita la questione sulla individuazione dell’ammontare in concreto degli interessi.

Anche il terzo motivo è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato che le spese d’insinuazione al passivo sostenute dall’Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L.Fall., artt. 51 e 52, hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un’applicazione estensiva del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l’inerenza delle stesse al tributo riscosso (Cass. 25802/15; Cass. 7868/14; Cass. 11230/13).

Con i primi due motivi del ricorso incidentale si sostiene con il primo che vi sarebbe stata ultrapetizione mentre con il secondo si contesta la concessione del privilegio.

Il secondo motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato che l’aggio altro non è che il compenso che spetta al concessionario per l’attività svolta per incarico e su mandato dell’ente impositore. Tale compenso può essere, a seconda delle diverse circostanze, in parte a carico dello stesso ente impositore ed in parte a carico del contribuente debitore ovvero interamente a carico di quest’ultimo, oppure, in alcuni casi, interamente a carico dell’ente impositore. La circostanza che induce ad escludere che l’aggio inerisca al credito tributario in modo tale da acquisire la stessa natura privilegiata dello stesso è costituita dal fatto che esso può essere in alcuni casi, come detto, in carico in tutto od in parte dell’ente finanziario creditore.

Il primo motivo è assorbito, essendo stato già riconosciuto l’aggio in via chirografaria in sede di ammissione al passivo senza opposizione da parte della curatela.

Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, dovendo la liquidazione delle spese effettuarsi all’esito finale della lite.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.;

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 21 luglio 2016.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che in particolare va specificato che il credito da ammettersi ulteriormente al passivo è quello portato dagli avvisi di addebito nn. (OMISSIS) e (OMISSIS);

che pertanto i ricorsi vanno accolti nei termini di cui alla relazione con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

PQM

Accoglie i ricorsi nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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